Page 70 - MediAppalti, Anno XIV - N. 1
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                                 Incentivi per funzioni tecniche e dirigenti












               L’analisi


               La sezione, nella sua analisi, ricorda che già con l’articolo 113 del pregresso codice e con l’attuale
               art. 45 viene definita la disciplina gli incentivi alle funzioni tecniche senza però fornire una definizione
               limitandosi ad indicare “che gli oneri relativi alle attività tecniche sono a carico degli stanziamenti
               previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione
               della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”.

               Si è in presenza, pertanto, di emolumenti da erogarsi al personale della stazione appaltante per
               lo svolgimento delle attività tecniche specifiche ora dettagliatamente indicate (e si tratta di elenco
               tassativo nell’allegato I.10 del codice).


               Nella  deliberazione,  tra  l’altro,  si  ricorda  che  “la  relazione  agli  articoli  e  agli  allegati  al  decreto
               rilevano come la finalità dell’istituto sia quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli
               incentivi, l’incremento  delle professionalità  interne  all’amministrazione e il  risparmio  di spesa  in
               conseguenza del mancato ricorso a professionisti esterni; precisa, inoltre, la relazione, che la nuova
               previsione normativa, sebbene semplificata rispetto alla versione precedente, reca una disciplina non
               limitata alle linee generali, ma che viene estesa a profili di dettaglio, e ciò allo scopo di prevenire le
               difficoltà e le incertezze in cui incorrono le amministrazioni nella fase applicativa, anche per i timori
               di responsabilità amministrativa connessa all’erogazione di incentivi non dovuti”.

               Una delle differenze sostanziali, rispetto al pregresso regime normativo – ricorda la deliberazione –
               è che la pregressa disposizione “consentiva l’erogazione dell’incentivo ai dipendenti solo in caso di
               appalti in senso stretto ed escludeva tutte le altre procedure e gli affidamenti diretti”.

               Rimane fermo, in ogni caso, che  per gli appalti relativi a servizi o forniture, nel caso in cui è nominato
               il direttore dell’esecuzione, è previsto che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinino risorse
               finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità
               legate a tecnologie funzionali e a progetti di innovazione.



               Le condizioni legittimanti per l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche

               Sulle condizioni legittimanti, la sezione ricorda che l’attuale normativa relativa agli incentivi tecnici
               ha, nel tempo, subito diverse evoluzioni e che è da escludere l’incentivabilità di funzioni o attività
               diverse da quelle considerate dall’art. 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (ora all’art. 45, comma 2,
               del D. Lgs. n. 36/2023) il cui elenco è da considerarsi tassativo, di stretta interpretazione e, pertanto,
               non suscettibile di estensione analogica (Sezione delle Autonomie,


               deliberazione  n.  18/SEZAUT/2016/QMIG;  SRC  Puglia,  del.  n.  204/2016/PAR;  SRC  Veneto,  del  n.
               134/2017/PAR  e  n.  121/2020/PAR),  la  giurisprudenza  consultiva  di  merito  della  Corte  dei  conti,
               nel  richiamare  i  principi  di  diritto  affermati  in  sede  nomofilattica  dalla  Sezione  delle  Autonomie


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