Page 86 - MediAppalti, Anno XIII - N. 3
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                                 La corretta liquidazione dei diritti di rogito












               1.     L’istruttoria


               Il collegio conduce una attenta istruttoria sulla figura del segretario, sulle funzioni rogatorie (l’unica
               che consente l’erogazione del diritto di rogito) e sulle differenze tra enti in cui sono presenti dirigenti
               ed enti privi.

               In relazione alla questione specifica – la misura dei compensi ed il criterio dell’erogazione – riporta
               svariati interventi dei giudici sia contabili che amministrativi. Su alcuni pare opportuno – per la loro
               chiarezza – soffermarsi:


                  a)  ad  esempio,  la  Sezione  regionale  di  controllo  del  Molise,  con  la  deliberazione  n.  74/2020/
                     PAR, nel valutare se ai fini del computo del limite di un quinto dello stipendio in godimento si
                     cumulino gli emolumenti percepiti in comuni diversi (senza distinguere tra i casi di titolarità,
                     reggenza o scavalco) ha evidenziato che “la giurisprudenza contabile ha da tempo ritenuto
                     –  con  opzione  interpretativa  pienamente  condivisibile  –  maggiormente  conforme  al  dato
                     letterale della norma, che si riferisce allo “stipendio in godimento” (senza altre specificazioni),
                     ipotizzare che  i diritti  di rogito siano  attribuibili,  da  parte  del singolo comune,  con  l’unico
                     limite del quinto dello stipendio globalmente  percepito  da  parte  del segretario  nell’anno  di
                     competenza, senza distinguere tra gli importi erogati da parte dei singoli enti in cui ha prestato
                     servizio” (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 171/2015/PAR);

                  b) Sul modus operandi di erogazione si è affermato che la liquidazione deve essere riferita “ai diritti
                     maturati esclusivamente nell’anno; cfr. Corte dei conti, Sez. regionale di controllo Lazio
                     n. 21/2015/PAR”; chiarendo, poi, che per determinare il trattamento economico in godimento
                     (ai sensi dell’art. 10, comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90), si dovrà far riferimento
                     al principio della competenza (per il trattamento fondamentale e di posizione) mentre per
                     quello accessorio, come ad esempio l’indennità di risultato, andrà applicato il principio di cassa.
                     “Correttamente, quindi, gli importi dei diritti di rogito sono acquisti integralmente al bilancio
                     dei Comuni per essere erogati nei limiti previsti al Segretario comunale al termine dell’esercizio
                     (cfr. Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per la Sicilia, deliberazione 194/2014/PAR).
                     Nella parte conclusiva del parere è evidenziato che, nel caso di convenzione di segreteria, i
                     comuni dovranno regolare tra loro “le modalità di erogazione dei diritti di rogito, la verifica del
                     rispetto del limite del quinto dello stipendio complessivo di riferimento, nonché la ripartizione
                     tra gli stessi Enti dell’eventuale eccedenza dei diritti di rogito non corrisposti al Segretario”.


                  c)  La Sezione di controllo della Corte dei conti per la Sicilia, nella deliberazione n. 194/2014/PAR,
                     ha chiarito che “il nuovo testo (legislazione del 2014) appare chiaro nel fare rinvio al “provento
                     annuale” come termine di riferimento per il calcolo della quota. Pertanto, la quota deve essere
                     conteggiata “in relazione al periodo di servizio prestato nell’anno dal segretario comunale o
                     provinciale”.





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