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                 Contratti pubblici: le modifiche normative

                 acquisite ed il decreto semplificazioni



                                                                                                  IN
                                                                                                 EVIDENZA
                 di Stefano de Marinis




                    Premessa                                    In sintesi possiamo per ora dire che, in attesa di
                                                                tale decreto, si è davanti ad un contesto normativo
                 Le  vicende  legate  alla necessità  di arginare  gli   a macchia di leopardo, che non tocca, se non in un
                 effetti  del  contagio  da  Covid19,  che  in  questi   solo aspetto, il codice dei contratti, operando per il
                 mesi  hanno  condizionato il Paese  sovvertendone   resto dal di fuori, con disposizioni volte a risolvere
                 il quotidiano e compromettendone, in prospettiva,   questioni puntuali e specifiche.
                 parte  importante  del ciclo economico,  si sono
                 inevitabilmente  abbattute  anche  sul settore  dei
                 contratti pubblici,  creando  rilevanti problemi   1. Le modifiche normative acquisite
                 operativi e mettendo in luce un quadro normativo
                 non  privo  di interrogativi  sulla  sua  adeguatezza   Nel  quadro  degli  interventi  acquisiti,  il  primo
                 ad  assicurare,  almeno  dinanzi ad  eventi tanto   riguarda  il tema  della responsabilità  contrattuale
                 straordinari, sia la corretta allocazione e gestione   che  trova  ora  stabile disciplina  nell’articolo  91
                 dei rilevanti oneri esecutivi derivanti dalle vicende   della  legge  24  aprile  2020,  n.27,  di conversione
                 occorse, sia, come in parte già noto, il più efficace   con  modifiche  del  decreto  “Cura  Italia”  (n.18),
                 sostegno  alla  ripresa,  tramite  attivazione  della   che  testualmente  prevede  che  l’osservanza  delle
                 spesa pubblica.                                misure di contenimento del contagio da Covid 19
                                                                è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e
                 Nell’ambito  della    cosiddetta  normativa    per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della
                 emergenziale,  alcune  prime  misure  tampone   responsabilità  del debitore,  anche  relativamente
                 sono  già  state  adottate  relativamente  alla   all’applicazione di eventuali  decadenze  o penali
                 responsabilità per inadempimento e all’erogazione   connesse a ritardati o omessi adempimenti.
                 dell’anticipazione  contrattuale,  nonché  ad  una   Il richiamo  all’articolo 1218  - non  già al 1256
                 serie  di istituti particolari;                                    che  fa  leva  sull’estinzione
                 un approccio più organico,                                         del  rapporto  obbligatorio
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                 a  mezzo  del  cosiddetto      L’emergenza COVID spinge            -   esclude   (solo)   la
                 decreto  semplificazioni,  è    il Paese verso riforme di          responsabilità  del debitore
                 peraltro in via di definizione   sistema a lungo rinviate          per inadempimento laddove
                 in questi giorni, con logiche                                      la prestazione  convenuta
                 e  contenuti  che  avremo                                          sia divenuta  impossibile
                 modo di richiamare nella seconda parte di questo   per causa a lui non imputabile, venendo incontro,
                 intervento.                                    nei casi che qui possono interessare, all’affidatario




                 1. Ai sensi dell’articolo 1256 cod. civ. il rapporto obbligatorio si estingue quando, per una causa non
                 imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il
                 debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione
                 si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura
                 dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore
                 non ha più interesse a conseguirla.

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