Page 67 - MediAppalti, Anno XI - N. 5
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                 L’Adunanza  Plenaria  13  novembre  2015  n.  10,   consegue – in virtù di tale posizione – nei contratti
                 nella ben più limitata evenienza della discordanza   di fornitura  di materiale  e  mezzi da  impiegare
                 tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in   nell’esecuzione dell’appalto.
                 lettere  componendo  la risalente  vexata  quaestio
                 esistente  in  giurisprudenza  (si  ricorda  che   Così  come  non  può  essere  astrattamente
                 prevaleva la tesi della prevalenza del offerta come   enfatizzata  la  circostanza  che  l’offerente  sia  una
                 espressa in lettere) ha chiarito che “ (…) la rettifica,   Onlus, che come tale non è tenuta alla distribuzione
                 pur astrattamente ammissibile in virtù dei principi   degli utili: tale condizione può al più consentire di
                 di conservazione degli atti giuridici e di massima   presentare un’offerta con un utile minimo, ma non
                 partecipazione, deve ritenersi consentita in caso di   certo  legittimare  la  presentazione  di  un’offerta
                 errore materiale facilmente riconoscibile attraverso   in  perdita.  Diversamente,  infatti,  ne  verrebbe
                 elementi “diretti ed univoci” tali da configurare un   alterata  la  concorrenza,  senza  garanzie  per  la
                 errore  materiale  o  di scritturazione  emendabile   stazione  appaltante  di conseguire  la prestazione
                 dalla  commissione,  ma  non  anche  nel  caso  in   contrattuale.”
                 cui sia necessario attingere a fonti di conoscenza
                 estranee  all’offerta  medesima  o  ad  inammissibili   Nella  rassegna  qui  in  trattazione,  non  può  non
                 dichiarazioni   integrative   dell’offerente,   non   trovare  sede  la pronuncia  del TAR Campania  –
                 essendo consentito alle commissioni aggiudicatrici   Salerno, Sez. II, 18 maggio 2021 n. 1249 con la
                 la  modifica  di  una  delle  componenti  dell’offerta   quale si rammenta un principio ormai consolidato
                 con sostituzione, anche solo parziale, alla volontà   in tema di applicazione del ribasso anche ai costi
                 dell’offerente”.                               della  manodopera.  La  pronuncia  infatti  ricorda
                                                                che:  “Resta  inteso  che,  ad  avviso  di  questo
                         Ha  aggiunto  che  non  si  può  pretendere  dalla   Tribunale,  salvo  previsione  derogatorie  di legge,
                 commissione  l’esercizio  di  un’attività  dianoetica   non  è  legittima  la  clausola  di  lex  specialis  che
                 connotata  da  profili  esegetici  di  per  sé  connotati   imponga  il  divieto tout court  di ribasso  sui costi
                 da un indefettibile profilo di soggettività come lo è   di manodopera,  stante  il frontale  contrasto  di
                 qualsivoglia attività interpretativa.          tale  impostazione  con  l’art.  97,  co.  6  D.Lgs.  n.
                                                                50/2016 e, più in generale, con il principio di libera
                         Il Tar ha altresì escluso che possa essere invocato   concorrenza negli affidamenti pubblici.
                 il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9,
                 d.lgs. n. 50 del 2016, non trattandosi di colmare   Si rammenta, allo scopo, che tale principio, alla luce
                 carenze formali della domanda o lacune documentali   del costante orientamento della Corte di Giustizia
                 di comprova dei requisiti, bensì di sopperire ad un   UE (v. sez. I, 14.6.2007, n.6), i principi generali
                 errore nella formulazione dell’offerta, come detto,   del  diritto comunitario,  e  in  particolare  quelli
                 non  immediatamente  percepibile  ma  richiedente   rinvenienti  esplicito  fondamento  nel  Trattato  UE
                 un’attività interpretativa.                    (rif. art.56 T.f.u.e.), sono direttamente applicabili
                                                                anche agli appalti sottosoglia.
                         Il  limite  all’esercizio  del  potere  –  dovere  del
                 soccorso  istruttorio  va  individuato nelle  stesse   Il  divieto  di ribasso  sulla  manodopera,  infatti,  si
                 carenze,  incompletezze  o  irregolarità  dell’offerta   pone  in  senso  antitetico  alla  libertà  d’impresa
                 (salvo l’errore agevolmente riconoscibile) le quali   ed opera a danno della piccola e media impresa,
                 non  possono  essere  sanate  mediante  il soccorso   favorendo la standardizzazione dei costi vero l’alto
                 istruttorio.”                                  (e imponendo per converso l’applicazione del ccnl
                                                                individuato dalla  stazione  appaltante,  quanto
                 Altra  questione,  interessante  è  quella  relativa   meno  nella parte  economica),  a  vantaggio  delle
                 all’ammissibilità  o  meno  di  un’offerta  in  perdita   imprese più strutturate e, potenzialmente, a danno
                 in relazione alla natura giuridica dell’operatore   della stessa stazione appaltante, che sconterà un
                 concorrente. Sul punto il TAR Brescia, 21.06.2021   minore  ribasso.  Al  contrario,  il sistema  delineato
                 n. 577 ci ricorda: “Passando al merito, va osservato   dall’art. 97, co. 6 D.Lgs. n.50/2016 non comporta
                 come in linea generale un concorrente non possa   alcuna  deminutio di tutela  per  le maestranze,
                 giustificare  la  propria  offerta  con  apodittiche   giacché sussiste sia l’obbligo (per il concorrente)
                 affermazioni  sulla propria  posizione di forza  sul   del  rispetto  degli oneri  inderogabili,  in  ordine  al
                 mercato e sulle particolari condizioni di favore che   quale non sono ammesse giustificazioni non aventi

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