Page 79 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Incentivi per funzioni tecniche e adesione alle
               convenzioni del soggetto aggregatore (ex lege 89/2014)











               2.  La risposta della sezione ed i precedenti


               La  sezione  campana  non  ha  ritenuto  il  quesito  ammissibile  e  non  fornisce  un  riscontro.  E’  bene
               evidenziare  però,  a  vantaggio dei  RUP  che,  evidentemente,  dalla  questione  possono  risultare
               interessati,  che  altre  sezioni regionali,  nel  recente  passato,  hanno  avuto  modo  di affrontare  e
               riscontrare – sostanzialmente in modo positivo – la problematica posta.


               In particolare ciò è accaduto con la deliberazione n. 120/2020 della sezione dell’Emilia Romagna.
               Premesso, nel caso di specie si trattava di servizi (che è ovviamente il caso maggiormente frequente)
               e quindi  l’esigenza di rispettare  le disposizioni  fondamentali in materia  e quindi  la previsione di
               uno specifico regolamento con i criteri (contrattati) per il riparto, e – più in dettaglio – il rispetto
               di quanto previsto nelle linee guida ANAC n. 3 e dello stesso art. 113 (secondo comma) in cui si
               collega la possibile erogazione degli incentivi (per servizi e forniture) alla previa nomina del direttore
               dell’esecuzione.  Nomina,  come  noto,  ai sensi delle linee guida ANAC  n.  3,  già citate,  che  non  è
               rimesso alla semplice discrezionalità del RUP. Tra i requisiti, la necessità che l’appalto sia di importo
               superiore ai 500mila euro o in difetto presenti delle complessità tali da richiedere l’intervento di più
               professionalità.


               Ricorrendo tutti questi elementi/fattori a pena di illegittimità dell’erogazione dell’incentivo, la sezione
               emiliana rammenta che non si rilevano, effettivamente, differenze – in relazione all’aspetto civilistico
               dell’esecuzione del contratto – che potrebbero essere incentivate su valutazione/scelta della stazione
               appaltante.


               In particolare, in deliberazione si legge che “Spetterà dunque all’ente la valutazione circa l’occorrenza
               in  concreto  di  attività  effettivamente  incentivabili,  (..)  Tutto  ciò  posto,  si  deve  concludere  che
               spetta  all’ente  la  valutazione  dell’occorrenza,  in  concreto,  di  attività  effettivamente  incentivabili
               svolte in relazione ad un appalto concluso mediante adesione a convenzione quadro stipulata da un
               soggetto aggregatore, rappresentando, la stessa, comunque, ipotesi eccezionale, la cui legittimità
               dipende dall’accertamento della particolare complessità che deve connotare l’attività svolta, tale da
               necessitare di uno sforzo supplementare che consenta di derogare al principio di onnicomprensività
               della retribuzione”.



               3.  Sotto il profilo pratico


               E’  chiaro  che  sotto  il  profilo  pratico  insistono  anche  degli  aspetti  contabili/finanziari.  Nella  fase
               di progettazione,  prima  di aderire  alla convenzione  sarà  necessario  predisporre  l’apposito
               quadro  economico  in  cui inserire  anche  la  voce  relativa  agli incentivi e  quindi un  costo  a  carico
               dell’amministrazione appaltante. E, come detto, tutti i requisiti di legittimità previsti per poter erogare
               gli incentivi (dal regolamento interno alla nomina formale del direttore dell’esecuzione).





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