Page 18 - MediAppalti, Anno XII - N. 8
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                 dalla notifica della cartella di pagamento, bensì da   Di conseguenza, diverse Stazioni Appaltanti, senza
                 quella  dell’avviso  di  accertamento  (Cons.  Stato,   in alcun modo considerare la natura e la tipologia
                 Sez. V, 14 aprile 2020, n. 2397, id. 14 dicembre   dell’accertamento  tributario  vuoi per  la  varietà
                 2018,  n.  7058;  id.,  12  febbraio  2018,  n.  856).   degli stessi vuoi per l’impossibilità di risalirvi con
                 Sicché a fortiori, sempre secondo ANAC, riguardo   certezza  dal  certificato  dei  carichi  pendenti,  non
                 ad es. agli avvisi bonari di accertamento, anche se   hanno  affatto  considerato  la  mancata  notifica
                 non definitivi e non ancora seguiti dalla cartella di   della cartella quale esimente dal correlato obbligo
                 pagamento, la stazione appaltante ha la facoltà di   dichiarativo e/o del mancato pagamento.
                 desumere la sussistenza, a carico dell’operatore, di
                 violazioni fiscali gravi.                      A tal proposito, tuttavia ANAC non ha mancato di
                 A complicare il quadro, se è possibile, si è frapposto   recente  di accertare  l’insussistenza  in relazione
                 un ulteriore e parallelo intervento normativo. Per   a  dette  fattispecie  di  alcun  onere  dichiarativo,
                 effetto del comma 4 bis dell’art. 68, del Decreto   trattandosi  di  violazioni  non  ancora  notificate  al
                 legge 17 marzo 2020, n. 18, aggiunto dall’articolo   soggetto debitore (Delibera n. 426/2022).
                 1, comma 1, lettera b), del D.L. 20 ottobre 2020,
                 n. 129 e dall’articolo 1-bis, comma 1, lettera b),   Sempre ANAC nell’Atto di Segnalazione al Governo
                 del  D.L.  7  ottobre  2020,  n.  125,  convertito  con   e al Parlamento n. 3 del 27 luglio 2022 – ha chiesto,
                 modificazioni  dalla  Legge  27  novembre  2020,  n.   in occasione  della  revisione  del  nuovo  Codice
                 159,  come  noto,  sono  state  temporaneamente   degli appalti, di modificare anche la disposizione
                 sospese  le  notifiche  dei  ruoli  relativi  ai  carichi   sulle violazioni non definitivamente accertate, dal
                 inerenti le entrate tributarie e non nel frattempo   momento che è palese, scrive l’Autorità, che tali
                 affidati  all’agente  della  riscossione,  a  causa   circostanze  sono meno  gravi e rilevanti rispetto
                 dell’emergenza sanitaria da Covid-19.          alle  condotte  definitivamente  accertate  e  quindi
                                                                per  ragioni  di  equità  dovrebbero  dar  luogo  a
                 Il che  ha  avuto  non  poche  ricadute  sul  piano   conseguenze diverse.
                 pratico,  dal  momento  che  i  carichi  pendenti   Sarebbe  auspicabile  che  la  norma  chiarisca  la
                 tributari, rilasciati dalle competenti Agenzie delle   rilevanza delle violazioni non definitive e introduca
                 Entrate alle Stazione Appaltanti in sede dei controlli   la possibilità di graduare in maniera proporzionale
                 di  rito  ai  fini  dell’efficacia  dell’aggiudicazione,   sia  le  conseguenze  di tali comportamenti  che
                 nel  segnalare  le  “violazioni  non  definitivamente   l’obbligo  della stazione appaltante  di motivare  le
                 accertate” contempla(va)no tutti i carichi inerenti   proprie scelte.
                 alle entrate  tributarie.  E ciò indipendentemente
                 dalla  notifica  (o  meno)  degli  stessi  e  dal  valore
                 della somma oggetto di accertamento e, cioè, dalla   3. Il Decreto Ministeriale
                 soglia di gravità della violazione, oggi, fissata dal
                 settimo  periodo  del  comma  4  dell’articolo  80  in   Con  riferimento  all’ambito  di  applicazione,  l’art.
                 commento.                                      2  del Decreto  Ministeriale precisa  ora  che  sono
                                                                considerate violazioni fiscali l’inottemperanza agli
                 Ciò, stante l’assenza di qualsivoglia disposizione/  obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse
                 direttiva di raccordo, ha creato spesso e volentieri   derivanti dalla:
                 veri e propri corti circuiti  nel sistema  delle   a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività
                 dichiarazioni, dei controlli demandati  alle S.A.,   di controllo degli uffici;
                 delle esclusioni dalla procedure  di gara  e delle   b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività
                 segnalazioni ad ANAC al fine della irrogazione delle   di liquidazione degli uffici;
                 sanzioni interdittive, atteso che più di un operatore   c)  notifica  di  cartelle  di  pagamento  concernenti
                 economico  -  eccezion  fatta  ovviamente  per  gli   pretese  tributarie,  oggetto  di comunicazioni
                 operatori virtuosi che in relazione ad ogni singola   di irregolarità  emesse  a  seguito di controllo
                 gara  si peritano  di consultare  il proprio  cassetto   automatizzato o formale della dichiarazione, ai
                 fiscale-,  in  difetto  di  notificazione  della  cartella   sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto
                 (e  si presume  della conoscenza  dell’esistenza  di   del Presidente della Repubblica 29  settembre
                 siffatti  accertamenti),  ha  omesso  qualsivoglia   1973, n. 600 e dell’art. 54-bis del decreto del
                 dichiarazione  circa  l’esistenza  di tale  tipologia di   Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,
                 violazione.                                       n. 633.

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