Page 80 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                       Gli incentivi per funzioni tecniche nelle concessioni












               Incentivi e concessioni


               Nella deliberazione si ricorda uno dei tratti distintivi tra pregresso articolo 113 (del codice del 2016)
               ed attuale articolo 45 del nuovo codice dei contratti.

               Mentre nel pregresso non si potevano erogare incentivi per le concessioni considerato che la norma
               si esprimeva con riferimento alla gara, questo è possibile (l’erogazione degli incentivi) con il nuovo
               codice.

               In delibera si legge che “gli elementi differenziali tra le disposizioni attengono innanzitutto al profilo
               soggettivo. In particolare, l’articolo 45, nei suoi primi tre commi, per ben quattro volte discorre,
               riguardo ai soggetti legittimati ad attivare le procedure di affidamento, di “stazioni appaltanti” e di
               “enti concedenti”.

               In tal senso la nuova formulazione normativa si distingue nettamente dalla precedente: il previgente
               art. 113 del D.Lgs. 50/2016, al primo comma, si limitava a evocare le sole “stazioni appaltanti”.

               Le nozioni richiamate sono chiarite nell’allegato I.1 (“Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle
               procedure  e  degli  strumenti”)  al  nuovo  codice,  che  definisce  i  due  soggetti  indicati  nell’art.  45
               nei termini seguenti: a) «stazione appaltante», qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida
               contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente,
               al rispetto del codice; b) «ente  concedente»,  qualsiasi amministrazione  aggiudicatrice  o ente
               aggiudicatore, ovvero altro soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di concessione di lavori
               o di servizi e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice».

               La definizione di “ente concedente” è ripresa nell’art. 174, comma 2, del codice, ove si afferma
               che: «Per ente concedente, ai sensi della lettera a) del comma 1, si intendono le amministrazioni
               aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all’articolo 1 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento
               europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014” (“Direttiva  sull’aggiudicazione dei contratti di
               concessione”)».


               Pertanto, tali elementi testuali attestano in modo inequivoco l’intento del legislatore di applicare le
               previsioni dell’articolo 45 anche ai contratti di concessione.




               Come si calcola l’incentivo nella concessione?

               Sul  secondo  quesito,  come  anticipato,  la  sezione  non  risponde.  È  bene  però  cimentarsi  nel
               riscontro.  Il quesito  mira  ad  avere  informazioni sulle  modalità  di individuazione  dell’incentivo  in
               caso di concessione e più nel dettaglio “se la base di calcolo dell’incentivo deve individuarsi nel
               valore stimato delle concessioni ovvero nell’eventuale importo del corrispettivo posto a carico del
               concessionario”.


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