Page 67 - MediAppalti, Anno XIV - N. 1
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Le differenze tra la struttura di supporto dell’attività
               contrattuale e incarico di supporto al RUP











               Il riscontro


               Per la sezione, in tema di supporto al RUP e più in generale in tema di supporto all’attività contrattuale
               occorre chiarire subito l’esatta perimetrazione normativa all’interno del nuovo codice dei contratti.
               Un  primo  momento,  infatti,  è  relativo  alla  realizzazione della  struttura  di supporto  all’attività
               contrattuale – più o meno stabile – all’interno della stazione appaltante (o realizzata in comune tra
               più stazioni appaltanti).

               Su questo aspetto dispone il comma 6 dell’articolo 15 del codice che deve leggersi “in combinato
               disposto” con l’art. 3 dell’allegato I.2, nonché dall’art. 2 dell’allegato I.2.
               Per la realizzazione di una struttura di supporto il comma 6 dell’articolo 15 prevede che le stazioni
               appaltanti “possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1 per cento dell’importo posto a
               base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo”.

               La precisazione, che rappresenta una novità del nuovo codice, si completa con la specifica indicazione
               contenuta nell’art. 3 dell’allegato I. 2 (che disciplina l’attività ed i requisiti del RUP) secondo cui “ai
               sensi dell’articolo 15, comma 6, del codice, la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a
               supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest’ultimo, incarichi per la migliore realizzazione
               dell’intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e
               competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in
               comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge
               7 agosto 1990, n. 241”.



               L’esternalizzazione del servizio di supporto al RUP


               Sotto diverso profilo, invece, si pone invece la classica esternalizzazione dell’attività di supporto al
               RUP (che costituisce un appalto di servizi a cui si applicano le norme ordinarie del codice).
               La deliberazione puntualizza che in relazione a questo aspetto viene in rilievo la disciplina prevista
               nell’articolo 2, comma 3 dell’allegato I.2.   disposizione, inoltre, che deve essere letta in connessione
               con il fatto che l’ufficio del RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato (art. 15, comma 2 del codice).
               Coordinando i due apparati normativi, segnala la sezione, emerge che la classica attività di supporto
               al RUP, “carente dei requisiti necessari” ed ipotesi connotata da residualità, “in quanto alla stessa
               può farsi ricorso soltanto in caso di verificata assenza in organico di altri dipendenti in possesso
               dei requisiti carenti in capo al RUP”, deve ritenersi distinta ed autonoma rispetto alla “struttura di
               supporto”.

               La  struttura  di  supporto,  infatti,  risulta  “connotata,  nel  disegno  normativo,  dalla  stabilità  e  dalla
               possibilità  di istituzione in comune  fra  più stazioni appaltanti,  previa  sottoscrizione di accordi  ai
               sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché, nel caso di appalti di particolare
               complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche e ove venga dimostrata
               l’indispensabilità per la migliore realizzazione dell’intervento pubblico”.


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