Page 8 - MediAppalti, Anno XII - N. 10
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Mediappalti In Evidenza
Primo comma – il mutamento della rubrica tassativo – delle attività tecniche da remunerare.
dell’articolo Le attività richiamate sono praticamente simili a
quelle attuali.
La prima annotazione che deve essere espressa
riguarda la stessa rubrica dell’articolo 45 oggi Più in dettaglio, l’allegato riproduce, in modo
declinata in un “Incentivi alle funzioni tecniche” (e più analitico e preciso il contenuto del comma
quindi non “per” le funzioni tecniche come l’attuale 1 dell’attuale articolo 113, d.lgs. n. 50/2016,
codice prevede all’articolo 113). nella parte in cui indicava in modo più generico
le “funzioni tecniche” a cui favore devono essere
Il primo comma puntualizza – secondo disposizioni stanziati gli incentivi disciplinati dallo stesso
già note -, che “Gli oneri relativi alle attività articolo.
tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico
degli stanziamenti previsti per le singole procedure In pratica, l’allegato I.10 (al Libro I), rubricato
di affidamento di lavori, servizi e forniture negli “Attività tecniche a carico degli stanziamenti
stati di previsione della spesa o nei bilanci delle previsti per le singole procedure” precisa che le
stazioni appaltanti e degli enti concedenti. funzioni incentivabili sono:
• Programmazione della spesa per investimenti;
In sede di prima applicazione del codice, l’allegato • Responsabile unico del progetto;
I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata • Collaborazione all’attività del Responsabile
in vigore di un corrispondente regolamento unico del progetto (responsabili e addetti
emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, alla gestione tecnico-amministrativa
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto dell’intervento)
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, • Redazione del Documento di fattibilità delle
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, alternative progettuali;
che lo sostituisce integralmente anche in qualità di • Redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed
allegato al codice”. economica;
• Redazione del progetto esecutivo;
Nella relazione tecnica, che accompagna il testo • Coordinamento per la sicurezza in fase di
del codice, si segnala che il comma in parola progettazione;
stabilisce che le risorse per remunerare le attività • Verifica del progetto ai fini della sua
tecniche continuano a caricare sugli stanziamenti validazione;
relativi alle procedure di affidamento, estendendo • Predisposizione dei documenti di gara;
la previsione alle attività tecniche relative a tutte • Direzione dei lavori;
le procedure e non solo all’appalto. • Ufficio di direzione dei lavori (Direttore/i
operativo/I, Ispettore/i di cantiere);
L’annotazione, ovvero il riferimento alle procedure • Coordinamento per la sicurezza in fase di
piuttosto che alla “gara” chiarisce una volta per esecuzione;
tutte che risultano incentivati anche le ipotesi • Direzione dell’esecuzione;
di affidamento diretto “puro”, le concessioni e • Collaboratori del Direttore dell’esecuzione
il project financing. Si superano, in tal modo, • Coordinamento della sicurezza in fase di
evidenziano quindi gli estensori delle norme, le esecuzione;
difficoltà discendenti dalla vigente formulazione • Collaudo tecnico-amministrativo;
che, a parità di funzioni tecniche svolte, consentiva • Regolare esecuzione;
l’erogazione dell’incentivo ai dipendenti solo in caso • Verifica di conformità;
di appalti ed escludeva tutte le altre procedure e • Collaudo statico (ove necessario).
gli affidamenti diretti.
Oggettivamente, la modifica ha rilievo visto
che sottolinea che l’attività contrattuale non si
esaurisce solo nel frangente dell’assegnazione
dell’appalto ma implica (e quindi anche nel caso di
affidamento diretto, si pensi di lavori) delle attività
e responsabilità comunque di rilievo.
Per le attività incentivabili, la disposizione rinvia
a un allegato al codice che contiene l’elenco –
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