Page 66 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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Mediappalti In Pillole
attribuire il punteggio per la valutazione dell’offerta doppio criterio alternativo censurato da parte
economica (Cons. Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, ricorrente non risulta aggravare la suddetta
n. 257; 18 febbraio 2013, n. 978) e su tali scelte il alea o incertezza in modo da rendere lo stesso
sindacato del giudice è ammissibile unicamente nei manifestamente irragionevole, illogico o comunque
casi di abnormità, sviamento e manifesta illogicità ingiustificato, tanto più che con esso la Stazione
(T.A.R. Lazio, sez. II Bis, 1 agosto 2019, n. 10229; appaltante ha inteso “controbilanciare” l’apertura
T.A.R. Veneto, sez. III, 27 giugno 2016, n. 689; della gara ad offerte al rialzo.
T.A.R. Lombardia, sez. I, 9 marzo 2016, n. 461);
Al contrario, il sistema consentiva a ciascun
Costituisce ius receptum che, nelle gare pubbliche, concorrente, in modo egualitario, di decidere
la formula da utilizzare per la valutazione dell’offerta liberamente se “rischiare” facendo un’offerta al
economica può essere scelta dall’amministrazione ribasso, esponendosi, però, all’eventuale maggior
con ampia discrezionalità e di conseguenza la ribasso non anomalo di altro concorrente o alla
stazione appaltante dispone di ampi margini scelta altrui di offrire al rialzo, ovvero “rischiare”
nella determinazione non solo dei criteri da porre determinando o concorrendo a determinare esso
quale riferimento per l’individuazione dell’offerta stesso l’applicazione della formula inversamente
economicamente più vantaggiosa, ma anche nella proporzionale.
individuazione delle formule matematiche, con
la conseguenza che il sindacato giurisdizionale Pertanto, parte ricorrente, se avesse ritenuto il
nei confronti di tali scelte, tipica espressione di criterio inversamente proporzionale maggiormente
discrezionalità tecnico amministrativa, può essere utile, o, comunque, maggiormente conforme alle
consentito unicamente in casi di abnormità, peculiarità della propria struttura imprenditoriale
sviamento e manifesta illogicità (C. Stato, sez. V, e della propria offerta economica, in modo da
22 ottobre 2018 n. 6026; sez. V, 18 febbraio 2013, avere maggiori chance di vittoria, avrebbe potuto
n. 978; 27 giugno 2012, n. 3781; 22 marzo 2012, presentare l’offerta al rialzo anche solo di 1 euro,
n. 1640; 1 marzo 2012, n. 1195; 18 ottobre 2011, al fine di determinare l’applicazione della suddetta
n. 5583; sez. III, 22 novembre 2011, n. 6146; formula.
Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 2012, nn. 2312 e
2313; Corte cost., 3 marzo 2011, n. 175). La previsione alternativa in esame, al contrario, era
idonea a garantire una più ampia partecipazione
Nel caso di specie, la previsione di due criteri anche alle imprese che non fossero in grado di
alternativi tra loro, ben distinti quanto a presupposti offrire un consistente ribasso, in tal caso potendo
e ambiti applicativi, non presenta, a giudizio del l’Amministrazione valorizzare un metodo – quello
Collegio, quel carattere di abnormità, sviamento inversamente proporzionale – che consentisse
o manifesta illogicità che solo ne giustificherebbe di confrontare uniformemente le offerte di tutti
l’annullamento. gli operatori economici in modo che l’importo
risultante da ogni singola offerta potesse costituire
In particolare, il Collegio ritiene non fondata la la base per l’attribuzione del punteggio prezzo.
doglianza di parte ricorrente secondo la quale
una tale previsione determina una situazione di Con la precisazione che, ad ulteriore
imprevedibilità e incertezza che impedirebbe alla controbilanciamento, il bando di gara aveva
concorrente di ponderare adeguatamente la propria previsto la possibilità per la Stazione appaltante, in
“linea” di partecipazione alla gara con riguardo al caso di superamento della base d’asta, di valutare,
“confezionamento” dell’offerta economica. mediante apposita istruttoria, la convenienza
dell’offerta ai sensi per gli effetti di cui all’art. 95,
In tutte le gare, infatti, qualunque sia il criterio comma 12, d.lgs. n. 50 del 2016, anche in relazione
previsto per la valutazione delle offerte economiche, ai prezzi correnti di mercato o a raffronti con altre
per le imprese concorrenti sussiste una sorta di condizioni tecnico-economiche di mercato, rilevati
“alea” o “incertezza” legata all’imprevedibilità delle presso le aziende sanitarie del Veneto o altre
scelte altrui, per la mancata conoscenza, cioè, del stazioni appaltanti, e solamente in caso di esito
contenuto delle offerte degli altri “competitors”. positivo, provvederà ad aggiudicare la fornitura.
In questo senso, quindi, secondo il Collegio, il Non vi sono elementi per ritenere, quindi, al
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