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Mediappalti Sotto la lente
telematico che necessitano di una ricevuta di invio volta a vincolare il proponente al suo contenuto,
e di una ricevuta di consegna, tra i quali i messaggi assicurandone l’immodificabilità. Per tale ragione
di avviso e di notifica, avvengano esclusivamente non è parso ai più sufficiente l’utilizzo della firma
utilizzando il domicilio digitale presente negli digitale nella sola iniziale fase di accreditamento
indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del CAD o, per al portale telematico e si è ritenuto che l’accesso
gli operatori economici transfrontalieri, attraverso successivo al portale medesimo mediante semplice
un indirizzo di servizio elettronico di recapito password con relativa compilazione dell’offerta
certificato qualificato ai sensi del regolamento non possa offrire le stesse garanzie, in termini
eIDAS. di serietà, affidabilità e insostituibilità, di una
proposta sottoscritta con la firma digitale.
Il sistema telematico garantisce inoltre la
registrazione di tutte le operazioni svolte su di Di particolare importanza è la previsione relativa
esso, in quanto deve necessariamente offrire alla formazione del fascicolo elettronico. L’art. 7
apposite funzionalità di registrazione cronologica del Regolamento infatti prevede che tutti i dati,
(log applicativi e di sistema) delle operazioni i documenti e le comunicazioni scambiate tra
eseguite, nonché dei cambiamenti che le operazioni stazione appaltante e operatori economici, purché
introducono sulla base di dati, per finalità di redatti in un formato idoneo alla loro conservazione
controllo anche automatico degli accessi degli a norma ai sensi del CAD, debbano essere raccolti
utenti e di verifica delle attività effettuate. in un fascicolo informatico gestito dal sistema
telematico che, a conclusione della procedura di
Le rigorose regole imposte per l’accesso a sistema, affidamento, sarà reso disponibile alla stazione
volte ad assicurare l’identificazione certa di colui appaltante, la quale avrà l’onere di conservarlo a
che vi accede, sono essenziali anche per ridurre norma.
al minimo tutti i possibili contenziosi connessi
alla paternità delle offerte caricate a sistema. Si Il gestore del sistema telematico avrà l’obbligo di
pensi al caso di offerte, o parti di esse, non firmate mettere a disposizione delle stazioni appaltanti
digitalmente ma comunque caricate all’interno le registrazioni cronologiche delle operazioni
delle c.d. “buste”, cioè contenitori di documenti effettuate e provvedere all’invio in conservazione
digitali firmati essi stessi digitalmente, cui si accede delle stesse secondo le regole tecniche in materia
mediante un processo di identificazione fondato di sistema di conservazione a norma.
su un meccanismo di credenziali univoche. In tali L’impronta delle registrazioni cronologiche,
ipotesi, la giurisprudenza si è dimostrata oscillante, calcolata al momento dell’invio del fascicolo stesso
affermando talvolta che la paternità dell’offerta in conservazione, è conservata nel medesimo
vada riconosciuta in tutti i casi in cui le concrete fascicolo elettronico.
circostanze di fatto conducono ragionevolmente
a propendere per essa, a prescindere dal dato In sintesi, nel fascicolo elettronico confluiranno
formale dell’assenza della sottoscrizione digitale; tutti i documenti, atti, informazioni e comunicazioni
tuttavia, più frequentemente, è stato invece formatisi durante la procedura di affidamento,
sostenuto che la sottoscrizione dell’offerta con come le offerte, le giustificazioni rese in caso di
firma digitale sia diretta non soltanto ad accertare la avvio del subprocedimento di verifica di congruità
provenienza e l’integrità della stessa, ma sia anche di un’offerta risultata anomala, i verbali della
3. L’art. 6-bis del Codice dell’Amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005) disciplina l’Indice nazionale
dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti, mentre l’art. 6-ter detta prevede l’Indice dei domicili
digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.
4. Si veda Cons. Stato, sez. III, 19.03.2020, n. 1963.
5. In questo senso, TAR Roma, 09.11.2020 n. 11598; TAR Marche, n.138 del 2020, TAR Piemonte, I, n.16
del 2020 e anche Cons. Stato, V, n. 5751 del 2019.
6. Secondo l’art. 44 del Codice dell’Amministrazione Digitale, il sistema di conservazione dei documenti
informatici deve assicurare nel tempo, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticità, integrità,
affidabilità, leggibilità, reperibilità, secondo le modalità indicate nelle Linee guida AGID in materia.
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