Page 82 - MediAppalti, Anno XIII - N. 3
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                              In tema di cessione “gratuita” degli immobili
                                                                della P.A. per realizzare “interessi pubblici”











               1.     Le motivazioni delle decisioni della P.A.


               Il Sindaco istante evidenzia, nella richiesta, anche l’impossibilità di procedere con ogni valorizzazione
               del bene immobile sia per carenza di risorse sia per vincoli giuridici con le implicazioni importanti,
               in caso di cessione  (pur  a  costo  zero)  di creare  un  risparmio  economico  in relazione  alle “spese
               di  manutenzione  necessarie  alla  conservazione  in  sicurezza  del  fabbricato”.  Ulteriori  vantaggi
               nella cessione la possibilità anche di creare indotto economico (creando un caseggiato idoneo ad
               ospitare numerose “famiglie di militari” ed un rafforzamento, semplificando, della legalità attraverso
               la creazione di un nuovo presidio della Guardia di Finanza aumentando “il livello di sicurezza nel
               contesto di riferimento, anche in termini di prevenzione, valori, questi, costituzionalmente rilevanti”.




               2.     L’istruttoria e la questione degli “atti di liberalità”

               Nell’istruttoria dell’istanza (il quesito viene  ritenuto  ammissibile),  il primo  aspetto  che  la sezione
               mette in evidenza è la totale assenza nell’ordinamento di norme giuridiche e quindi la possibilità
               per la P.A. “di attribuire, a titolo gratuito, un diritto reale su un bene facente parte del patrimonio
               immobiliare del Comune in favore di altro soggetto pubblico”.


               La fattispecie, si legge nella deliberazione, risulta già affrontata di recente dalla “Sezione, seppur
               sotto il profilo della possibilità della donazione modale (cfr., Sez. Contr. Basilicata, deliberazione n.
               59/2022/PAR), non trova espressa codificazione nell’ordinamento gius-pubblicistico, ove non è dato
               rinvenire norme specifiche che prevedano una capacità degli Enti pubblici di adottare atti di liberalità
               in favore di altri soggetti, pubblici o privati, né, in verità, che prevedano divieti”.

               In merito alla questione in parola  (atti di liberalità/P.A.) la Suprema Corte di Cassazione che ha
               affermato il principio secondo il quale, “pur in mancanza di una norma che preveda l’incapacità di
               cedere a titolo gratuito diritti reali su beni pubblici da parte di tutti gli Enti, tali cessioni non possono,
               in ogni caso, integrare una mera liberalità, ma devono sempre perseguire un interesse pubblico: “Gli
               enti pubblici per i loro fini istituzionali sono incapaci di porre in essere atti di donazione e di liberalità
               che non costituiscono mezzi per l’attuazione di detti fini” (cfr., Cass. Civ. 7 dicembre 1970, n. 2589)”.
               Principio  compatibile  il  c.d.    “principio  della  c.d.  finanza  pubblica  allargata”  anche  invocato  nella
               richiesta di parere.


               Una decisione, quindi, di “liberarsi” gratuitamente del proprio patrimonio – precisa la sezione -, implica
               una attenta valutazione “un prudente apprezzamento” da parte del responsabile della gestione del
               patrimonio.

               Valutazione/considerazione  che  riguarda,  appunto,  “la  scelta  gestionale  ritenuta  in  concreto  più
               idonea  a  perseguire  la  migliore  e  corretta  gestione  del proprio  patrimonio  ed  il soddisfacimento
               dell’interesse pubblico, anche in relazione alla necessità di dare attuazione al principio di sussidiarietà
               costituzionalmente previsto (cfr., art. 118 Cost.)”.


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