Page 83 - MediAppalti, Anno XIII - N. 3
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               In tema di cessione “gratuita” degli immobili
               della P.A. per realizzare “interessi pubblici”











               3.     Le valutazioni delle sezioni


               Non sempre, si legge in deliberazione le scelte di cedere liberamente (a titolo gratuito) il proprio
               patrimonio sono state ritenute corrette.

               In questo senso, ad esempio, si è precisato che “la cessione gratuita (donazione modale), di beni
               pubblici, di norma, non sia consentita perché incompatibile con i principi contenuti nelle norme che
               disciplinano la  cessione  e  la  valorizzazione del  patrimonio  disponibile della  P.A.”  (cfr.,  Sez.  Contr.
               Lombardia n. 164/2019/PAR) e che “le finalità istituzionali proprie dell’ente nella gestione dei beni
               pubblici e nella relativa cessione, come individuate dal legislatore nelle disposizioni sopra riportate,
               sono orientate al rispetto dei principi di economicità, adeguatezza, proporzionalità e gestione produttiva
               dei beni stessi, anche qualora siano individuate forme alternative o sussidiarie di valorizzazione a
               salvaguardia dell’interesse pubblico”. (cfr., Sez. Contr. Piemonte n. 16/2020/SRCPIE/PAR).

               Si impone, quindi, e ciò riguarda – evidentemente -, il tecnico/responsabile del servizio (e non solo
               il responsabile del servizio finanziario) una rigorosa valutazione in concreto (ed in casi eccezionali)
               della sussistenza delle condizioni legittimanti circa “a cessione gratuita di un bene immobile, sulla
               base di una necessaria ed esaustiva motivazione in merito all’idoneità della donazione modale per
               il raggiungimento di uno specifico fine dall’ente locale e nel rispetto dei principi di adeguatezza e
               proporzionalità sotto il profilo economico”.

               Una scelta in questo senso, poi, deve avere anche una valutazione sulle potenziali alternative che
               consentano comunque di valorizzare l’aspetto economico (si pensi ad esempio alla vendita). Occorre
               dar conto, nel caso di cessione gratuita dell’assenza di altre opzioni “che potrebbero consentire il
               raggiungimento dell’interesse pubblico perseguito dal comune nell’ambito dei propri fini istituzionali
               (fini istituzionali del comune e non dell’Ente pubblico o privato cui viene ceduto il bene) - conf. Sez.
               reg. controllo Piemonte n. 409/2013” (così, Sez. Contr. Lombardia n. 164/2019/PAR citata)”.


               Una attribuzione patrimoniale, gratuita, potrebbe essere giustificata solo se realmente finalizzata allo
               svolgimento:


                  a)   di servizi pubblici;
                  b)  di interesse per la collettività insediata sul territorio.


               Nel caso di attribuzione a  titolo gratuito,  poiché  non  emerge  con  immediatezza  il collegamento
               tra l’atto traslativo (o comunque attributivo del diritto) ed i fini istituzionali dell’ente, “sarà onere
               del cedente evidenziare le ragioni sottese all’atto di disposizione nonché la finalità che con l’atto
               medesimo intende soddisfare” (cfr., Sez. Contr. Puglia n. 165/PAR/2014)”.









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