Page 80 - MediAppalti, Anno XIII - N. 3
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                            In tema di adeguamento del prezzo di contratto
                                                                   (privo della clausola) nel caso di servizi











               1.     L’istruttoria


               La  sezione,  nella  sua  attenta  disamina,  evidenzia  l’inammissibilità del  quesito  precisando  che  “la
               richiesta di parere all’esame della Sezione - pur essendo astrattamente diretta all’interpretazione
               di norme e consentendo, quindi, in linea teorica, l’esercizio della funzione consultiva della Corte nei
               termini in cui è formulata, in realtà, non ha una portata ermeneutica generale e astratta, essendo
               strutturata  in maniera  tale da sottendere valutazioni attinenti alla concreta attività gestionale  ed
               amministrativa di esclusiva competenza dell’ente istante; ed invadendo il campo rimesso all’attività
               gestionale e decisionale dello stesso (cfr. ex multis, delib. di questa Sezione - nn. 136/2022/PAR,
               51/2022/PAR e 83/2022/PAR, nonché, sub specie, Sezione regionale di controllo Emilia-Romagna
               - delib. n. 20/2021/PAR, Sezione di controllo per la regione Valle d’Aosta – delib. n. 3/2020/PAR)”.


               E’ fatto divieto, evidentemente, “alle sezioni pronunciarsi su quesiti che implichino valutazioni sui
               comportamenti amministrativi o attinenti a casi concreti o ad atti gestionali già adottati o da adottare
               da parte dell’ente”.



               2.     La risposta al quesito


               Pur in assenza di riscontro della Corte è bene evidenziare che la questione dei contratti di servizi (ante
               Decreto Legge 4/2022 che ha reintrodotto l’obbligo dell’inserimento della clausola di adeguamento
               dei prezzi  invece  facoltativa  nel Codice del 2016)  è bene  riportare  il  parere  espresso  dall’ANAC
               (conforme a quanto affermato in giurisprudenza, MIMS e OICE).

               In particolare con il parere (espresso in funzione consultiva) n. 20/2022 l’Autorità Anticorruzione ha
               chiarito come “anche sulla base dei chiarimenti offerti dalla giurisprudenza, è possibile concludere
               che  la  revisione  dei  prezzi  negli  appalti  di  servizi  e  forniture,  in  assenza  di  specifiche  previsioni
               derogatorie al d.lgs. 50/2016 (come per gli appalti di lavori), appare consentita entro i limiti stabiliti
               dall’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, dunque disposta nei casi previsti dalla norma (nonché
               nelle eventuali previsioni relative allo jus variandi contenute nella lex specialis in coerenza con l’art.
               106), da ritenere tassativi in quanto derogatori all’evidenza pubblica”.

               In  assenza  di  una  specifica  clausola  di  revisione  –  che  nel  caso  di  specie  addirittura  risultava
               espressamente esclusa – non è possibile procedure con gli adeguamenti.
















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