Page 67 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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In Pillole                                                                           Mediappalti






               contrario di quanto lamentato da parte ricorrente,   numero delle imprese che presenteranno offerte)
               che  il  doppio criterio alternativo impedisse ai   non noto e non prevedibile a quel momento, come
               concorrenti di “calibrare” la propria offerta.  correttamente  rilevato dal T.A.R.  […] L’assunto
                                                               non può essere condiviso, giacchè esso implica una
               Né  il fatto  che  l’applicazione del criterio   limitazione dell’attività prenegoziale della pubblica
               inversamente  proporzionale  avrebbe  potuto    amministrazione non  consentita né  imposta dai
               determinare  una  diversa  conclusione  della  gara   parametri  normativi  invocati  (artt.  94  e  95  del
               (con  eventuale  vittoria  della  ricorrente)  può   codice  dei  contratti  pubblici),  che  irrigidirebbe
               condurre a ritenere abnorme o illogica la soluzione   eccessivamente  l’esercizio  della scelta  in  esame,
               adottata dalla Stazione appaltante.             peraltro in funzione di elementi del tutto aleatori e
                                                               variabili, il che snaturerebbe non solo la funzione
               Il Collegio ritiene,  infatti,  che  la  conseguenza   contabilistica, ma anche quella proconcorrenziale,
               sopra  censurata  trovi  un’adeguata  giustificazione   del procedimento di evidenza pubblica.
               nel  tentativo,  non  abnorme,  né  illogico, né
               manifestamente  irragionevole,  da  parte  della   Peraltro  va  osservato  incidentalmente  che
               Stazione  appaltante,  di bilanciare  l’interesse   l’odierna  appellante,  in  disparte  il  profilo  della
               ad  un  risparmio di spesa,  pur  nella garanzia  di   decadenza o meno sviluppato in sede di gravame,
               qualità  dell’offerta  –  attraverso  l’applicazione   coerentemente  a  tale prospettazione avrebbe
               della formula lineare in prima battuta –, e quello   dovuto  impugnare  la  lex  specialis prima  della
               – in seconda battuta e, in un certo senso, in via   scadenza  del termine  per  la presentazione  delle
               eccezionale  –  ad  aggiudicare  comunque  la  gara   offerte, essendo il presupposto logico della censura
               garantendo la più ampia partecipazione possibile,   quello della astratta  (e  non  concreta)  inidoneità
               “aprendo”, quindi, anche ad offerte al rialzo, ma,   della formula rispetto alla tipologia di gara.”
               in tal caso, dovendo utilizzare un criterio quale la
               formula  inversamente  proporzionale che,  come   Un’ulteriore  interessante  risvolto  in  ambito  di
               detto,  consente di confrontare  uniformemente  le   offerta economica, è quello relativo alla questione
               offerte di tutti gli operatori economici in modo che   oneri  della  sicurezza  indicati  in  sede  di  offerta
               l’importo risultante da ogni singola offerta potesse   dal  concorrente.  Alla  luce  del  più  recente  e
               costituire la base per l’attribuzione del punteggio   diffuso  orientamento  giurisprudenziale  non  si
               prezzo.”                                        può  equiparare  l’omessa  indicazione  degli  oneri
                                                               per  la  sicurezza  alla  quantificazione  degli  stessi
               Altra  pronuncia  interessante,  relativamente  alla   nell’importo pari a zero.
               scelta della formula da utilizzarsi per la valutazione   Invero, la situazione del concorrente che si esime
               dell’offerta  economica  e  alla  scelta  operativa   dall’emarginare nella propria offerta economica la
               esercitata  a  monte  dalla  stazione  appaltante,   cifra dei costi della sicurezza, è diversa da quella
               è  quella  del  Consiglio  di  Stato,  sez. III,   del concorrente  che,  in base  alla sua  politica
               23.04.2021 n. 3297,  il  quale  rammenta  che:   imprenditoriale e alla personale organizzazione
               “…  Con il quarto motivo dell’appello principale si   dei  fattori  produttivi,  dichiara,  per  le  ragioni  più
               censura la pronuncia del primo giudice sull’ottavo   varie, di non dover sostenere alcun costo diretto in
               motivo del ricorso  di primo grado,  relativo   termini di sicurezza in relazione ad un determinato
               all’eccessiva  valorizzazione dell’elemento  prezzo   appalto.
               “a discapito della qualità, alterando la proporzione
               (di 70/30) tra le due componenti e trasformando,   L’indicazione di costi della sicurezza pari  a  zero
               di fatto,  la gara  in una  concorrenza  sul mero   sottintende  una  specifica  valutazione,  da  parte
               prezzo”.  […]                                   dell’impresa  offerente,  in  ordine  agli  effetti
                                                               economici  dell’applicazione  delle  regole  di
               La  censura  è  comunque  infondata  nel merito,   sicurezza nello svolgimento concreto del servizio,
               sol che  si abbia  riguardo  alla  circostanza  che,  in   ascrivibile alla consapevole volontà di determinarli
               sede di predisposizione della formula per il calcolo   in tale  misura,  sulla  base  dell’assunto  che,  in
               del  punteggio,  la  stazione  appaltante  compie   ragione  di particolari circostanze  relative  alla
               una  scelta  funzionale all’obiettivo negoziale,   tipologia di appalto e/o alle modalità con le quali
               evidentemente senza poter considerare il concreto   si ritenga di fare fronte ai costi predetti, l’indicato
               sviluppo di tale formula in funzione di un dato (il   azzeramento  corrisponda  all’effettiva  incidenza

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