Page 67 - MediAppalti, Anno XIV - N. 1
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Le differenze tra la struttura di supporto dell’attività
contrattuale e incarico di supporto al RUP
Il riscontro
Per la sezione, in tema di supporto al RUP e più in generale in tema di supporto all’attività contrattuale
occorre chiarire subito l’esatta perimetrazione normativa all’interno del nuovo codice dei contratti.
Un primo momento, infatti, è relativo alla realizzazione della struttura di supporto all’attività
contrattuale – più o meno stabile – all’interno della stazione appaltante (o realizzata in comune tra
più stazioni appaltanti).
Su questo aspetto dispone il comma 6 dell’articolo 15 del codice che deve leggersi “in combinato
disposto” con l’art. 3 dell’allegato I.2, nonché dall’art. 2 dell’allegato I.2.
Per la realizzazione di una struttura di supporto il comma 6 dell’articolo 15 prevede che le stazioni
appaltanti “possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1 per cento dell’importo posto a
base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo”.
La precisazione, che rappresenta una novità del nuovo codice, si completa con la specifica indicazione
contenuta nell’art. 3 dell’allegato I. 2 (che disciplina l’attività ed i requisiti del RUP) secondo cui “ai
sensi dell’articolo 15, comma 6, del codice, la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a
supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest’ultimo, incarichi per la migliore realizzazione
dell’intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e
competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in
comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge
7 agosto 1990, n. 241”.
L’esternalizzazione del servizio di supporto al RUP
Sotto diverso profilo, invece, si pone invece la classica esternalizzazione dell’attività di supporto al
RUP (che costituisce un appalto di servizi a cui si applicano le norme ordinarie del codice).
La deliberazione puntualizza che in relazione a questo aspetto viene in rilievo la disciplina prevista
nell’articolo 2, comma 3 dell’allegato I.2. disposizione, inoltre, che deve essere letta in connessione
con il fatto che l’ufficio del RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato (art. 15, comma 2 del codice).
Coordinando i due apparati normativi, segnala la sezione, emerge che la classica attività di supporto
al RUP, “carente dei requisiti necessari” ed ipotesi connotata da residualità, “in quanto alla stessa
può farsi ricorso soltanto in caso di verificata assenza in organico di altri dipendenti in possesso
dei requisiti carenti in capo al RUP”, deve ritenersi distinta ed autonoma rispetto alla “struttura di
supporto”.
La struttura di supporto, infatti, risulta “connotata, nel disegno normativo, dalla stabilità e dalla
possibilità di istituzione in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai
sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché, nel caso di appalti di particolare
complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche e ove venga dimostrata
l’indispensabilità per la migliore realizzazione dell’intervento pubblico”.
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