Page 80 - MediAppalti, Anno XIII - N. 3
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
In tema di adeguamento del prezzo di contratto
(privo della clausola) nel caso di servizi
1. L’istruttoria
La sezione, nella sua attenta disamina, evidenzia l’inammissibilità del quesito precisando che “la
richiesta di parere all’esame della Sezione - pur essendo astrattamente diretta all’interpretazione
di norme e consentendo, quindi, in linea teorica, l’esercizio della funzione consultiva della Corte nei
termini in cui è formulata, in realtà, non ha una portata ermeneutica generale e astratta, essendo
strutturata in maniera tale da sottendere valutazioni attinenti alla concreta attività gestionale ed
amministrativa di esclusiva competenza dell’ente istante; ed invadendo il campo rimesso all’attività
gestionale e decisionale dello stesso (cfr. ex multis, delib. di questa Sezione - nn. 136/2022/PAR,
51/2022/PAR e 83/2022/PAR, nonché, sub specie, Sezione regionale di controllo Emilia-Romagna
- delib. n. 20/2021/PAR, Sezione di controllo per la regione Valle d’Aosta – delib. n. 3/2020/PAR)”.
E’ fatto divieto, evidentemente, “alle sezioni pronunciarsi su quesiti che implichino valutazioni sui
comportamenti amministrativi o attinenti a casi concreti o ad atti gestionali già adottati o da adottare
da parte dell’ente”.
2. La risposta al quesito
Pur in assenza di riscontro della Corte è bene evidenziare che la questione dei contratti di servizi (ante
Decreto Legge 4/2022 che ha reintrodotto l’obbligo dell’inserimento della clausola di adeguamento
dei prezzi invece facoltativa nel Codice del 2016) è bene riportare il parere espresso dall’ANAC
(conforme a quanto affermato in giurisprudenza, MIMS e OICE).
In particolare con il parere (espresso in funzione consultiva) n. 20/2022 l’Autorità Anticorruzione ha
chiarito come “anche sulla base dei chiarimenti offerti dalla giurisprudenza, è possibile concludere
che la revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture, in assenza di specifiche previsioni
derogatorie al d.lgs. 50/2016 (come per gli appalti di lavori), appare consentita entro i limiti stabiliti
dall’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, dunque disposta nei casi previsti dalla norma (nonché
nelle eventuali previsioni relative allo jus variandi contenute nella lex specialis in coerenza con l’art.
106), da ritenere tassativi in quanto derogatori all’evidenza pubblica”.
In assenza di una specifica clausola di revisione – che nel caso di specie addirittura risultava
espressamente esclusa – non è possibile procedure con gli adeguamenti.
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