Page 81 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Incentivi per funzioni tecniche e il limite
               del 50% del trattamento annuo lordo (come deve essere calcolato?)











               2.  Il chiarimento


               La sezione utilizza, per il chiarimento richiesto, la pronuncia n. 10/SEZAUT/2021/QMIG, della Sezione
               delle Autonomie (che ha ribadito i principi ben noti che si riportano) in cui si è precisato che:
               - in primo luogo, le norme sugli incentivi (art. 113 del Codice) prevedono la costituzione di “un fondo
               non superiore al 2% degli stanziamenti, per incentivare le funzioni tecniche di programmazione della
               spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle
               procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, oltre a quelle, già incentivate in passato, del
               responsabile unico del procedimento, della direzione dei lavori e del collaudo tecnico-amministrativo,
               abbandonando, di fatto, l’incentivazione della progettazione e dei piani per la sicurezza”. E’ bene
               annotare, pur aspetto non ripreso nella pronuncia, che gli incentivi devono essere ricondotti nella
               parte variabile del fondo per lo sviluppo delle risorse umane (costituendo, in pratica, una sorta di
               partita di giro per i soggetti beneficiari degli incentivi).

               -  la  S.A.  rammenta  che  con  la  modifica  del  primo  decreto  correttivo  del  Codice    il  sistema
               incentivante  è  stato  esteso,  poi, oltre  il perimetro  degli appalti di lavori,  comprendendo
               anche gli appalti di servizi e forniture, per i quali, tuttavia, la normativa risulta applicabile solo nel
               caso in cui sia stato nominato il direttore dell’esecuzione nei limiti – e secondo le indicazioni (che
               debbono ritenersi vincolanti)  di quanto previsto nelle linee guida ANAC n. 3.


               -   la  sezione   autonomie,   rammenta    la   ratio  della  norma   sugli  incentivi  che
               “come  già  evidenziato  dalle  Sezioni  riunite  in  sede  di  controllo  della  Corte  dei
               conti con deliberazione n. 51/2011/CONTR (valutazione ancora attuale) va ricercata nell’esigenza di
               destinare  una  quota  di  risorse  pubbliche  a  favore  del  personale  dipendente,  in  servizio  presso
               l’Amministrazione pubblica, che svolge prestazioni professionali specialistiche in virtù della particolare
               qualificazione dello stesso”.


               3.   Per quali contratti è previsto l’incentivo?

               Gli incentivi tecnici trovano “applicazione” – si ricorda in delibera -, sulla base di un’interpretazione
               sistematica  e  letterale   della  voluntas  legis,  solo  per i  contratti  che rientrino  nel campo di
               applicazione della parte seconda  del Codice: ossia  i contratti di appalto, nei quali l’onere
               finanziario è sostenuto dalla stazione appaltante pubblica (con conseguente assunzione del rischio
               relativo  agli  effetti  dell’operazione  contrattuale),  con  imputazione  della  spesa  sullo  “specifico
               stanziamento” previsto per il lavoro, fornitura, servizio, sul quale gravano anche gli incentivi tecnici.
               Trattasi di uno stanziamento, è bene precisare, qualificato e non di un qualsiasi stanziamento
               con cui far fronte ad alcuni oneri relativi allo schema contrattuale prescelto.










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