Page 83 - MediAppalti, Anno XIII - N. 3
P. 83
Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
In tema di cessione “gratuita” degli immobili
della P.A. per realizzare “interessi pubblici”
3. Le valutazioni delle sezioni
Non sempre, si legge in deliberazione le scelte di cedere liberamente (a titolo gratuito) il proprio
patrimonio sono state ritenute corrette.
In questo senso, ad esempio, si è precisato che “la cessione gratuita (donazione modale), di beni
pubblici, di norma, non sia consentita perché incompatibile con i principi contenuti nelle norme che
disciplinano la cessione e la valorizzazione del patrimonio disponibile della P.A.” (cfr., Sez. Contr.
Lombardia n. 164/2019/PAR) e che “le finalità istituzionali proprie dell’ente nella gestione dei beni
pubblici e nella relativa cessione, come individuate dal legislatore nelle disposizioni sopra riportate,
sono orientate al rispetto dei principi di economicità, adeguatezza, proporzionalità e gestione produttiva
dei beni stessi, anche qualora siano individuate forme alternative o sussidiarie di valorizzazione a
salvaguardia dell’interesse pubblico”. (cfr., Sez. Contr. Piemonte n. 16/2020/SRCPIE/PAR).
Si impone, quindi, e ciò riguarda – evidentemente -, il tecnico/responsabile del servizio (e non solo
il responsabile del servizio finanziario) una rigorosa valutazione in concreto (ed in casi eccezionali)
della sussistenza delle condizioni legittimanti circa “a cessione gratuita di un bene immobile, sulla
base di una necessaria ed esaustiva motivazione in merito all’idoneità della donazione modale per
il raggiungimento di uno specifico fine dall’ente locale e nel rispetto dei principi di adeguatezza e
proporzionalità sotto il profilo economico”.
Una scelta in questo senso, poi, deve avere anche una valutazione sulle potenziali alternative che
consentano comunque di valorizzare l’aspetto economico (si pensi ad esempio alla vendita). Occorre
dar conto, nel caso di cessione gratuita dell’assenza di altre opzioni “che potrebbero consentire il
raggiungimento dell’interesse pubblico perseguito dal comune nell’ambito dei propri fini istituzionali
(fini istituzionali del comune e non dell’Ente pubblico o privato cui viene ceduto il bene) - conf. Sez.
reg. controllo Piemonte n. 409/2013” (così, Sez. Contr. Lombardia n. 164/2019/PAR citata)”.
Una attribuzione patrimoniale, gratuita, potrebbe essere giustificata solo se realmente finalizzata allo
svolgimento:
a) di servizi pubblici;
b) di interesse per la collettività insediata sul territorio.
Nel caso di attribuzione a titolo gratuito, poiché non emerge con immediatezza il collegamento
tra l’atto traslativo (o comunque attributivo del diritto) ed i fini istituzionali dell’ente, “sarà onere
del cedente evidenziare le ragioni sottese all’atto di disposizione nonché la finalità che con l’atto
medesimo intende soddisfare” (cfr., Sez. Contr. Puglia n. 165/PAR/2014)”.
7