Page 54 - MediAppalti, Anno XIII - N. 5
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Mediappalti                                                                             In Pillole






               106  del  Codice,  in  ordine  al  divieto  di  modifiche   che  l’inserimento di una  clausola di revisione
               sostanziali al contratto  d’appalto  ai sensi  del   dei prezzi deve  trovare  ragion  d’essere,  “con
               comma  4  e  ai  vincoli  stabiliti  dal  comma  7  della   riferimento  alle  procedure  per  l’affidamento
               stessa disposizione» (in tal senso pareri Funz Cons   di  incarichi di  ingegneria  ed  architettura,  il cui
               34/2022  e  37/2022)  e  ferme  altresì  le  ulteriori   compenso  è direttamente  connesso  all’importo
               condizioni di applicabilità della norma, fissate dal   a base di gara dei lavori cui il progetto è rivolto
               comma 2-ter  dell’art. 7 citato (parere Funz Cons   e  le  cui  fasi  progettuali  spesso  si  protraggono
               53/2022).                                       per  lunghi  periodi di tempo”.  In  questo  modo  la
                                                               clausola  di  revisione  dei  prezzi negli  incarichi  di
               Il  tema  dell’adeguamento  prezzi di  sicuro  ha   progettazione,  consentirebbe  un  adeguamento
               coinvolto  in  prima  battuta  il settore  dei  lavori   automatico  del  compenso  del  professionista  che
               pubblici tanto da richiedere una normativa ad hoc,   tenga  conto  dei  costi  reali  del  servizio  offerto  in
               per poi estendersi anche al settore dei servizi e alle   aderenza al principio dell’equo compenso previsto
               forniture, lasciando scoperto il settore dei servizi   dall’art.  19-quaterdecies,  comma  3,  del  d.l.
               tecnici di ingegneria in cui si registrano posizioni   148/2017 e dalle Linee guida ANAC n. 1.
               differenti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei
               Trasporti (MIT) e l’ANAC.                       Inoltre, nel parere n. 1455/2022, il Ministero delle
                                                               Infrastrutture  e  dei  Trasporti  ritiene  che  “nelle
               Il Ministero, in particolare, nel parere dell’8 maggio   procedure di affidamento di incarichi per i SIA, ad
               2022, n. 1455, ha affermato come l’obbligo della   esecuzione non istantanea, la clausola di revisione
               clausola di revisione prezzi trovi applicazione solo   prezzi debba  essere  rapportata  solo all’importo
               in relazione “ai contratti ad esecuzione continuata   delle  spese  e  degli  oneri  accessori,  affermando,
               o  periodica  ovvero  che  abbiano  un  termine  di   implicitamente,  che  la revisione dei prezzi
               conclusione distante dalla conclusione del contratto   contrattualmente prevista non operi in relazione ai
               e/o consegna dei servizi/lavori”, con ciò riferendosi   compensi”.
               ai  servizi ad  esecuzione  prolungata  quali,  ad
               esempio, la direzioni lavori e coordinamento in fase   In tale situazione di divergenza di visioni, si ritiene
               di esecuzione e non anche, a quelli a prestazione   che la clausola di revisione vada inserita sempre
               “concentrata”  quali ad  esempio,  i servizi di   nelle procedure indette dal 27/01/2022, in quanto
               progettazione  ( ivi compreso  il coordinamento  in   la norma non prevede esclusioni di sorta in merito
               fase di progettazione).                         alla  tipologia  di  affidamenti.  Sulla  modalità  di
                                                               parametrare  tale  clausola  ai  costi che  incidono
               Con il successivo parere n. 1371 del 21.06.2022,   significativamente  sullo  svolgimento  del  servizio
               emesso  su  esplicita richiesta  (connessa  alla   da affidare, invece, ci si rimette ancora una volta
               previsione  contenuta  nell’art.  26  del  Dl.  50/22   alle valutazioni delle stazioni appaltanti.
               e  sulla  di essa  applicabilità per  il corrispondente
               adeguamento dei corrispettivi dei servizi legati alla
               fase  esecutiva  direzione  lavori  e  coordinamento
               sicurezza), viene  precisato  che  “il meccanismo
               compensativo  previsto  dalla  norma  riconosce  un
               adeguamento  dei  prezzi, con  relativa  adozione
               dello stato avanzamento  lavori, emissione del
               certificato  di  pagamento  e  corresponsione  del
               relativo  pagamento,  unicamente  con  riguardo
               alla determinazione del costo dei prodotti,
               delle  attrezzature  e  delle  lavorazioni  eseguite
               dall’appaltatore,  non  essendo,  invece,  previsto
               alcun  adeguamento  dei corrispettivi dovuti per
               servizi”.

               L’ANAC invece, si è espressa in maniera opposta,
               ribadendo  l’efficacia  della  clausola  di  revisione
               prezzi anche  per  la  progettazione,  tenuto  conto

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