Page 9 - MediAppalti, Anno XIV - N. 1
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               L’obbligo  di  utilizzo  delle  piattaforme  certificate   che,  come  detto  esenta(va)  fino  agli  importi
               (ma non anche l’obbligo di utilizzare piattaforme),   dei  5mila euro  dall’obbligo di procedere  con
               pertanto, viene  “congelato”  a  condizione che   l’acquisto  sul  mercato  elettronico),  è  precedente
               si  operi  in  ambiti  limitati  (infra  5mila  euro)  e,   alle disposizioni contenute nel nuovo Codice, non
               soprattutto,  in  casi  di  malfunzionamento  della   esenta  le  stazioni appaltanti dall’utilizzo  delle
               piattaforma certificata che la stazione appaltante   piattaforme  digitali.  Per  gli  affidamenti  diretti
               deve utilizzare (per averla creata, acquisita etc).  di  importo  inferiore  a  5.000  euro  si  applicano,
                                                               dunque, le indicazioni contenute nel Comunicato del
               In pratica il comunicato liberalizza – limitatamente   Presidente dell’ANAC del 10/01/2024 che prevede,
               ai  micro  acquisì  -,  l’utilizzo  delle  piattaforme  a   fino al 30/09/2024, la possibilità di acquisire il CIG
               prescindere  che  siano  certificate  (come  imposto   utilizzando l’interfaccia web messa a disposizione
               dal codice).                                    dalla PCP, oltre alle piattaforme digitali”.

               Da  notare  che  per  effetto  della  certificazione  in   Si  conferma,  pertanto,  che  con  l’interfaccia
               termini  di  piattaforma  di  approvvigionamento   non  si esenta  dall’obbligo,  si ripete,  di utilizzare
               del  MEPA,  probabilmente,  l’interfaccia  non  è  più   per  i  micro  acquisti  almeno  le  piattaforme  di
               indispensabile.                                 approvvigionamento anche non certificate almeno
                                                               fino al 30 settembre 2024.

                   2. Le FAQ ANAC                              E’ bene annotare che, come evidenziato, in nessun
                                                               caso l’autorità può innestare deroghe agli obblighi
               Con  la  FAQ  A7  –  successiva  alla  comunicazione   di  utilizzare  piattaforme  di  approvvigionamento
               del Presidente (e questo è rilevantissimo), l’ANAC   visto non ha alcun potere legislativo. Deve essere
               risponde  al  quesito  se  la  deroga  (possibilità   il legislatore – scelta per il momento non espressa
               di  procedere  con  acquisti  fuori  dal  mercato   –  l’eventuale  modifica  o  sospensione  delle
               elettronico)  sia ancora  applicabile o se  anche   disposizioni.
               a  questi,  invece,  si  debbano  applicare  norme  e
               principi della digitalizzazione.
                                                                   La deroga prevista dalla legge
               L’ANAC  risponde,  “Si,  gli  acquisti  di  importo
               inferiore  a  5.000  euro  sono  assoggettati  agli   n. 296/2006 è inapplicabile
               obblighi di digitalizzazione. Fino al 30/9/2024 per         al caso di specie.
               detti acquisti è possibile utilizzare l’interfaccia web
               messa  a  disposizione da  PCP,  come  indicato  con
               il  Comunicato  del  Presidente  del  10/1/2024.  La
               deroga prevista  dalla legge n.  296/2006 è
               inapplicabile al caso di specie, riguardando le
               disposizioni in materia di contenimento della spesa   3. Rapporti tra la digitalizzazione  e
               e non  le previsioni in materia  di digitalizzazione.   l’affidamento diretto
               Inoltre,  si evidenzia che,  ai sensi dell’articolo
               48,  comma  4,  del  codice,  ai  contratti  di  importo   Altre criticità rilevate hanno riguardato l’affidamento
               inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano   diretto  e  l’obbligo della digitalizzazione.  Secondo
               le  disposizioni  del  codice  (ivi  comprese  quelle   alcuni,  stante  anche  la  configurazione  semplice
               sulla digitalizzazione) se non derogate dalla Parte   dell’affidamento diretto come mero procedimento
               I del codice medesimo. Detta parte non prevede   amministrativo e non  come  autentica  procedura
               alcuna  deroga  all’applicazione della normativa   di aggiudicazione, l’obbligo  della digitalizzazione
               sulla digitalizzazione per le procedure sottosoglia,   sarebbe eccessiva.
               neanche con riferimento agli affidamenti di importo
               ridotto”.                                       Anche  in  questo  caso,  però,  non  si  può  non
                                                               constatare  che  l’obbligo che  emerge  dall’articolo
               Domanda  simile viene  riproposta  ed  anche  a   48, circa l’applicazione della parte II del libro I è
               questa,  con  la  FAQ  D4  l’autorità  anticorruzione   generalizzata e non contiene alcuna esenzione. E
               ribadisce  che  “la  norma  richiamata  (NDA  la   soprattutto, la norma non distingue la modalità di
               disposizione  di  cui  al  comma  450  della  legge   affidamento parlando semplicemente di contratti e
               296/2006  come  modificata  dalla  legge  145/2018   di esecuzione.

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