Page 82 - MediAppalti, Anno XIII - N. 3
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
In tema di cessione “gratuita” degli immobili
della P.A. per realizzare “interessi pubblici”
1. Le motivazioni delle decisioni della P.A.
Il Sindaco istante evidenzia, nella richiesta, anche l’impossibilità di procedere con ogni valorizzazione
del bene immobile sia per carenza di risorse sia per vincoli giuridici con le implicazioni importanti,
in caso di cessione (pur a costo zero) di creare un risparmio economico in relazione alle “spese
di manutenzione necessarie alla conservazione in sicurezza del fabbricato”. Ulteriori vantaggi
nella cessione la possibilità anche di creare indotto economico (creando un caseggiato idoneo ad
ospitare numerose “famiglie di militari” ed un rafforzamento, semplificando, della legalità attraverso
la creazione di un nuovo presidio della Guardia di Finanza aumentando “il livello di sicurezza nel
contesto di riferimento, anche in termini di prevenzione, valori, questi, costituzionalmente rilevanti”.
2. L’istruttoria e la questione degli “atti di liberalità”
Nell’istruttoria dell’istanza (il quesito viene ritenuto ammissibile), il primo aspetto che la sezione
mette in evidenza è la totale assenza nell’ordinamento di norme giuridiche e quindi la possibilità
per la P.A. “di attribuire, a titolo gratuito, un diritto reale su un bene facente parte del patrimonio
immobiliare del Comune in favore di altro soggetto pubblico”.
La fattispecie, si legge nella deliberazione, risulta già affrontata di recente dalla “Sezione, seppur
sotto il profilo della possibilità della donazione modale (cfr., Sez. Contr. Basilicata, deliberazione n.
59/2022/PAR), non trova espressa codificazione nell’ordinamento gius-pubblicistico, ove non è dato
rinvenire norme specifiche che prevedano una capacità degli Enti pubblici di adottare atti di liberalità
in favore di altri soggetti, pubblici o privati, né, in verità, che prevedano divieti”.
In merito alla questione in parola (atti di liberalità/P.A.) la Suprema Corte di Cassazione che ha
affermato il principio secondo il quale, “pur in mancanza di una norma che preveda l’incapacità di
cedere a titolo gratuito diritti reali su beni pubblici da parte di tutti gli Enti, tali cessioni non possono,
in ogni caso, integrare una mera liberalità, ma devono sempre perseguire un interesse pubblico: “Gli
enti pubblici per i loro fini istituzionali sono incapaci di porre in essere atti di donazione e di liberalità
che non costituiscono mezzi per l’attuazione di detti fini” (cfr., Cass. Civ. 7 dicembre 1970, n. 2589)”.
Principio compatibile il c.d. “principio della c.d. finanza pubblica allargata” anche invocato nella
richiesta di parere.
Una decisione, quindi, di “liberarsi” gratuitamente del proprio patrimonio – precisa la sezione -, implica
una attenta valutazione “un prudente apprezzamento” da parte del responsabile della gestione del
patrimonio.
Valutazione/considerazione che riguarda, appunto, “la scelta gestionale ritenuta in concreto più
idonea a perseguire la migliore e corretta gestione del proprio patrimonio ed il soddisfacimento
dell’interesse pubblico, anche in relazione alla necessità di dare attuazione al principio di sussidiarietà
costituzionalmente previsto (cfr., art. 118 Cost.)”.
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