Page 75 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Legittimità dell’intervento su bene altrui (con fondi propri)
Legittimità dell’intervento su bene altrui
(con fondi propri)
Il quesito
Un comune lombardo pone alla sezione un quesito sull’ammissibilità dell’erogazione di un contributo
di € 200.000,00 in favore della scuola per l’infanzia (…) per un intervento di adeguamento e
ristrutturazione della struttura”. A corredo del parere si evidenzia che è intendimento del servizio
di ampliare l’offerta formativa realizzando un unico polo per servizi di bambini da 0 a 6 anni e per
detto scopo la scuola ha avanzato la richiesta di un contributo di 200 mila euro.
L’ente istante, inoltre, evidenzia ulteriori particolarità che sono alla base del “non” riscontro da parte
della sezione.
In primo luogo, l’ente si trova in disavanzo e, in particolare, il bene non è di proprietà del comune
istante. A quanto si aggiunge che il servizio riveste una certa rilevanza per la comunità.
Il riscontro
Come detto la sezione non si pronuncia ritenendo il quesito, sotto il profilo oggettivo, non generale
ed astratto. Sotto il profilo pratico però è possibile cimentarsi in un riscontro (su una questione che
normalmente investe sia gli uffici tecnici sia i servizi finanziari) sul caso degli interventi con proprie
risorse su un bene che non appartiene alla stazione appaltante.
È bene annotare, in generale, che un intervento con risorse della “comunità” su un bene che non
appartiene a “questa” oggettivamente ha delle delicatissime implicazioni. L’intervento in parola,
infatti, non genera neppure un incremento patrimoniale (sull’inventario della stazione appaltante) e
d’altra parte comporta un esborso di denaro pubblico.
Cosa diversa, ovviamente, e quindi con risposta positiva nell’ipotesi in cui sia stato concesso uno
specifico finanziamento.
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