Page 68 - MediAppalti, Anno XI - N. 9
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               sostanziale rimessione in termini (Cons. Stato, V,   non facendo emergere in sostanza altre commesse
               31 gennaio 2017, n. 385)” .                     svolte per conto di amministrazioni pubbliche.
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                                                               Anzi.  Per  tutta  risposta,  la  ditta,  facendo  leva
               In  sostanza,  va  dato  conto  di  un  filone   sulla precedente  esperienza  lavorativa  espletata
               giurisprudenziale  vigente,  orientato  a  limitare   (ma  non dichiarata  in sede di  gara)  nei
               e  circoscrivere  l’area  di operatività  del  soccorso   confronti  della  committente  stazione  appaltante,
               istruttorio  che  non  può  essere  istituto privo  di   richiede a quest’ultima la produzione/esibizione di
               limiti.  Tale  orientamento  è  infatti  fondato  sulla   certificazione attestante l’esecuzione di precedenti
               necessità  di non sbilanciare l’equilibrio  tra  i   forniture.
               concorrenti, tanto da dover far pesare il principio
               della par  condicio, rispetto alle esigenze  di tipo   In realtà, le precedenti forniture erano una serie
               sostanziale,  di  dare  rilevanza,  alla  sola  effettiva   di  ordinativi  singoli  di  importi  ben  inferiori  alla
               disponibilità  di  un  requisito  di  partecipazione   somma  richiesta  e  soprattutto  non  afferenti  ad
               rappresentato  e  comprovato  dal  concorrente  in   unico contratto pari a € 150.000,00, come richiesto
               tempo  successivo  ed  in  rettifica/modifica  di  una   in atti quale requisito di punta infrazionabile .
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               precedente dichiarazione.
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               Il  predetto  filone  giurisprudenziale  trova  inoltre   innanzi  rese,  che  l’operatore  economico,  non  è
               man  forte  nella  posizione  declinata  dall’A.N.A.C.,   incorso  in  un  mero  errore  formale,  ma  bensì  è
               la  quale  con  Delibera  n.  605  del  08/09/2021   carente  del  requisito  di  punta  richiesto  nella  lex
               afferma che: “  esclusa la possibilità di utilizzare   specialis, non avendo concluso nell’ultimo triennio
               il soccorso  istruttorio  a  fronte  di una  radicale   un  contratto  del valore  di almeno  €  150.000  nei
               carenza del DGUE e delle dichiarazioni necessarie   confronti di soggetto committente pubblico.
               per la partecipazione alla gara. La totale mancanza
               di indicazione,  all’interno  del DGUE,  dei servizi   Ma vi è di più, l’interpretazione di tale requisito non è
               prestati  nel decennio,  integranti  un  requisito   mai stata oggetto di richiesta chiarimenti in merito
               speciale di partecipazione espressamente richiesto   alla sua portata, nè tanto meno può considerarsi
               dal bando, non può essere considerata mero errore   oggi, oggetto  di contestazione  la legittimità del
               materiale  o  refuso,  bensì  un  errore  del  quale  il   requisito stesso, richiesto in capo ad un soggetto
               concorrente deve sopportare le conseguenze per il   pubblico nella rosa dei tre contratti, senza che sia
               generale principio di autoresponsabilità”.      stato a suo tempo debitamente impugnato se
                                                               ritenuto  preclusivo alla  partecipazione  alla
               Aggiungiamo  un  altro  tassello. La  stazione   procedura di gara de quo.
               appaltante ha comunque manifestato disponibilità
               verso  il concorrente,  provando  ad  instaurare   All’esito delle considerazioni su esposte, l’operato
               un  contraddittorio con la ditta, chiedendo  a   della  stazione  appaltante  si  ritiene  conforme  e
               quest’ultima di comprovare il requisito mancante,   in linea  con le prescrizioni  della  lex specialis e
               occasione in cui non è stata data prova diversa da   dell’orientamento giurisprudenziale più recente che
               quanto già declinato nelle autodichiarazioni rese,   limita il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio





               1.  Sullo  stesso  filone  si  veda  anche  Consiglio  di  Stato  n.  2675  del  05/06/2017,  il  quale  afferma:  “le
               dichiarazioni contenute nel DGUE hanno valore autocertificativo in merito al possesso dei relativi requisiti
               richiesti ai concorrenti. E tale valore, con specifico riferimento ai requisiti speciali e in particolare ai così
               detti servizi analoghi, ha carattere assoluto sia in relazione al dato quantitativo che a quello qualitativo.
               ...  Relativamente  al  requisito  ai  servizi  analoghi  occorre  attenersi  unicamente  a  quanto  autodichiarato
               dal concorrente che attesta il possesso dello stesso, posto che le contestazioni sollevate dal ricorrente
               implicano una verifica di merito...”. Con la conseguenza che, quanto dichiarato dagli operatori economici
               concorrenti nella domanda di partecipazione alla gara e nel documento di gara unico europeo costituisce
               prova documentale sufficiente del possesso dei requisiti dichiarati.
               2. Sulla infrazionabilità del requisito di punta si vedano per tutte: Tar Campania, Napoli, Sez. I, 07/ 02
               /2020, n.603, o ancora Consiglio di Stato sez. V, 02/02/2018, n.678, pareri precontenzioso Anac, n. 107
               del 21 maggio 2014 e n. 156 del 23 settembre 2015.

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