Page 77 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Calcolo degli incentivi tra il codice del 2016
               ed il nuovo impianto normativo











               Il riscontro della stazione appaltante (o meglio il non riscontro)


               La sezione ritiene di non poter riscontrare le questioni poste per il fatto “che tanto la definizione delle
               (o di) modalità di incentivazione del personale addetto agli espropri propedeutici alla realizzazione
               di lavori (primo quesito),  quanto l’individuazione  degli interventi di particolare  complessità
               necessitanti la nomina  di un  direttore  dell’esecuzione  (secondo quesito) risultano strettamente
               rimessi all’autonomia regolamentare dell’ente, da esercitarsi in conformità a un quadro normativo
               che, soprattutto nella nuova codificazione della materia, come già rilevato, appare di per sé chiaro
               e dettagliato (cfr. art. 8, comma 4, Allegato I.2 al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36; art. 114, comma 8,
               d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36; articolo 32, Allegato II.14 al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)”.


               Secondo la Corte, pertanto, è la stazione appaltante che deve affrontare e risolvere dette tematiche
               (poste) alla luce delle prerogative regolamentari.

               A margine non si può non rammentare che l’articolo 45 del codice non prevede più il regolamento
               interno ma un non ben identificato atto a valenza generale.

               Chi scrive ritiene che le stazioni appaltanti/enti concedenti non debbano discostarsi dalle dinamiche
               tradizionali adottando comunque  un regolamento sul riparto – ed i criteri sono oggetto di
               contrattazione in delegazione trattante – ed erogazione degli incentivi per funzioni tecniche.

               Nonostante il mancato riscontro si ritiene che agli stessi quesiti, visto la dinamica generale, si possa
               dare comunque una risposta.





               Tra vecchio e nuovo codice


               Circa  il primo quesito ovvero se per la  base di calcolo degli incentivi si possa  considerare, per
               compensare le funzioni tecniche, “oltre all’importo dei lavori pubblici, altresì l’importo necessario
               all’acquisizione immobili propedeutica alla realizzazione dell’opera” la risposta sia sotto il pregresso
               codice sia sotto l’egida del nuovo impianto normativo, deve essere per forza negativa.

               Ciò emerge chiaramente dall’articolo 113 in cui si parla di base di gara, si richiede pertanto un
               autentico appalto ed è quello il valore di riferimento su cui calcolare la percentuale dell’intervento
               (non superiore al 2%).

               Analogo riscontro però si deve dare anche alla luce del nuovo codice. L’articolo 45 si esprime in
               termini  di  base  di  affidamento  (non  più  di  gara)  ma  sotto  il  profilo  sostanziale  nulla  cambia  le
               funzioni incentivate  (ora  nell’allegato  I.10)  sono  funzioni  tecniche  legate  alla  programmazione,
               progettazione, affidamento ed esecuzione del contratto d’appalto o di concessione.




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