Page 77 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Calcolo degli incentivi tra il codice del 2016
ed il nuovo impianto normativo
Il riscontro della stazione appaltante (o meglio il non riscontro)
La sezione ritiene di non poter riscontrare le questioni poste per il fatto “che tanto la definizione delle
(o di) modalità di incentivazione del personale addetto agli espropri propedeutici alla realizzazione
di lavori (primo quesito), quanto l’individuazione degli interventi di particolare complessità
necessitanti la nomina di un direttore dell’esecuzione (secondo quesito) risultano strettamente
rimessi all’autonomia regolamentare dell’ente, da esercitarsi in conformità a un quadro normativo
che, soprattutto nella nuova codificazione della materia, come già rilevato, appare di per sé chiaro
e dettagliato (cfr. art. 8, comma 4, Allegato I.2 al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36; art. 114, comma 8,
d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36; articolo 32, Allegato II.14 al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)”.
Secondo la Corte, pertanto, è la stazione appaltante che deve affrontare e risolvere dette tematiche
(poste) alla luce delle prerogative regolamentari.
A margine non si può non rammentare che l’articolo 45 del codice non prevede più il regolamento
interno ma un non ben identificato atto a valenza generale.
Chi scrive ritiene che le stazioni appaltanti/enti concedenti non debbano discostarsi dalle dinamiche
tradizionali adottando comunque un regolamento sul riparto – ed i criteri sono oggetto di
contrattazione in delegazione trattante – ed erogazione degli incentivi per funzioni tecniche.
Nonostante il mancato riscontro si ritiene che agli stessi quesiti, visto la dinamica generale, si possa
dare comunque una risposta.
Tra vecchio e nuovo codice
Circa il primo quesito ovvero se per la base di calcolo degli incentivi si possa considerare, per
compensare le funzioni tecniche, “oltre all’importo dei lavori pubblici, altresì l’importo necessario
all’acquisizione immobili propedeutica alla realizzazione dell’opera” la risposta sia sotto il pregresso
codice sia sotto l’egida del nuovo impianto normativo, deve essere per forza negativa.
Ciò emerge chiaramente dall’articolo 113 in cui si parla di base di gara, si richiede pertanto un
autentico appalto ed è quello il valore di riferimento su cui calcolare la percentuale dell’intervento
(non superiore al 2%).
Analogo riscontro però si deve dare anche alla luce del nuovo codice. L’articolo 45 si esprime in
termini di base di affidamento (non più di gara) ma sotto il profilo sostanziale nulla cambia le
funzioni incentivate (ora nell’allegato I.10) sono funzioni tecniche legate alla programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione del contratto d’appalto o di concessione.
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