Page 71 - MediAppalti, Anno XIV - N. 1
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Incentivi per funzioni tecniche e dirigenti
(cfr. tra le più recenti: deliberazioni n. 10/SEZAUT/2016/QMIG, n. 7/SEZAUT/2017/QMIG, 24/
SEZAUT/2017/QMIG, 6/SEZAUT/2018/QMIG, 2/SEZAUT/2019/QMIG, n. 15/SEZAUT/2019/
QMIG e 10/SEZAUT/2021/QMIG) ha da tempo chiarito sia le condizioni di carattere generale che
devono sussistere ai fini dell’incentivabilità di ogni singola funzione tecnica, ivi compresi i criteri
di determinazione dei massimali applicabili a detti incentivi, sia le problematiche di ammissibilità
degli incentivi tecnici in relazione alle nomine del direttore dell’esecuzione del contratto, sia i dubbi
interpretativi in relazione alla possibilità di riconoscimento degli incentivi a fronte della gestione di un
appalto di fornitura di servizi affidato mediante adesione ad una convenzione Consip attiva.
Incentivi e dirigenti solo per il PNRR ma previa definizione dei criteri
La conclusione è che “nonostante l’art. 45, co. 4, del D. Lgs. n. 36/2023 escluda la possibilità di
corrispondere gli incentivi ai dirigenti (in analogia a quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs. n.
50/2016), l’art. 8, co. 5, del D.L. n. 13/2023 - norma speciale – prevede che dal 2023 al 2026 gli enti
inseriscano anche i dirigenti, tra i destinatari dell’incentivo, seppur in vigenza del D.Lgs. n. 36/2023;
la specialità della norma, infatti, deriva dall’aver disciplinato una parte della materia incentivi in
relazione solo al Piano nazionale, in un’ottica di ulteriore incentivazione per finalità di raggiungimento
degli obiettivi PNRR-PNC che permangono anche nell’applicazione del D. Lgs. n. 36/2023 (il D.L.
13/2023 è stato convertito dalla L. 41/2023 del 21 aprile 2023, quindi in data successiva al D.Lgs.
n. 36/2023).
A miglior intelligenza, si rileva che è proprio dalla lettura coordinata delle disposizioni di cui all’art.
8, co. 5, del D.L. n. 13/2023 e all’art. 225, co. 8, del D.lgs. 36/2023 che risulta possibile erogare
anche ai dirigenti gli incentivi de quibus. Peraltro,la specialità della norma di cui si è detto,
esclude che la stessa possa trovare applicazione al di fuori delle ipotesi tassative individuate (ovvero,
in relazione ai Piani)”.
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