Page 66 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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               attribuire il punteggio per la valutazione dell’offerta   doppio criterio  alternativo  censurato  da  parte
               economica (Cons. Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015,   ricorrente  non risulta aggravare  la suddetta
               n. 257; 18 febbraio 2013, n. 978) e su tali scelte il   alea  o  incertezza  in  modo  da  rendere  lo  stesso
               sindacato del giudice è ammissibile unicamente nei   manifestamente irragionevole, illogico o comunque
               casi di abnormità, sviamento e manifesta illogicità   ingiustificato, tanto più che con esso la Stazione
               (T.A.R. Lazio, sez. II Bis, 1 agosto 2019, n. 10229;   appaltante ha inteso “controbilanciare” l’apertura
               T.A.R. Veneto, sez. III, 27 giugno 2016, n. 689;   della gara ad offerte al rialzo.
               T.A.R. Lombardia, sez. I, 9 marzo 2016, n. 461);
                                                               Al  contrario,  il sistema  consentiva  a  ciascun
               Costituisce ius receptum che, nelle gare pubbliche,   concorrente,  in modo egualitario, di decidere
               la formula da utilizzare per la valutazione dell’offerta   liberamente  se  “rischiare”  facendo  un’offerta  al
               economica può essere scelta dall’amministrazione   ribasso, esponendosi, però, all’eventuale maggior
               con  ampia  discrezionalità e  di  conseguenza  la   ribasso  non  anomalo di altro concorrente  o alla
               stazione  appaltante  dispone  di ampi  margini   scelta altrui di offrire al rialzo, ovvero “rischiare”
               nella determinazione non solo dei criteri da porre   determinando  o concorrendo  a  determinare  esso
               quale  riferimento  per  l’individuazione  dell’offerta   stesso  l’applicazione della formula  inversamente
               economicamente più vantaggiosa, ma anche nella   proporzionale.
               individuazione delle formule  matematiche,  con
               la  conseguenza  che  il sindacato  giurisdizionale   Pertanto,  parte  ricorrente,  se  avesse  ritenuto  il
               nei  confronti  di tali scelte,  tipica  espressione  di   criterio inversamente proporzionale maggiormente
               discrezionalità tecnico amministrativa, può essere   utile, o, comunque, maggiormente conforme alle
               consentito unicamente  in casi di abnormità,    peculiarità  della propria  struttura  imprenditoriale
               sviamento e manifesta illogicità (C. Stato, sez. V,   e  della propria  offerta  economica,  in modo da
               22 ottobre 2018 n. 6026; sez. V, 18 febbraio 2013,   avere maggiori chance di vittoria, avrebbe potuto
               n. 978; 27 giugno 2012, n. 3781; 22 marzo 2012,   presentare l’offerta al rialzo anche solo di 1 euro,
               n. 1640; 1 marzo 2012, n. 1195; 18 ottobre 2011,   al fine di determinare l’applicazione della suddetta
               n.  5583;  sez.  III,  22  novembre  2011,  n.  6146;   formula.
               Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 2012, nn. 2312 e
               2313; Corte cost., 3 marzo 2011, n. 175).       La previsione alternativa in esame, al contrario, era
                                                               idonea  a  garantire  una  più ampia  partecipazione
               Nel caso  di specie,  la previsione di due  criteri   anche  alle imprese che  non  fossero  in grado  di
               alternativi tra loro, ben distinti quanto a presupposti   offrire un consistente ribasso, in tal caso potendo
               e  ambiti applicativi, non  presenta,  a  giudizio del   l’Amministrazione valorizzare un metodo – quello
               Collegio, quel carattere  di abnormità,  sviamento   inversamente  proporzionale  –  che  consentisse
               o manifesta illogicità che solo ne giustificherebbe   di confrontare  uniformemente  le  offerte  di tutti
               l’annullamento.                                 gli  operatori  economici in  modo  che  l’importo
                                                               risultante da ogni singola offerta potesse costituire
               In  particolare,  il  Collegio ritiene  non  fondata  la   la base per l’attribuzione del punteggio prezzo.
               doglianza  di parte  ricorrente  secondo  la quale
               una  tale  previsione  determina  una  situazione  di   Con  la  precisazione  che,  ad  ulteriore
               imprevedibilità e  incertezza  che impedirebbe  alla   controbilanciamento,  il bando di gara  aveva
               concorrente di ponderare adeguatamente la propria   previsto la possibilità per la Stazione appaltante, in
               “linea” di partecipazione alla gara con riguardo al   caso di superamento della base d’asta, di valutare,
               “confezionamento” dell’offerta economica.       mediante  apposita  istruttoria,  la convenienza
                                                               dell’offerta ai sensi per gli effetti di cui all’art. 95,
               In  tutte  le  gare,  infatti,  qualunque  sia  il criterio   comma 12, d.lgs. n. 50 del 2016, anche in relazione
               previsto per la valutazione delle offerte economiche,   ai prezzi correnti di mercato o a raffronti con altre
               per  le  imprese  concorrenti  sussiste  una  sorta  di   condizioni tecnico-economiche di mercato, rilevati
               “alea” o “incertezza” legata all’imprevedibilità delle   presso  le aziende  sanitarie  del Veneto  o  altre
               scelte altrui, per la mancata conoscenza, cioè, del   stazioni appaltanti, e  solamente in caso  di esito
               contenuto delle offerte degli altri “competitors”.  positivo, provvederà ad aggiudicare la fornitura.

               In  questo senso,  quindi, secondo  il  Collegio, il   Non  vi  sono  elementi  per  ritenere,  quindi,  al

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