Page 87 - MediAppalti, Anno XIII - N. 3
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               La corretta liquidazione dei diritti di rogito












               2.     La natura del diritto di rogito


               Nella deliberazione della sezione si riportano anche altri interventi di prassi che configurano il diritto
               di rogito come avente natura di tributo.
               in questo senso, la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna (Deliberazione n. 68/2019/
               PAR) ha ricordato quanto evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 156 del 1990: “ai
               diritti di segreteria (di cui quelli di rogito rappresentano una species) “è concordemente attribuita la
               natura di tributi”, senza che indicazioni contrarie possano trarsi dal termine “proventi” che qualifica(va)
               i diritti di rogito nell’ abrogato art. 41, ultimo comma, della legge n. 312/1980”.


               Nello stesso senso si è espresso anche il Consiglio di Stato, Sez. V 12/11/2015, n. 5183, che ha
               affermato che “i diritti di rogito hanno una funzione di remunerazione di una particolare attività alla
               quale è correlata una responsabilità di ordine speciale e sorgono con l’effettiva estrinsecazione della
               funzione di rogante la quale, ancorché di carattere obbligatorio, eccede l’ambito delle attribuzioni
               di lavoro normalmente riconducibili al pubblico impiego. A fronte di tale funzione il legislatore ha
               previsto un compenso ulteriore […]”.

               Circa la procedura amministrativa, la delibera rammenta che gli importi versati dai terzi per la stipula
               devono essere introitati integralmente al bilancio dell’ente per poi essere successivamente erogati,
               mediante determinazione del responsabile del settore competente (normalmente il responsabile del
               servizio finanziario), al segretario nella misura prevista dalla legge.
               Questo, evidentemente, significa che i diritti di rogito sono riconosciuti per intero (100%) al segretario
               comunale fino a concorrenza del quinto del suo stipendio in godimento; una volta raggiunta tale
               soglia, i diritti eccedenti restano nella disponibilità del bilancio comunale.

               Con la determinazione in parola, il responsabile del procedimento verifica “quanti contratti sono stati
               rogati dal segretario nell’anno di riferimento (o in un determinato periodo di tempo), verifica che
               siano stati incassati i relativi importi per il rogito dei contratti e che l’ammontare sia corretto, verifica
               il rispetto delle condizioni prescritte dall’art. 10 del Dl 90/2014 - tra cui vi è il limite di un quinto
               dello stipendio in godimento - e, successivamente, procede alla liquidazione delle somme dovute al
               segretario quale pubblico ufficiale rogante”.

               La gestione dei contratti è affidata al segretario “in base all’art.65 del DPR 634/1972 ed all’art.67
               del DPR 26 aprile 1986 (T.U.R), al segretario comunale rogante il quale deve iscrivere, in ordine
               progressivo, in un apposito repertorio “tutti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso” (in forma
               pubblica e privata e soggetti registrazione) ed è tenuto a conservarlo” (da notare che è venuto meno
               l’obbligo della vidimazione).

               La  sezione  delle Autonomie,  con  Deliberazione  n.16/SEZAUT/2009/QMIG  ha  chiarito che  i diritti
               di rogito non devono essere ricompresi nelle spese di personale di cui al comma 557 della legge
               296/2006  e  ss.mm.,  trattandosi di compensi  pagati  con  fondi  che  si autoalimentano  e  che  non
               comportano un effettivo aumento di spesa.


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