Page 67 - MediAppalti, Anno X - N. 1
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In Pillole Mediappalti
In tema di avvicendamento tra soggetti affidatari della funzione e dell’oggetto dell’affidamento,
di appalto e possesso dei requisiti, richiama si è desunta la necessità di una congruenza o
attenzione il TAR Bolzano, 18.11.2019 n. 279, corrispondenza contenutistica, tendenzialmente
il quale osserva che secondo il più recente e completa, tra le risultanze descrittive della
condiviso indirizzo giurisprudenziale, la cessione professionalità dell’impresa, come riportate
di azienda, al pari dell’affitto d’azienda, mette il nell’iscrizione alla Camera di Commercio, e l’oggetto
cessionario / affittuario nella condizione di potersi del contratto d’appalto, evincibile dal complesso di
giovare dei requisiti e delle referenze in relazione prestazioni in esso previste: l’oggetto sociale viene
al compendio aziendale: “…appare piuttosto così inteso come la “misura” della capacità di agire
condivisibile l’orientamento della giurisprudenza della persona giuridica, la quale può validamente
maggioritaria, che si è espressa nel senso che acquisire diritti ed assumere obblighi solo per le
‘l’affitto d’azienda, alla stessa stregua della attività comprese nello stesso, come riportate nel
cessione, mette l’affittuario / cessionario, per ciò certificato camerale (Cons. di Stato, V, 7 febbraio
stesso, in condizione di potersi giovare dei requisiti 2012, n. 648; IV, 23 settembre 2015, n. 4457).
e delle referenze in relazione al compendio
aziendale’ (così Cons. Stato, Sez. V, 3 agosto 2015, Quando, dunque, il bando richiede il possesso
n. 3819), che ‘l’atto di cessione di azienda abilita la di una determinata qualificazione dell’attività e
società subentrante, previa verifica dei contenuti l’indicazione nel certificato camerale dell’attività
effettivamente traslativi del contratto di cessione, stessa, quest’ultima va intesa in senso strumentale
ad utilizzare i requisiti maturati dalla cedente’ (cfr. e funzionale all’accertamento del possesso effettivo
Cons. Stato, Sez. VI, 6 maggio 2014, n. 2306) e del requisito soggettivo di esperienza e fatturato,
che ‘sono certamente riconducibili al patrimonio di costituente il requisito di interesse sostanziale della
una società o di un imprenditore cessionari prima stazione appaltante: pertanto, sebbene eventuali
della partecipazione alla gara di un ramo d’azienda imprecisioni della descrizione dell’attività risultanti
i requisiti posseduti dal soggetto cedente, giacché dal certificato camerale non possono determinare
essi devono considerarsi compresi nella cessione l’esclusione della concorrente che ha dimostrato
in quanto strettamente connessi all’attività propria l’effettivo possesso dei requisiti soggettivi di
del ramo ceduto’ (così Cons. Stato, Sez. V, 10 esperienza e qualificazione richiesti dal bando,
settembre 2010, n. 6550)” (cfr. Consiglio di Stato, nondimeno non può ritenersi irragionevole o
Sez. III, 17 marzo 2017, n. 1212; nello stesso illogica la previsione della legge di gara che
senso anche Sez. III, 12 dicembre 2018, n. 7022). richieda l’iscrizione alla CCIAA per l’attività oggetto
dell’appalto, poiché tale iscrizione è finalizzata a
Interessante anche Consiglio di Stato, sez. V, dar atto dell’effettivo ed attuale svolgimento di tale
15.11.2019 n. 7846 che pronunciando in tema di attività, laddove le indicazioni dell’oggetto sociale
requisito di idoneità professionale e iscrizione in individuano solamente i settori, potenzialmente
camera di commercio intendendo dare continuità illimitati, nei quali la stessa potrebbe astrattamente
ad una Giurisprudenza consolidata rammenta venire ad operare, esprimendo soltanto ulteriori
che, nell’impostazione del nuovo codice appalti indirizzi operativi dell’azienda, non rilevanti ove
l’iscrizione camerale è assurta a requisito di non attivati.
idoneità professionale [art. 83, comma 1, lett. a),
e 3, d.lgs. n. 50/2016], anteposto ai più specifici La su indicata corrispondenza contenutistica,
requisiti attestanti la capacità tecnico professionale sebbene non debba intendersi nel senso di una
ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara perfetta e assoluta sovrapponibilità tra tutte le
di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo singole componenti dei due termini di riferimento
comma: la sua utilità sostanziale è infatti quella di (il che porterebbe ad ammettere in gara i soli
filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti operatori aventi un oggetto pienamente speculare,
di una professionalità coerente con le prestazioni se non identico, rispetto a tutti i contenuti del
oggetto dell’affidamento pubblico (in tal senso servizio da affidarsi, con conseguente ingiustificata
Cons. di Stato, III, 8 novembre 2017, n. 5170; restrizione della platea dei partecipanti), va
Cons. di Stato, V, 25 luglio 2019, 5257). accertata secondo un criterio di rispondenza
alla finalità di verifica della richiesta idoneità
Pertanto, da tale ratio delle certificazioni camerali, professionale, in virtù di una considerazione non
nell’ottica di una lettura del bando che tenga conto già atomistica, parcellizzata e frazionata, ma
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