Page 67 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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In Pillole Mediappalti
contrario di quanto lamentato da parte ricorrente, numero delle imprese che presenteranno offerte)
che il doppio criterio alternativo impedisse ai non noto e non prevedibile a quel momento, come
concorrenti di “calibrare” la propria offerta. correttamente rilevato dal T.A.R. […] L’assunto
non può essere condiviso, giacchè esso implica una
Né il fatto che l’applicazione del criterio limitazione dell’attività prenegoziale della pubblica
inversamente proporzionale avrebbe potuto amministrazione non consentita né imposta dai
determinare una diversa conclusione della gara parametri normativi invocati (artt. 94 e 95 del
(con eventuale vittoria della ricorrente) può codice dei contratti pubblici), che irrigidirebbe
condurre a ritenere abnorme o illogica la soluzione eccessivamente l’esercizio della scelta in esame,
adottata dalla Stazione appaltante. peraltro in funzione di elementi del tutto aleatori e
variabili, il che snaturerebbe non solo la funzione
Il Collegio ritiene, infatti, che la conseguenza contabilistica, ma anche quella proconcorrenziale,
sopra censurata trovi un’adeguata giustificazione del procedimento di evidenza pubblica.
nel tentativo, non abnorme, né illogico, né
manifestamente irragionevole, da parte della Peraltro va osservato incidentalmente che
Stazione appaltante, di bilanciare l’interesse l’odierna appellante, in disparte il profilo della
ad un risparmio di spesa, pur nella garanzia di decadenza o meno sviluppato in sede di gravame,
qualità dell’offerta – attraverso l’applicazione coerentemente a tale prospettazione avrebbe
della formula lineare in prima battuta –, e quello dovuto impugnare la lex specialis prima della
– in seconda battuta e, in un certo senso, in via scadenza del termine per la presentazione delle
eccezionale – ad aggiudicare comunque la gara offerte, essendo il presupposto logico della censura
garantendo la più ampia partecipazione possibile, quello della astratta (e non concreta) inidoneità
“aprendo”, quindi, anche ad offerte al rialzo, ma, della formula rispetto alla tipologia di gara.”
in tal caso, dovendo utilizzare un criterio quale la
formula inversamente proporzionale che, come Un’ulteriore interessante risvolto in ambito di
detto, consente di confrontare uniformemente le offerta economica, è quello relativo alla questione
offerte di tutti gli operatori economici in modo che oneri della sicurezza indicati in sede di offerta
l’importo risultante da ogni singola offerta potesse dal concorrente. Alla luce del più recente e
costituire la base per l’attribuzione del punteggio diffuso orientamento giurisprudenziale non si
prezzo.” può equiparare l’omessa indicazione degli oneri
per la sicurezza alla quantificazione degli stessi
Altra pronuncia interessante, relativamente alla nell’importo pari a zero.
scelta della formula da utilizzarsi per la valutazione Invero, la situazione del concorrente che si esime
dell’offerta economica e alla scelta operativa dall’emarginare nella propria offerta economica la
esercitata a monte dalla stazione appaltante, cifra dei costi della sicurezza, è diversa da quella
è quella del Consiglio di Stato, sez. III, del concorrente che, in base alla sua politica
23.04.2021 n. 3297, il quale rammenta che: imprenditoriale e alla personale organizzazione
“… Con il quarto motivo dell’appello principale si dei fattori produttivi, dichiara, per le ragioni più
censura la pronuncia del primo giudice sull’ottavo varie, di non dover sostenere alcun costo diretto in
motivo del ricorso di primo grado, relativo termini di sicurezza in relazione ad un determinato
all’eccessiva valorizzazione dell’elemento prezzo appalto.
“a discapito della qualità, alterando la proporzione
(di 70/30) tra le due componenti e trasformando, L’indicazione di costi della sicurezza pari a zero
di fatto, la gara in una concorrenza sul mero sottintende una specifica valutazione, da parte
prezzo”. […] dell’impresa offerente, in ordine agli effetti
economici dell’applicazione delle regole di
La censura è comunque infondata nel merito, sicurezza nello svolgimento concreto del servizio,
sol che si abbia riguardo alla circostanza che, in ascrivibile alla consapevole volontà di determinarli
sede di predisposizione della formula per il calcolo in tale misura, sulla base dell’assunto che, in
del punteggio, la stazione appaltante compie ragione di particolari circostanze relative alla
una scelta funzionale all’obiettivo negoziale, tipologia di appalto e/o alle modalità con le quali
evidentemente senza poter considerare il concreto si ritenga di fare fronte ai costi predetti, l’indicato
sviluppo di tale formula in funzione di un dato (il azzeramento corrisponda all’effettiva incidenza
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