Page 19 - MediAppalti, Anno XII - N. 8
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Sotto la lente                                                                       Mediappalti







                 Pertanto, ai fini della ricorrenza di detta fattispecie   4. Conclusioni
                 facoltativa  di  esclusione,  si  dovrà  avere  riguardo
                 alla  notifica degli atti impositivi  conseguenti   L’adozione, seppure oltre ogni aspettativa, tardiva
                 ad  attività  di  controllo  degli  uffici  o  ad  attività   del  Decreto  Ministeriale,  nel  definire  i  limiti  e  le
                 di  liquidazione  degli  uffici,  nonché  delle  cartelle   condizioni per l’operatività della causa di esclusione
                 di  pagamento   contemplate  dalla  suddetta   relativa a violazioni non definitivamente accertate,
                 disposizione.                                  supera  di  fatto  le  criticità  riscontrate  e  risolte  a
                                                                livello pretorio e/o interpretativo da parte di ANAC.
                 Il successivo  articolo 3  del  D.M.  determina  la   Merita  un’anticipazione  il  futuro  della  fattispecie
                 “soglia di gravità” delle violazioni fiscali, come   nel Nuovo Codice. In specie, il comma 2 dell’art.
                 precisate dall’articolo 2 di cui si è detto, rilevante   95 dello Schema preliminare di Codice dei contratti
                 ai fini dell’esclusione, precisando che la stessa si   pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21
                 considera grave quando comporta l’inottemperanza   giugno 2022,  n. 78,  recante  “Delega  al Governo
                 ad  un  obbligo di  pagamento  di imposte  o  tasse   in materia  di contratti pubblici”, stabilisce che:
                 per un importo che, con esclusione di sanzioni e   “2.  La  stazione appaltante  esclude  altresì un
                 interessi, è pari o superiore al 10% del valore   operatore economico qualora ritenga, sulla base di
                 dell’appalto.                                  qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso
                                                                ha commesso gravi violazioni non definitivamente
                 Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità   accertate  agli obblighi  relativi al  pagamento  di
                 è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali   imposte  e  tasse  o contributi previdenziali. Non
                 l’operatore economico concorre.                costituiscono  gravi  violazioni  non  definitivamente
                                                                accertate  in  materia  fiscale  quelle  di  importo
                 In  caso  di subappalto  o  di partecipazione  in   singolarmente inferiore a 35.000 euro. La gravità
                 raggruppamenti  temporanei  o  in  consorzi,  la   va in ogni caso valutata anche tenendo conto del
                 soglia  di  gravità  riferita  al  subappaltatore  o  al   valore dell’appalto. Il presente comma non si applica
                 partecipante  al  raggruppamento  o  al  consorzio  è   quando  l’operatore  economico  ha  ottemperato  ai
                 rapportata al valore della prestazione assunta dal   suoi  obblighi pagando  o  impegnandosi  in  modo
                 singolo operatore economico.                   vincolante  a  pagare  le  imposte  o  i contributi
                                                                previdenziali dovuti,  compresi  eventuali  interessi
                 In  ogni  caso,  l’importo  della  violazione  non   o  sanzioni,  oppure  quando  il  debito  tributario  o
                 deve essere inferiore a 35.000 euro.           previdenziale sia comunque integralmente estinto,
                                                                purché  l’estinzione,  il pagamento  o  l’impegno  si
                 L’art. 4 del Decreto precisa che la violazione deve   siano perfezionati anteriormente alla scadenza del
                 considerarsi  non  definitivamente  accertata  “e   termine di presentazione dell’offerta”.
                 pertanto  valutabile dalla  stazione  appaltante  per   A meno di un nuovo intervento che tenga conto del
                 l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di   chiaro tenore del Decreto Ministeriale in commento,
                 affidamento  di  contratti  pubblici,  quando  siano   la norma appare troppo scarna, tenuto conto delle
                 decorsi  inutilmente  i  termini  per  adempiere   molteplici criticità che  ne  hanno  condizionato
                 all’obbligo  di  pagamento  e  l’atto  impositivo   l’applicazione almeno  sino all’adozione del D.M..
                 o  la  cartella  di  pagamento  siano  stati   Nel  mantenere  una  soglia di gravità  di importo
                 tempestivamente impugnati”. Siffatte violazioni   non inferiore a 35.000 euro, la norma si perita di
                 non  rilevano  ai  fini  dell’esclusione  dell’operatore   escludere  –  con  la  precisazione  “singolarmente”
                 economico  dalla partecipazione  alla  procedura   –  la  possibilità  di “cumulo”  tra  le  cartelle.  Ma
                 d’appalto se in relazione alle stesse è intervenuta   che  ne  è  della  chiara  definizione  di  violazione
                 una    pronuncia   giurisdizionale   favorevole   definitivamente non accertata di cui all’articolo 2
                 all’operatore economico non passata in giudicato,   del D.M.?
                 sino  all’eventuale  riforma  della  stessa  o  sino  a
                 che la violazione risulti definitivamente accertata,
                 ovvero  se  sono  stati adottati  provvedimenti di
                 sospensione giurisdizionale o amministrativa.






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