Page 46 - MediAppalti, Anno XIII - N. 3
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               (“Entrata  in vigore”) in cui si     Le disposizioni             In  primo  luogo  si puntualizza
               dispone che il codice “entra in     transitorie sono             che “Dalla data in cui il codice
               vigore, con i relativi allegati, il   previste nella Parte III   acquista  efficacia  –  nda  e
               1° aprile 2023”.               (“Disposizioni transitorie,       quindi  dal  1  luglio  2023  -,
               Con il  secondo  comma  si                                       al  decreto-legge  16  luglio
               chiarisce che  “Le  disposizioni   di coordinamento e            2020,  n.  76,  convertito,  con
               del  codice,  con  i relativi    abrogazioni”) del libro         modificazioni,   dalla   legge
               allegati, acquistano efficacia il   V (“Del contenzioso e        11  settembre  2020,  n.  120,
               1° luglio 2023”.                 dell’autorità nazionale         sono  apportate  le  seguenti
                                                    anticorruzione.             modificazioni:
               Si  definisce  una  efficacia     Disposizioni finali e
               differita  che  non  riguarda     transitorie”) in cui si        a) all’articolo 1, il comma 5 è
               la totalità delle norme  visto   definisce, semplificando,       sostituito dal seguente:
               che  alcune  potranno  essere                                    «5.   Alle  procedure  per
               applicate  solo  a  far  data    il momento transitorio          l’affidamento  dei  servizi  di
               dal  1°  gennaio  2024  (con   del passaggio dall’attuale        organizzazione,  gestione  e
               applicazione per  il 2023  delle    codice (del 2016)            svolgimento delle prove  dei
               omologhe norme codicistiche)       al nuovo impianto             concorsi pubblici  di cui agli
               ed  alcune  disposizioni,  in   normativo declinato nel          articoli 247 e 249 del decreto-
               particolare  in tema  di collegi   nuovo Codice, appunto,        legge 19 maggio 2020, n. 34,
               consultivi  tecnici entrate  in   nei 38 allegati (destinati     convertito,  con  modificazioni,
               vigore già al 1° aprile 2023 ed   a superare l’esperienza        dalla legge 17 luglio 2020, n.
               immediatamente applicabili.      delle linee guida ANAC          77, si applicano le disposizioni
               In  particolare,  la  questione                                  del  Libro  II,  Parte  I,  del
               viene  affrontata  con  l’articolo   e dei vari decreti          codice dei contratti pubblici,
               224 in cui si puntualizza – con       Ministeriali).             di cui  al  decreto  legislativo
               il primo  comma  -,  che  “Le                                    di attuazione  della  legge  21
               disposizioni  di cui agli articoli                               giugno 2022, n. 78.»;
               da  215  a  219  si applicano  anche  ai  collegi già   b) l’articolo 2-bis è abrogato;
               costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore   c) all’articolo 8, comma 1, le parole: «e fino alla
               del codice”.                                    data del 30 giugno 2023» sono soppresse”.

               Le norme in parola sono:                        La  disciplina  di maggiore  rilievo  è  proprio
                    - Art. 215 “Collegio consultivo tecnico”;  quest’ultima  visto  che  estende  praticamente
                    - Art. 216 “Pareri obbligatori”;           sine die alcune tra le più rilevanti semplificazioni
                    - Art. 217 “Determinazioni”;               innestate  nel  periodo  emergenziale,  ad  esempio,
                    - Art. 218 “Costituzione facoltativa del collegio   l’esecuzione  della prestazione  in via  d’urgenza
                    consultivo tecnico”;                       nelle more della verifica dei requisiti.
                    - Art. 219 “Scioglimento del collegio
                    consultivo tecnico”.                       Si tratta di una norma di indubbia rilevanza visto
                                                               che il nuovo Codice reintroduce ben tre differenti
               È noto che in questo frangente – ante nuovo Codice   ipotesi di esecuzione  immediata  ma  sola  ante
               –  la  disciplina  dei  collegi  consultivi  –  obbligatori   stipula  del  contratto  e  quindi  con  previa  verifica
               negli  appalti  di  lavori  sopra  soglia  –  risultano   positiva  sul  possesso  dei  requisiti  (come  oggi
               disciplinati  dal  DL  76/2020  (in  particolare  con   previsto nel Codice del 2016).
               l’articolo 6). Ecco quindi che un micro complesso
               normativo trova applicazione già dal 1° aprile.     Le nuove fattispecie risultano:
                                                                 -  Art.  50  comma  6  che  consente  l’esecuzione
                                                                   in via d’urgenza per gli appalti sotto la soglia
                   2. Le modifiche al DL 76/2020                   comunitaria senza motivazione;
                                                                 -  Art.  17  comma  8  che  prevede  l’esecuzione
               Importanti disposizioni sono innestate nel comma    immediata  ma con  motivazione  (dopo la
               2 dell’articolo 224.                                verifica dei requisiti);

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