Page 68 - MediAppalti, Anno XI - N. 9
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Mediappalti In Pillole
sostanziale rimessione in termini (Cons. Stato, V, non facendo emergere in sostanza altre commesse
31 gennaio 2017, n. 385)” . svolte per conto di amministrazioni pubbliche.
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Anzi. Per tutta risposta, la ditta, facendo leva
In sostanza, va dato conto di un filone sulla precedente esperienza lavorativa espletata
giurisprudenziale vigente, orientato a limitare (ma non dichiarata in sede di gara) nei
e circoscrivere l’area di operatività del soccorso confronti della committente stazione appaltante,
istruttorio che non può essere istituto privo di richiede a quest’ultima la produzione/esibizione di
limiti. Tale orientamento è infatti fondato sulla certificazione attestante l’esecuzione di precedenti
necessità di non sbilanciare l’equilibrio tra i forniture.
concorrenti, tanto da dover far pesare il principio
della par condicio, rispetto alle esigenze di tipo In realtà, le precedenti forniture erano una serie
sostanziale, di dare rilevanza, alla sola effettiva di ordinativi singoli di importi ben inferiori alla
disponibilità di un requisito di partecipazione somma richiesta e soprattutto non afferenti ad
rappresentato e comprovato dal concorrente in unico contratto pari a € 150.000,00, come richiesto
tempo successivo ed in rettifica/modifica di una in atti quale requisito di punta infrazionabile .
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precedente dichiarazione.
Se ne deduce pertanto, al netto delle considerazioni
Il predetto filone giurisprudenziale trova inoltre innanzi rese, che l’operatore economico, non è
man forte nella posizione declinata dall’A.N.A.C., incorso in un mero errore formale, ma bensì è
la quale con Delibera n. 605 del 08/09/2021 carente del requisito di punta richiesto nella lex
afferma che: “ esclusa la possibilità di utilizzare specialis, non avendo concluso nell’ultimo triennio
il soccorso istruttorio a fronte di una radicale un contratto del valore di almeno € 150.000 nei
carenza del DGUE e delle dichiarazioni necessarie confronti di soggetto committente pubblico.
per la partecipazione alla gara. La totale mancanza
di indicazione, all’interno del DGUE, dei servizi Ma vi è di più, l’interpretazione di tale requisito non è
prestati nel decennio, integranti un requisito mai stata oggetto di richiesta chiarimenti in merito
speciale di partecipazione espressamente richiesto alla sua portata, nè tanto meno può considerarsi
dal bando, non può essere considerata mero errore oggi, oggetto di contestazione la legittimità del
materiale o refuso, bensì un errore del quale il requisito stesso, richiesto in capo ad un soggetto
concorrente deve sopportare le conseguenze per il pubblico nella rosa dei tre contratti, senza che sia
generale principio di autoresponsabilità”. stato a suo tempo debitamente impugnato se
ritenuto preclusivo alla partecipazione alla
Aggiungiamo un altro tassello. La stazione procedura di gara de quo.
appaltante ha comunque manifestato disponibilità
verso il concorrente, provando ad instaurare All’esito delle considerazioni su esposte, l’operato
un contraddittorio con la ditta, chiedendo a della stazione appaltante si ritiene conforme e
quest’ultima di comprovare il requisito mancante, in linea con le prescrizioni della lex specialis e
occasione in cui non è stata data prova diversa da dell’orientamento giurisprudenziale più recente che
quanto già declinato nelle autodichiarazioni rese, limita il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio
1. Sullo stesso filone si veda anche Consiglio di Stato n. 2675 del 05/06/2017, il quale afferma: “le
dichiarazioni contenute nel DGUE hanno valore autocertificativo in merito al possesso dei relativi requisiti
richiesti ai concorrenti. E tale valore, con specifico riferimento ai requisiti speciali e in particolare ai così
detti servizi analoghi, ha carattere assoluto sia in relazione al dato quantitativo che a quello qualitativo.
... Relativamente al requisito ai servizi analoghi occorre attenersi unicamente a quanto autodichiarato
dal concorrente che attesta il possesso dello stesso, posto che le contestazioni sollevate dal ricorrente
implicano una verifica di merito...”. Con la conseguenza che, quanto dichiarato dagli operatori economici
concorrenti nella domanda di partecipazione alla gara e nel documento di gara unico europeo costituisce
prova documentale sufficiente del possesso dei requisiti dichiarati.
2. Sulla infrazionabilità del requisito di punta si vedano per tutte: Tar Campania, Napoli, Sez. I, 07/ 02
/2020, n.603, o ancora Consiglio di Stato sez. V, 02/02/2018, n.678, pareri precontenzioso Anac, n. 107
del 21 maggio 2014 e n. 156 del 23 settembre 2015.
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