Page 79 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
P. 79
Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Incentivi per funzioni tecniche e adesione alle
convenzioni del soggetto aggregatore (ex lege 89/2014)
2. La risposta della sezione ed i precedenti
La sezione campana non ha ritenuto il quesito ammissibile e non fornisce un riscontro. E’ bene
evidenziare però, a vantaggio dei RUP che, evidentemente, dalla questione possono risultare
interessati, che altre sezioni regionali, nel recente passato, hanno avuto modo di affrontare e
riscontrare – sostanzialmente in modo positivo – la problematica posta.
In particolare ciò è accaduto con la deliberazione n. 120/2020 della sezione dell’Emilia Romagna.
Premesso, nel caso di specie si trattava di servizi (che è ovviamente il caso maggiormente frequente)
e quindi l’esigenza di rispettare le disposizioni fondamentali in materia e quindi la previsione di
uno specifico regolamento con i criteri (contrattati) per il riparto, e – più in dettaglio – il rispetto
di quanto previsto nelle linee guida ANAC n. 3 e dello stesso art. 113 (secondo comma) in cui si
collega la possibile erogazione degli incentivi (per servizi e forniture) alla previa nomina del direttore
dell’esecuzione. Nomina, come noto, ai sensi delle linee guida ANAC n. 3, già citate, che non è
rimesso alla semplice discrezionalità del RUP. Tra i requisiti, la necessità che l’appalto sia di importo
superiore ai 500mila euro o in difetto presenti delle complessità tali da richiedere l’intervento di più
professionalità.
Ricorrendo tutti questi elementi/fattori a pena di illegittimità dell’erogazione dell’incentivo, la sezione
emiliana rammenta che non si rilevano, effettivamente, differenze – in relazione all’aspetto civilistico
dell’esecuzione del contratto – che potrebbero essere incentivate su valutazione/scelta della stazione
appaltante.
In particolare, in deliberazione si legge che “Spetterà dunque all’ente la valutazione circa l’occorrenza
in concreto di attività effettivamente incentivabili, (..) Tutto ciò posto, si deve concludere che
spetta all’ente la valutazione dell’occorrenza, in concreto, di attività effettivamente incentivabili
svolte in relazione ad un appalto concluso mediante adesione a convenzione quadro stipulata da un
soggetto aggregatore, rappresentando, la stessa, comunque, ipotesi eccezionale, la cui legittimità
dipende dall’accertamento della particolare complessità che deve connotare l’attività svolta, tale da
necessitare di uno sforzo supplementare che consenta di derogare al principio di onnicomprensività
della retribuzione”.
3. Sotto il profilo pratico
E’ chiaro che sotto il profilo pratico insistono anche degli aspetti contabili/finanziari. Nella fase
di progettazione, prima di aderire alla convenzione sarà necessario predisporre l’apposito
quadro economico in cui inserire anche la voce relativa agli incentivi e quindi un costo a carico
dell’amministrazione appaltante. E, come detto, tutti i requisiti di legittimità previsti per poter erogare
gli incentivi (dal regolamento interno alla nomina formale del direttore dell’esecuzione).
7