Page 46 - MediAppalti, Anno XIII - N. 3
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Mediappalti Il Punto
(“Entrata in vigore”) in cui si Le disposizioni In primo luogo si puntualizza
dispone che il codice “entra in transitorie sono che “Dalla data in cui il codice
vigore, con i relativi allegati, il previste nella Parte III acquista efficacia – nda e
1° aprile 2023”. (“Disposizioni transitorie, quindi dal 1 luglio 2023 -,
Con il secondo comma si al decreto-legge 16 luglio
chiarisce che “Le disposizioni di coordinamento e 2020, n. 76, convertito, con
del codice, con i relativi abrogazioni”) del libro modificazioni, dalla legge
allegati, acquistano efficacia il V (“Del contenzioso e 11 settembre 2020, n. 120,
1° luglio 2023”. dell’autorità nazionale sono apportate le seguenti
anticorruzione. modificazioni:
Si definisce una efficacia Disposizioni finali e
differita che non riguarda transitorie”) in cui si a) all’articolo 1, il comma 5 è
la totalità delle norme visto definisce, semplificando, sostituito dal seguente:
che alcune potranno essere «5. Alle procedure per
applicate solo a far data il momento transitorio l’affidamento dei servizi di
dal 1° gennaio 2024 (con del passaggio dall’attuale organizzazione, gestione e
applicazione per il 2023 delle codice (del 2016) svolgimento delle prove dei
omologhe norme codicistiche) al nuovo impianto concorsi pubblici di cui agli
ed alcune disposizioni, in normativo declinato nel articoli 247 e 249 del decreto-
particolare in tema di collegi nuovo Codice, appunto, legge 19 maggio 2020, n. 34,
consultivi tecnici entrate in nei 38 allegati (destinati convertito, con modificazioni,
vigore già al 1° aprile 2023 ed a superare l’esperienza dalla legge 17 luglio 2020, n.
immediatamente applicabili. delle linee guida ANAC 77, si applicano le disposizioni
In particolare, la questione del Libro II, Parte I, del
viene affrontata con l’articolo e dei vari decreti codice dei contratti pubblici,
224 in cui si puntualizza – con Ministeriali). di cui al decreto legislativo
il primo comma -, che “Le di attuazione della legge 21
disposizioni di cui agli articoli giugno 2022, n. 78.»;
da 215 a 219 si applicano anche ai collegi già b) l’articolo 2-bis è abrogato;
costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore c) all’articolo 8, comma 1, le parole: «e fino alla
del codice”. data del 30 giugno 2023» sono soppresse”.
Le norme in parola sono: La disciplina di maggiore rilievo è proprio
- Art. 215 “Collegio consultivo tecnico”; quest’ultima visto che estende praticamente
- Art. 216 “Pareri obbligatori”; sine die alcune tra le più rilevanti semplificazioni
- Art. 217 “Determinazioni”; innestate nel periodo emergenziale, ad esempio,
- Art. 218 “Costituzione facoltativa del collegio l’esecuzione della prestazione in via d’urgenza
consultivo tecnico”; nelle more della verifica dei requisiti.
- Art. 219 “Scioglimento del collegio
consultivo tecnico”. Si tratta di una norma di indubbia rilevanza visto
che il nuovo Codice reintroduce ben tre differenti
È noto che in questo frangente – ante nuovo Codice ipotesi di esecuzione immediata ma sola ante
– la disciplina dei collegi consultivi – obbligatori stipula del contratto e quindi con previa verifica
negli appalti di lavori sopra soglia – risultano positiva sul possesso dei requisiti (come oggi
disciplinati dal DL 76/2020 (in particolare con previsto nel Codice del 2016).
l’articolo 6). Ecco quindi che un micro complesso
normativo trova applicazione già dal 1° aprile. Le nuove fattispecie risultano:
- Art. 50 comma 6 che consente l’esecuzione
in via d’urgenza per gli appalti sotto la soglia
2. Le modifiche al DL 76/2020 comunitaria senza motivazione;
- Art. 17 comma 8 che prevede l’esecuzione
Importanti disposizioni sono innestate nel comma immediata ma con motivazione (dopo la
2 dell’articolo 224. verifica dei requisiti);
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