Page 67 - MediAppalti, Anno XI - N. 5
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In Pillole Mediappalti
L’Adunanza Plenaria 13 novembre 2015 n. 10, consegue – in virtù di tale posizione – nei contratti
nella ben più limitata evenienza della discordanza di fornitura di materiale e mezzi da impiegare
tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in nell’esecuzione dell’appalto.
lettere componendo la risalente vexata quaestio
esistente in giurisprudenza (si ricorda che Così come non può essere astrattamente
prevaleva la tesi della prevalenza del offerta come enfatizzata la circostanza che l’offerente sia una
espressa in lettere) ha chiarito che “ (…) la rettifica, Onlus, che come tale non è tenuta alla distribuzione
pur astrattamente ammissibile in virtù dei principi degli utili: tale condizione può al più consentire di
di conservazione degli atti giuridici e di massima presentare un’offerta con un utile minimo, ma non
partecipazione, deve ritenersi consentita in caso di certo legittimare la presentazione di un’offerta
errore materiale facilmente riconoscibile attraverso in perdita. Diversamente, infatti, ne verrebbe
elementi “diretti ed univoci” tali da configurare un alterata la concorrenza, senza garanzie per la
errore materiale o di scritturazione emendabile stazione appaltante di conseguire la prestazione
dalla commissione, ma non anche nel caso in contrattuale.”
cui sia necessario attingere a fonti di conoscenza
estranee all’offerta medesima o ad inammissibili Nella rassegna qui in trattazione, non può non
dichiarazioni integrative dell’offerente, non trovare sede la pronuncia del TAR Campania –
essendo consentito alle commissioni aggiudicatrici Salerno, Sez. II, 18 maggio 2021 n. 1249 con la
la modifica di una delle componenti dell’offerta quale si rammenta un principio ormai consolidato
con sostituzione, anche solo parziale, alla volontà in tema di applicazione del ribasso anche ai costi
dell’offerente”. della manodopera. La pronuncia infatti ricorda
che: “Resta inteso che, ad avviso di questo
Ha aggiunto che non si può pretendere dalla Tribunale, salvo previsione derogatorie di legge,
commissione l’esercizio di un’attività dianoetica non è legittima la clausola di lex specialis che
connotata da profili esegetici di per sé connotati imponga il divieto tout court di ribasso sui costi
da un indefettibile profilo di soggettività come lo è di manodopera, stante il frontale contrasto di
qualsivoglia attività interpretativa. tale impostazione con l’art. 97, co. 6 D.Lgs. n.
50/2016 e, più in generale, con il principio di libera
Il Tar ha altresì escluso che possa essere invocato concorrenza negli affidamenti pubblici.
il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9,
d.lgs. n. 50 del 2016, non trattandosi di colmare Si rammenta, allo scopo, che tale principio, alla luce
carenze formali della domanda o lacune documentali del costante orientamento della Corte di Giustizia
di comprova dei requisiti, bensì di sopperire ad un UE (v. sez. I, 14.6.2007, n.6), i principi generali
errore nella formulazione dell’offerta, come detto, del diritto comunitario, e in particolare quelli
non immediatamente percepibile ma richiedente rinvenienti esplicito fondamento nel Trattato UE
un’attività interpretativa. (rif. art.56 T.f.u.e.), sono direttamente applicabili
anche agli appalti sottosoglia.
Il limite all’esercizio del potere – dovere del
soccorso istruttorio va individuato nelle stesse Il divieto di ribasso sulla manodopera, infatti, si
carenze, incompletezze o irregolarità dell’offerta pone in senso antitetico alla libertà d’impresa
(salvo l’errore agevolmente riconoscibile) le quali ed opera a danno della piccola e media impresa,
non possono essere sanate mediante il soccorso favorendo la standardizzazione dei costi vero l’alto
istruttorio.” (e imponendo per converso l’applicazione del ccnl
individuato dalla stazione appaltante, quanto
Altra questione, interessante è quella relativa meno nella parte economica), a vantaggio delle
all’ammissibilità o meno di un’offerta in perdita imprese più strutturate e, potenzialmente, a danno
in relazione alla natura giuridica dell’operatore della stessa stazione appaltante, che sconterà un
concorrente. Sul punto il TAR Brescia, 21.06.2021 minore ribasso. Al contrario, il sistema delineato
n. 577 ci ricorda: “Passando al merito, va osservato dall’art. 97, co. 6 D.Lgs. n.50/2016 non comporta
come in linea generale un concorrente non possa alcuna deminutio di tutela per le maestranze,
giustificare la propria offerta con apodittiche giacché sussiste sia l’obbligo (per il concorrente)
affermazioni sulla propria posizione di forza sul del rispetto degli oneri inderogabili, in ordine al
mercato e sulle particolari condizioni di favore che quale non sono ammesse giustificazioni non aventi
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