Page 65 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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In Pillole                                                                           Mediappalti






               “nell’ambito delle gare  da aggiudicarsi  con   economica,  quale  manifestazione  di ampia
               il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  discrezionalità, è sindacabile in sede giurisdizionale
               vantaggiosa  è  necessario  che  nell’assegnazione   solo ab externo per manifesta illogicità, il Collegio
               dei  punteggi  venga  utilizzato  tutto  il potenziale   rileva che il criterio in questione mira a premiare
               differenziale  previsto  per  il  prezzo,  al  fine  di   in maniera decisa e significativa il ribasso: come
               evitare  uno  svuotamento  di  efficacia  sostanziale   tale, la relativa adozione costituisce una legittima
               della  componente  economica  dell’offerta”;  con   facoltà  per  le  Amministrazioni che,  nell’ambito
               la  conseguenza  che  formule  matematiche  di   della propria  attività  contrattuale,  intendano
               attribuzione  di punteggi  che  hanno  l’effetto  di   privilegiare in primis, sin dall’indizione del bando,
               sterilizzare le differenze  fatte  registrare  tra  i   il contenimento dei costi (cfr. Cons. Stato, Sez. V,
               ribassi offerti non potrebbero sottrarsi ad eventuali   18 giugno 2018, n. 3733)”.
               censure  di contraddittorietà,  irragionevolezza  ed
               arbitrarietà,  nella misura in cui abbiano  l’effetto   Come  rilevato  da  questo  TAR,  “l’art.  95,  comma
               di  alterare  il peso  della  componente  prezzo   10 bis, del d.lgs. n. 50 del 2016 e le Linee guida
               nell’ambito  dell’equilibrio complessivo con  la   ANAC  n.  2 esprimono un  chiaro  favor  per  la
               componente  tecnica:  ciò  infatti  costituirebbe   valorizzazione  del  profilo  qualitativo  delle  offerte
               elemento valutabile in chiave sintomatica di un non   (Cons. Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6026) e
               corretto esercizio della pur ampia discrezionalità di   deve ritenersi legittimo un criterio di valutazione
               cui godono le stazioni appaltanti nel determinare   delle offerte  che  attribuisca  importanza  centrale
               le formule in base alle quali attribuire il punteggio   alle componenti qualitative (Cons. Stato, Sez. V,
               per  la valutazione  dell’offerta  economica  (Cons.   28  ottobre  2019,  n.  7389;  Cons.  Stato,  Sez.  V,
               Stato, Sez. V, 10 aprile 2020, n. 2356);        23 novembre 2018, n. 6639); il criterio dell’offerta
               – e3) ciò, tuttavia, non significa che sia obbligatorio   economicamente  più  vantaggiosa  tuttavia  non
               l’utilizzo  di formule  matematiche  che  assegnino   può  prescindere  dal  prezzo:  l’interesse  al  pregio
               il punteggio  massimo  al  maggiore  ribasso  e  un   qualitativo  dell’offerta  deve  essere  bilanciato
               punteggio pari a zero al minore ribasso; l’importante   con il  necessario interesse  al risparmio di spesa
               è che  la formula garantisca  “un  collegamento   dell’Amministrazione (Cons. Stato,  Sez.  V,  28
               proporzionale  (e  in  sé  non  irragionevole)  fra   agosto  2017,  n.  4081);  nell’assegnazione  dei
               l’entità  del ribasso e la conseguente  attribuzione   punteggi  è  necessario  che  venga  utilizzato tutto
               del  punteggio”  (Cons.  Stato,  Sez.  V,  10  aprile   il potenziale differenziale  previsto  per  il prezzo,
               2018, n. 2185)”.                                attribuendo  il punteggio  minimo pari  a  zero
                                                               all’offerta  che  non  presenta  sconti  rispetto  al
               Interessante anche la sentenza del TAR Venezia,   prezzo a base di gara, ed il punteggio massimo,
               26.04.2021 n. 538  nella  quale  si  legge  quanto   all’offerta che presenza lo sconto maggiore, al fine
               di seguito: “Ciò che occorre valutare, quindi, è se,   di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale
               da un lato, la formula lineare sia legittimamente   della componente economica dell’offerta (cfr. Cons.
               utilizzabile  in  quanto  sistema  ragionevole  e   Stato, Sez. V, 31 marzo 2012, n. 1899; Sez. V, 15
               logico per valutare le ipotesi di offerte al ribasso   luglio  2013,  n.  3802;  Sez.  V,  23  febbraio  2015,
               o,  comunque,  non  al  rialzo,  e,  dall’altro  lato,  se   n. 856; Sez. V, 22 marzo 2016, n. 1186; T.A.R.
               sia legittima una lex specialis che, come nel caso   Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 16 aprile 2020,
               di specie, preveda  due criteri perfettamente   n. 237; ANAC, Linee Guida n. 2 del 21 settembre
               alternativi  essendo  predeterminati  gli ambiti   2016)” (TAR Veneto, sez. I, 29/12/2020, n. 1323).
               applicativi di ciascuna formula.                Sotto il secondo profilo, il Collegio ritiene non vi siano
                                                               norme  o  principi che  impediscano  di prevedere,
               Sotto  il  primo  profilo,  va  rilevato  come  la   nell’ambito della  medesima  lex  specialis, criteri
               “formula lineare” sia stata ritenuta legittima dalla   di valutazione delle offerte economiche applicabili
               giurisprudenza, anche di questo TAR.            alternativamente, qualora, come nel caso di specie,
                                                               siano puntualmente predeterminati e chiaramente
               Infatti, C. Stato, sez. IV, 10 luglio 2020, n. 4413   distinti gli ambiti applicativi di ciascuno di essi.
               ha sottolineato come “il criterio dell’interpolazione
               lineare  …  non  è,  in  sé,  illegittimo…  .  In  disparte   In tal senso, si richiama l’insegnamento per cui le
               il fatto che la scelta dell’Amministrazione circa le   stazioni appaltanti godono di ampia discrezionalità
               modalità di attribuzione del punteggio  all’offerta   nel  determinare  le  formule  in  base  alle  quali

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