Page 68 - MediAppalti, Anno XIV - N. 1
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                       Le differenze tra la struttura di supporto dell’attività
                                                                 contrattuale e incarico di supporto al RUP











               Il parere


               Dai due ambiti normativi, quindi, emerge la  disciplina di due distinti strumenti che hanno differenti
               finalità “dovendo, nel primo caso (classico supporto al RUP), la stazione appaltante procedere – in
               caso sia necessitata, in procedure che non riguardano i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e
               all’architettura, a nominare un RUP carente dei requisiti richiesti e accertata l’assenza di professionalità
               interne per supportare il RUP – ad affidare a soggetti esterni le attività di supporto al RUP”. Strumento
               rimesso alla valutazione tecnica dell’apparato gestionale.

               Nella seconda ipotesi (ovvero  della struttura  di supporto  all’attività contrattuale  in generale),  la
               sezione ricorda che si è in presenza di una facoltà della stazione appaltante che può decidere di farvi
               ricorso “per una migliore realizzazione dell’intervento pubblico”.

               Infine  viene  analizzata  la  questione  dei  compensi:  il  limite  dell’un  per  centro  sull’importo  a  base
               d’asta riguarda solo il costo teorico massimo possibile per la realizzazione di una struttura di supporto
               all’attività contrattuale;  mentre nel caso del “classico” supporto al RUP, autentico appalti di servizi,
               il compenso dovrà essere determinato “sulla base dei parametri normativi previsti per le specifiche
               figure professionali, tra cui l’allegato I.13 ed il d.m. 17 giugno 2016, qualora si tratti dell’affidamento
               degli incarichi professionali di natura tecnica”.










































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