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Contratti pubblici: le modifiche normative
acquisite ed il decreto semplificazioni
IN
EVIDENZA
di Stefano de Marinis
Premessa In sintesi possiamo per ora dire che, in attesa di
tale decreto, si è davanti ad un contesto normativo
Le vicende legate alla necessità di arginare gli a macchia di leopardo, che non tocca, se non in un
effetti del contagio da Covid19, che in questi solo aspetto, il codice dei contratti, operando per il
mesi hanno condizionato il Paese sovvertendone resto dal di fuori, con disposizioni volte a risolvere
il quotidiano e compromettendone, in prospettiva, questioni puntuali e specifiche.
parte importante del ciclo economico, si sono
inevitabilmente abbattute anche sul settore dei
contratti pubblici, creando rilevanti problemi 1. Le modifiche normative acquisite
operativi e mettendo in luce un quadro normativo
non privo di interrogativi sulla sua adeguatezza Nel quadro degli interventi acquisiti, il primo
ad assicurare, almeno dinanzi ad eventi tanto riguarda il tema della responsabilità contrattuale
straordinari, sia la corretta allocazione e gestione che trova ora stabile disciplina nell’articolo 91
dei rilevanti oneri esecutivi derivanti dalle vicende della legge 24 aprile 2020, n.27, di conversione
occorse, sia, come in parte già noto, il più efficace con modifiche del decreto “Cura Italia” (n.18),
sostegno alla ripresa, tramite attivazione della che testualmente prevede che l’osservanza delle
spesa pubblica. misure di contenimento del contagio da Covid 19
è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e
Nell’ambito della cosiddetta normativa per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della
emergenziale, alcune prime misure tampone responsabilità del debitore, anche relativamente
sono già state adottate relativamente alla all’applicazione di eventuali decadenze o penali
responsabilità per inadempimento e all’erogazione connesse a ritardati o omessi adempimenti.
dell’anticipazione contrattuale, nonché ad una Il richiamo all’articolo 1218 - non già al 1256
serie di istituti particolari; che fa leva sull’estinzione
un approccio più organico, del rapporto obbligatorio
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a mezzo del cosiddetto L’emergenza COVID spinge - esclude (solo) la
decreto semplificazioni, è il Paese verso riforme di responsabilità del debitore
peraltro in via di definizione sistema a lungo rinviate per inadempimento laddove
in questi giorni, con logiche la prestazione convenuta
e contenuti che avremo sia divenuta impossibile
modo di richiamare nella seconda parte di questo per causa a lui non imputabile, venendo incontro,
intervento. nei casi che qui possono interessare, all’affidatario
1. Ai sensi dell’articolo 1256 cod. civ. il rapporto obbligatorio si estingue quando, per una causa non
imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il
debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione
si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura
dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore
non ha più interesse a conseguirla.
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