Page 69 - MediAppalti, Anno XIV - N. 5
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In Pillole                                                                           Mediappalti






               da   aggiudicare   con   il   criterio   dell’offerta   la documentazione  amministrativa  il  cui esame
               economicamente  più vantaggiosa,  è  principio   non  è  caratterizzato da  alcuna  valutazione  di
               generale diretto ad evitare che la commissione di   tipo discrezionale richiedendosi alla stazione
               gara venga influenzata nella valutazione dell’offerta   appaltante solo di verificare il possesso dei requisiti
               tecnica  dalla  conoscenza  di  elementi  dell’offerta   di partecipazione in capo alle imprese concorrenti
               economica, con la consequenziale esclusione dalla   previa  attivazione  del  soccorso  istruttorio.
               procedura del concorrente che abbia determinato   L’Amministrazione non ha provveduto all’esclusione
               tale  sovrapposizione. Ma  il  principio suddetto  va   della controinteressata essendosi trovata dinnanzi,
               applicato  nei  casi  in  cui  sussista  effettivamente   piuttosto  che  ad  una  incompletezza  dell’offerta
               il pericolo di compromissione  della garanzia   tecnica, ad una mera irregolarità, posto che tutti
               dell’imparzialità della valutazione.            gli elementi richiesti fossero di fatto presenti.

               Ovviamente, ciò non comporta che debba essere   In  conclusione,  risulta  quanto  mai  interessante
               escluso  dall’offerta  tecnica  ogni  elemento  di   verificare come la giurisprudenza abbia assunto un
               carattere economico, possono infatti essere inclusi   ruolo preminente, tale da operare un vero e proprio
               singoli  elementi  che  non  fanno  parte  dell’offerta   bilanciamento  tra  le esigenze  di trasparenza  e
               economica, quali i prezzi di gara, i prezzi di listini   pubblicità delle pubbliche gare ed il principio della
               ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero singoli   par condicio tra i concorrenti.
               elementi  isolati  e  del  tutto  marginali  dell’offerta
               economica  che  non  consentano  in alcun  modo   Si è infatti giunti al contemperamento del principio
               di  ricostruire  la  complessiva  offerta  economica.   di  pubblicità  con  quella  della  segretezza  nella
               Deve  ritenersi  però  escluso  l’inserimento  di  ogni   valutazione delle offerte tecniche. Sicché, la portata
               elemento  che  riguarda  il prezzo,  in  documenti   vincolante di tale principio è il frutto dell’esigenza di
               non  contenuti  nella  busta  dedicata  all’offerta   garantire che le offerte tecniche vengano valutate
               economica.                                      prima  di  quelle  economiche,  diversamente,  la
                                                               verifica  delle  offerte  economiche  determinerebbe
               La  regola  della  separazione  fisica  dell’offerta   una lesione dei principi inderogabili di trasparenza
               economica    dall’offerta   tecnica   costituisce   ed  imparzialità  andando  ad  inficiare  la  regolarità
               un principio  di derivazione giurisprudenziale   della gara.
               consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento
               della gara ed impone, al contempo, di compiere le   Abbiamo  anche  potuto  osservare  di come  la
               verifiche  documentali  e  gli  apprezzamenti  tecnici   giurisprudenza, nel tempo, si sia via via rimodulata
               in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà   rispetto  alla  necessità  di tutelare  il principio di
               l’ammontare delle offerte economiche: tale forma   segretezza ed il divieto di commistione tra offerta
               procedurale  risponde  all’esigenza  di assicurare   tecnica ed economica non solo rispetto al pericolo
               la  trasparenza,  l’imparzialità  e  segretezza  delle   reale e concreto di violazione dei detti principi, ma
               offerte,  sicché,  in  questa  maniera,  la  verifica   anche rispetto al pericolo potenziale.
               dei  requisiti  e  la  valutazione  dell’offerta  tecnica
               verranno effettuate senza condizionamenti.      Pertanto, è centrale l’aspetto per il quale in ogni
                                                               gara  pubblica l’attività che  viene  espletata  dalla
               Nel caso  in esame  il giudice,  richiamando  per   Commissione sia ispirata alla tutela di tali principi
               via  analoga  altra  corposa  giurisprudenza  che   nell’arco di tutta la procedura valutativa, in modo
               si è espressa  sul punto,  ha ritenuto  che  non   tale  da  preservare  il gioco concorrenziale,  da
               sussistesse nessuna violazione nel caso di specie   possibili  elementi  lesivi,  al  fine  di  tutelare  la  par
               in  quanto,  il  principio  di  segretezza  si  è  posto  a   condicio,  pena  l’illegittimità  della procedura  per
               presidio dell’attuazione della regola costituzionale   intero.
               del  principio di imparzialità e  buon  andamento
               dell’azione  amministrativa  (art  97  Cost) sub
               specie  della trasparenza  e  della par  condicio
               tra  i concorrenti, dovendosi  garantire  la  libera
               valutazione  dell’offerta  tecnica.  Nessun  “vulnus”
               ne  è  derivato  quindi  dall’erronea  anticipazione
               della sola proposta tecnica nella busta contenente

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