Page 70 - MediAppalti, Anno XIV - N. 1
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Incentivi per funzioni tecniche e dirigenti
L’analisi
La sezione, nella sua analisi, ricorda che già con l’articolo 113 del pregresso codice e con l’attuale
art. 45 viene definita la disciplina gli incentivi alle funzioni tecniche senza però fornire una definizione
limitandosi ad indicare “che gli oneri relativi alle attività tecniche sono a carico degli stanziamenti
previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione
della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”.
Si è in presenza, pertanto, di emolumenti da erogarsi al personale della stazione appaltante per
lo svolgimento delle attività tecniche specifiche ora dettagliatamente indicate (e si tratta di elenco
tassativo nell’allegato I.10 del codice).
Nella deliberazione, tra l’altro, si ricorda che “la relazione agli articoli e agli allegati al decreto
rilevano come la finalità dell’istituto sia quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli
incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione e il risparmio di spesa in
conseguenza del mancato ricorso a professionisti esterni; precisa, inoltre, la relazione, che la nuova
previsione normativa, sebbene semplificata rispetto alla versione precedente, reca una disciplina non
limitata alle linee generali, ma che viene estesa a profili di dettaglio, e ciò allo scopo di prevenire le
difficoltà e le incertezze in cui incorrono le amministrazioni nella fase applicativa, anche per i timori
di responsabilità amministrativa connessa all’erogazione di incentivi non dovuti”.
Una delle differenze sostanziali, rispetto al pregresso regime normativo – ricorda la deliberazione –
è che la pregressa disposizione “consentiva l’erogazione dell’incentivo ai dipendenti solo in caso di
appalti in senso stretto ed escludeva tutte le altre procedure e gli affidamenti diretti”.
Rimane fermo, in ogni caso, che per gli appalti relativi a servizi o forniture, nel caso in cui è nominato
il direttore dell’esecuzione, è previsto che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinino risorse
finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità
legate a tecnologie funzionali e a progetti di innovazione.
Le condizioni legittimanti per l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche
Sulle condizioni legittimanti, la sezione ricorda che l’attuale normativa relativa agli incentivi tecnici
ha, nel tempo, subito diverse evoluzioni e che è da escludere l’incentivabilità di funzioni o attività
diverse da quelle considerate dall’art. 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (ora all’art. 45, comma 2,
del D. Lgs. n. 36/2023) il cui elenco è da considerarsi tassativo, di stretta interpretazione e, pertanto,
non suscettibile di estensione analogica (Sezione delle Autonomie,
deliberazione n. 18/SEZAUT/2016/QMIG; SRC Puglia, del. n. 204/2016/PAR; SRC Veneto, del n.
134/2017/PAR e n. 121/2020/PAR), la giurisprudenza consultiva di merito della Corte dei conti,
nel richiamare i principi di diritto affermati in sede nomofilattica dalla Sezione delle Autonomie
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