Page 81 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Incentivi per funzioni tecniche e il limite
del 50% del trattamento annuo lordo (come deve essere calcolato?)
2. Il chiarimento
La sezione utilizza, per il chiarimento richiesto, la pronuncia n. 10/SEZAUT/2021/QMIG, della Sezione
delle Autonomie (che ha ribadito i principi ben noti che si riportano) in cui si è precisato che:
- in primo luogo, le norme sugli incentivi (art. 113 del Codice) prevedono la costituzione di “un fondo
non superiore al 2% degli stanziamenti, per incentivare le funzioni tecniche di programmazione della
spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle
procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, oltre a quelle, già incentivate in passato, del
responsabile unico del procedimento, della direzione dei lavori e del collaudo tecnico-amministrativo,
abbandonando, di fatto, l’incentivazione della progettazione e dei piani per la sicurezza”. E’ bene
annotare, pur aspetto non ripreso nella pronuncia, che gli incentivi devono essere ricondotti nella
parte variabile del fondo per lo sviluppo delle risorse umane (costituendo, in pratica, una sorta di
partita di giro per i soggetti beneficiari degli incentivi).
- la S.A. rammenta che con la modifica del primo decreto correttivo del Codice il sistema
incentivante è stato esteso, poi, oltre il perimetro degli appalti di lavori, comprendendo
anche gli appalti di servizi e forniture, per i quali, tuttavia, la normativa risulta applicabile solo nel
caso in cui sia stato nominato il direttore dell’esecuzione nei limiti – e secondo le indicazioni (che
debbono ritenersi vincolanti) di quanto previsto nelle linee guida ANAC n. 3.
- la sezione autonomie, rammenta la ratio della norma sugli incentivi che
“come già evidenziato dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei
conti con deliberazione n. 51/2011/CONTR (valutazione ancora attuale) va ricercata nell’esigenza di
destinare una quota di risorse pubbliche a favore del personale dipendente, in servizio presso
l’Amministrazione pubblica, che svolge prestazioni professionali specialistiche in virtù della particolare
qualificazione dello stesso”.
3. Per quali contratti è previsto l’incentivo?
Gli incentivi tecnici trovano “applicazione” – si ricorda in delibera -, sulla base di un’interpretazione
sistematica e letterale della voluntas legis, solo per i contratti che rientrino nel campo di
applicazione della parte seconda del Codice: ossia i contratti di appalto, nei quali l’onere
finanziario è sostenuto dalla stazione appaltante pubblica (con conseguente assunzione del rischio
relativo agli effetti dell’operazione contrattuale), con imputazione della spesa sullo “specifico
stanziamento” previsto per il lavoro, fornitura, servizio, sul quale gravano anche gli incentivi tecnici.
Trattasi di uno stanziamento, è bene precisare, qualificato e non di un qualsiasi stanziamento
con cui far fronte ad alcuni oneri relativi allo schema contrattuale prescelto.
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