Page 86 - MediAppalti, Anno XIII - N. 3
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
La corretta liquidazione dei diritti di rogito
1. L’istruttoria
Il collegio conduce una attenta istruttoria sulla figura del segretario, sulle funzioni rogatorie (l’unica
che consente l’erogazione del diritto di rogito) e sulle differenze tra enti in cui sono presenti dirigenti
ed enti privi.
In relazione alla questione specifica – la misura dei compensi ed il criterio dell’erogazione – riporta
svariati interventi dei giudici sia contabili che amministrativi. Su alcuni pare opportuno – per la loro
chiarezza – soffermarsi:
a) ad esempio, la Sezione regionale di controllo del Molise, con la deliberazione n. 74/2020/
PAR, nel valutare se ai fini del computo del limite di un quinto dello stipendio in godimento si
cumulino gli emolumenti percepiti in comuni diversi (senza distinguere tra i casi di titolarità,
reggenza o scavalco) ha evidenziato che “la giurisprudenza contabile ha da tempo ritenuto
– con opzione interpretativa pienamente condivisibile – maggiormente conforme al dato
letterale della norma, che si riferisce allo “stipendio in godimento” (senza altre specificazioni),
ipotizzare che i diritti di rogito siano attribuibili, da parte del singolo comune, con l’unico
limite del quinto dello stipendio globalmente percepito da parte del segretario nell’anno di
competenza, senza distinguere tra gli importi erogati da parte dei singoli enti in cui ha prestato
servizio” (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 171/2015/PAR);
b) Sul modus operandi di erogazione si è affermato che la liquidazione deve essere riferita “ai diritti
maturati esclusivamente nell’anno; cfr. Corte dei conti, Sez. regionale di controllo Lazio
n. 21/2015/PAR”; chiarendo, poi, che per determinare il trattamento economico in godimento
(ai sensi dell’art. 10, comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90), si dovrà far riferimento
al principio della competenza (per il trattamento fondamentale e di posizione) mentre per
quello accessorio, come ad esempio l’indennità di risultato, andrà applicato il principio di cassa.
“Correttamente, quindi, gli importi dei diritti di rogito sono acquisti integralmente al bilancio
dei Comuni per essere erogati nei limiti previsti al Segretario comunale al termine dell’esercizio
(cfr. Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per la Sicilia, deliberazione 194/2014/PAR).
Nella parte conclusiva del parere è evidenziato che, nel caso di convenzione di segreteria, i
comuni dovranno regolare tra loro “le modalità di erogazione dei diritti di rogito, la verifica del
rispetto del limite del quinto dello stipendio complessivo di riferimento, nonché la ripartizione
tra gli stessi Enti dell’eventuale eccedenza dei diritti di rogito non corrisposti al Segretario”.
c) La Sezione di controllo della Corte dei conti per la Sicilia, nella deliberazione n. 194/2014/PAR,
ha chiarito che “il nuovo testo (legislazione del 2014) appare chiaro nel fare rinvio al “provento
annuale” come termine di riferimento per il calcolo della quota. Pertanto, la quota deve essere
conteggiata “in relazione al periodo di servizio prestato nell’anno dal segretario comunale o
provinciale”.
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