Page 67 - MediAppalti, Anno X - N. 1
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                 In tema di avvicendamento tra soggetti affidatari   della  funzione  e  dell’oggetto  dell’affidamento,
                 di  appalto  e  possesso  dei  requisiti,  richiama   si è desunta  la  necessità  di una  congruenza  o
                 attenzione  il  TAR  Bolzano,  18.11.2019  n.  279,   corrispondenza  contenutistica,  tendenzialmente
                 il  quale  osserva  che  secondo  il  più  recente  e   completa,  tra  le  risultanze  descrittive  della
                 condiviso indirizzo giurisprudenziale,  la cessione   professionalità   dell’impresa,   come   riportate
                 di  azienda,  al  pari  dell’affitto  d’azienda,  mette  il   nell’iscrizione alla Camera di Commercio, e l’oggetto
                 cessionario / affittuario nella condizione di potersi   del contratto d’appalto, evincibile dal complesso di
                 giovare dei requisiti e delle referenze in relazione   prestazioni in esso previste: l’oggetto sociale viene
                 al compendio aziendale:  “…appare  piuttosto   così inteso come la “misura” della capacità di agire
                 condivisibile  l’orientamento  della giurisprudenza   della persona giuridica, la quale può validamente
                 maggioritaria,  che  si è  espressa  nel  senso  che   acquisire  diritti  ed  assumere  obblighi  solo  per  le
                 ‘l’affitto  d’azienda,  alla  stessa  stregua  della   attività comprese nello stesso, come riportate nel
                 cessione, mette l’affittuario / cessionario, per ciò   certificato camerale (Cons. di Stato, V, 7 febbraio
                 stesso, in condizione di potersi giovare dei requisiti   2012, n. 648; IV, 23 settembre 2015, n. 4457).
                 e  delle  referenze  in  relazione  al  compendio
                 aziendale’ (così Cons. Stato, Sez. V, 3 agosto 2015,   Quando,  dunque,  il  bando  richiede  il  possesso
                 n. 3819), che ‘l’atto di cessione di azienda abilita la   di  una  determinata  qualificazione  dell’attività  e
                 società  subentrante,  previa  verifica  dei  contenuti   l’indicazione  nel  certificato  camerale  dell’attività
                 effettivamente traslativi del contratto di cessione,   stessa, quest’ultima va intesa in senso strumentale
                 ad utilizzare i requisiti maturati dalla cedente’ (cfr.   e funzionale all’accertamento del possesso effettivo
                 Cons. Stato, Sez. VI, 6 maggio 2014, n. 2306) e   del requisito soggettivo di esperienza e fatturato,
                 che ‘sono certamente riconducibili al patrimonio di   costituente il requisito di interesse sostanziale della
                 una società o di un imprenditore cessionari prima   stazione appaltante: pertanto, sebbene eventuali
                 della partecipazione alla gara di un ramo d’azienda   imprecisioni della descrizione dell’attività risultanti
                 i requisiti posseduti dal soggetto cedente, giacché   dal certificato camerale non possono determinare
                 essi devono considerarsi compresi nella cessione   l’esclusione  della  concorrente  che  ha  dimostrato
                 in quanto strettamente connessi all’attività propria   l’effettivo  possesso  dei  requisiti  soggettivi  di
                 del ramo  ceduto’  (così Cons. Stato, Sez.  V,  10   esperienza  e  qualificazione  richiesti  dal  bando,
                 settembre 2010, n. 6550)” (cfr. Consiglio di Stato,   nondimeno  non può ritenersi  irragionevole o
                 Sez.  III,  17  marzo  2017,  n.  1212;  nello stesso   illogica  la  previsione  della legge  di gara  che
                 senso anche Sez. III, 12 dicembre 2018, n. 7022).  richieda l’iscrizione alla CCIAA per l’attività oggetto
                                                                dell’appalto,  poiché  tale  iscrizione  è  finalizzata  a
                  Interessante  anche  Consiglio di Stato,  sez. V,   dar atto dell’effettivo ed attuale svolgimento di tale
                 15.11.2019 n. 7846 che pronunciando in tema di   attività, laddove le indicazioni dell’oggetto sociale
                 requisito  di  idoneità  professionale  e  iscrizione  in   individuano solamente  i settori, potenzialmente
                 camera di commercio intendendo dare continuità   illimitati, nei quali la stessa potrebbe astrattamente
                 ad  una  Giurisprudenza  consolidata  rammenta   venire  ad  operare,  esprimendo  soltanto  ulteriori
                 che,    nell’impostazione del nuovo  codice appalti   indirizzi  operativi dell’azienda,  non  rilevanti  ove
                 l’iscrizione  camerale  è  assurta  a  requisito  di   non attivati.
                 idoneità professionale [art. 83, comma 1, lett. a),
                 e 3, d.lgs. n. 50/2016], anteposto ai più specifici   La  su  indicata  corrispondenza  contenutistica,
                 requisiti attestanti la capacità tecnico professionale   sebbene  non  debba  intendersi nel  senso  di una
                 ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara   perfetta  e  assoluta  sovrapponibilità  tra  tutte  le
                 di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo   singole componenti dei due termini di riferimento
                 comma: la sua utilità sostanziale è infatti quella di   (il che  porterebbe  ad  ammettere  in gara  i soli
                 filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti   operatori aventi un oggetto pienamente speculare,
                 di una professionalità coerente con le prestazioni   se  non  identico,  rispetto  a  tutti i contenuti  del
                 oggetto  dell’affidamento  pubblico  (in  tal  senso   servizio da affidarsi, con conseguente ingiustificata
                 Cons.  di  Stato,  III,  8  novembre  2017,  n.  5170;   restrizione  della  platea  dei  partecipanti),  va
                 Cons. di Stato, V, 25 luglio 2019, 5257).      accertata  secondo  un  criterio di rispondenza
                                                                alla  finalità  di  verifica  della  richiesta  idoneità
                 Pertanto, da tale ratio delle certificazioni camerali,   professionale,  in  virtù  di  una  considerazione  non
                 nell’ottica di una lettura del bando che tenga conto   già  atomistica,  parcellizzata  e  frazionata,  ma

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