Page 76 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
La disponibilità degli incentivi
per funzioni tecniche non erogati
2. L’esame nel merito
I magistrati della sezione non condividono, tra le due soluzioni proposte, la prima. In questo senso
già il precedente della sezione (richiamato dalla stessa parte istante ovvero la deliberazione n.
333/2016, infatti, “non aveva neppure preso in considerazione questa possibilità, che non è coerente
con il dato letterale delle disposizioni in questione: l’articolo 113 del codice dei contratti pubblici,
dopo aver previsto al comma 2 «un apposito fondo», ha distintamente stabilito al comma 3 la quota
da ripartire tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
indicate dallo stesso comma 2 per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura; al comma 4 la quota
residua, nella misura del venti per cento, destinata all’acquisto di beni, strumentazioni, e tecnologie
funzionali a progetti di innovazione. Ebbene, se l’articolo 113 avesse voluto destinare le quote del
fondo non ripartite tra i dipendenti ai cosiddetti acquisti innovativi, il penultimo periodo del comma
3 avrebbe dovuto fare riferimento al comma 4, che di questo utilizzo del fondo reca la disciplina”.
La mancanza di un chiaro riferimento normativo, pertanto, puntualizza la sezione, non autorizzano la
prima interpretazione proposta dal comune e che per ragioni di ordine letterale non può quindi essere
condivisa dalla Sezione.
3. L’avanzo di amministrazione
Nella delibera, invece, si preferisce la seconda delle soluzioni prospettate, sulla base anche degli
“ineludibili vincoli” che derivano derivanti dall’articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 187, e dai principi contabili, con riguardo all’utilizzo delle quote non ripartite dell’incentivo per
funzioni tecniche.
La quota parte di incentivi che, da un lato, non possono incrementare il fondo “destinato all’acquisto
da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per
l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento
della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie
e strumentazioni elettroniche per i controlli” (ai sensi del comma 4 dell’articolo 113 del Codice dei
contratti), d’altra parte non possono neppure essere erogati ai dipendenti visto che non hanno svolto,
nel caso di specie, funzioni incentivabili.
Si realizza, evidentemente, una economia di spesa immediatamente utilizzabile. In realtà, una volta
dichiarata l’economia la stessa confluisce in avanzo di amministrazione che, per la sua utilizzazione,
richiede una nuova programmazione (fermo restando che non si tratti di finanziamenti da restituire
all’ente erogatore, in questo caso andranno applicati nell’apposito capitolo di rimborso).
L’ultima precisazione, infatti, è quella per cui sulla base dell’articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, o, il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati
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