Page 65 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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In Pillole Mediappalti
“nell’ambito delle gare da aggiudicarsi con economica, quale manifestazione di ampia
il criterio dell’offerta economicamente più discrezionalità, è sindacabile in sede giurisdizionale
vantaggiosa è necessario che nell’assegnazione solo ab externo per manifesta illogicità, il Collegio
dei punteggi venga utilizzato tutto il potenziale rileva che il criterio in questione mira a premiare
differenziale previsto per il prezzo, al fine di in maniera decisa e significativa il ribasso: come
evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale tale, la relativa adozione costituisce una legittima
della componente economica dell’offerta”; con facoltà per le Amministrazioni che, nell’ambito
la conseguenza che formule matematiche di della propria attività contrattuale, intendano
attribuzione di punteggi che hanno l’effetto di privilegiare in primis, sin dall’indizione del bando,
sterilizzare le differenze fatte registrare tra i il contenimento dei costi (cfr. Cons. Stato, Sez. V,
ribassi offerti non potrebbero sottrarsi ad eventuali 18 giugno 2018, n. 3733)”.
censure di contraddittorietà, irragionevolezza ed
arbitrarietà, nella misura in cui abbiano l’effetto Come rilevato da questo TAR, “l’art. 95, comma
di alterare il peso della componente prezzo 10 bis, del d.lgs. n. 50 del 2016 e le Linee guida
nell’ambito dell’equilibrio complessivo con la ANAC n. 2 esprimono un chiaro favor per la
componente tecnica: ciò infatti costituirebbe valorizzazione del profilo qualitativo delle offerte
elemento valutabile in chiave sintomatica di un non (Cons. Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6026) e
corretto esercizio della pur ampia discrezionalità di deve ritenersi legittimo un criterio di valutazione
cui godono le stazioni appaltanti nel determinare delle offerte che attribuisca importanza centrale
le formule in base alle quali attribuire il punteggio alle componenti qualitative (Cons. Stato, Sez. V,
per la valutazione dell’offerta economica (Cons. 28 ottobre 2019, n. 7389; Cons. Stato, Sez. V,
Stato, Sez. V, 10 aprile 2020, n. 2356); 23 novembre 2018, n. 6639); il criterio dell’offerta
– e3) ciò, tuttavia, non significa che sia obbligatorio economicamente più vantaggiosa tuttavia non
l’utilizzo di formule matematiche che assegnino può prescindere dal prezzo: l’interesse al pregio
il punteggio massimo al maggiore ribasso e un qualitativo dell’offerta deve essere bilanciato
punteggio pari a zero al minore ribasso; l’importante con il necessario interesse al risparmio di spesa
è che la formula garantisca “un collegamento dell’Amministrazione (Cons. Stato, Sez. V, 28
proporzionale (e in sé non irragionevole) fra agosto 2017, n. 4081); nell’assegnazione dei
l’entità del ribasso e la conseguente attribuzione punteggi è necessario che venga utilizzato tutto
del punteggio” (Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile il potenziale differenziale previsto per il prezzo,
2018, n. 2185)”. attribuendo il punteggio minimo pari a zero
all’offerta che non presenta sconti rispetto al
Interessante anche la sentenza del TAR Venezia, prezzo a base di gara, ed il punteggio massimo,
26.04.2021 n. 538 nella quale si legge quanto all’offerta che presenza lo sconto maggiore, al fine
di seguito: “Ciò che occorre valutare, quindi, è se, di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale
da un lato, la formula lineare sia legittimamente della componente economica dell’offerta (cfr. Cons.
utilizzabile in quanto sistema ragionevole e Stato, Sez. V, 31 marzo 2012, n. 1899; Sez. V, 15
logico per valutare le ipotesi di offerte al ribasso luglio 2013, n. 3802; Sez. V, 23 febbraio 2015,
o, comunque, non al rialzo, e, dall’altro lato, se n. 856; Sez. V, 22 marzo 2016, n. 1186; T.A.R.
sia legittima una lex specialis che, come nel caso Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 16 aprile 2020,
di specie, preveda due criteri perfettamente n. 237; ANAC, Linee Guida n. 2 del 21 settembre
alternativi essendo predeterminati gli ambiti 2016)” (TAR Veneto, sez. I, 29/12/2020, n. 1323).
applicativi di ciascuna formula. Sotto il secondo profilo, il Collegio ritiene non vi siano
norme o principi che impediscano di prevedere,
Sotto il primo profilo, va rilevato come la nell’ambito della medesima lex specialis, criteri
“formula lineare” sia stata ritenuta legittima dalla di valutazione delle offerte economiche applicabili
giurisprudenza, anche di questo TAR. alternativamente, qualora, come nel caso di specie,
siano puntualmente predeterminati e chiaramente
Infatti, C. Stato, sez. IV, 10 luglio 2020, n. 4413 distinti gli ambiti applicativi di ciascuno di essi.
ha sottolineato come “il criterio dell’interpolazione
lineare … non è, in sé, illegittimo… . In disparte In tal senso, si richiama l’insegnamento per cui le
il fatto che la scelta dell’Amministrazione circa le stazioni appaltanti godono di ampia discrezionalità
modalità di attribuzione del punteggio all’offerta nel determinare le formule in base alle quali
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