Page 78 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Incentivi per funzioni tecniche e adesione alle
convenzioni del soggetto aggregatore (ex lege 89/2014)
Incentivi per funzioni tecniche e adesione
alle convenzioni del soggetto aggregatore
(ex legge 89/2014)
1. Il quesito
Alla sezione campana viene posta una questione, sempre in tema di incentivi tecnici, relativa ad una
procedura d’acquisto che si è conclusa “semplicemente” con l’adesione ad una convenzione stipulata
dal soggetto aggregatore (la centrale di committenza regionale). E’ bene noto che in relazione a certe
acquisizioni gli enti locali hanno autentici obblighi (cc.dd. imposti dalla spending review) di aderire a
convenzioni preesistenti. Si pensi, ad esempio, agli obblighi imposti dal comma 7 dell’articolo 1 della
legge 135/2012 anche conosciuta come seconda spending review.
In particolare, l’obbligo di adesione alle convenzioni insiste per gli acquisti di “energia elettrica,
gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e
telefonia mobile” (a questi, nel tempo, sono stati aggiunti ulteriori obblighi, si pensi – a mero titolo
esemplificativo come nel caso di specie – all’acquisto dei buoni pasto, dal 2015, e/o all’obbligo di
procedere con l’acquisto di alcuni beni/servizi dai soggetti aggregatori (le centrali di committenza
regionali). Dispongono in questo senso la legge 89/2014 di conversione del dl 66/2014.
In relazione a quanto, appunto, il sindaco del comune istante chiede se per le attività di esecuzione
delle prestazioni della convenzione siano ammissibile l’erogazione degli incentivi ex ar t. 113 del
Codice dei contratti.
L’istante propende per l’erogazione partendo dall’ assunto “che le suddette attività risulterebbero
identiche sia nella gestione diretta della procedura di gara sia in quella di adesione a convenzione
stipulata da un Soggetto Aggregatore e, pertanto, l’equivalenza delle attività non sembrerebbe
preclusiva di un eventuale riconoscimento di incentivi anche nella fattispecie di ricorso alle Centrali
di Committenza”.
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