Page 53 - MediAppalti, Anno XIII - N. 5
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In Pillole Mediappalti
Per le nuove procedure di affidamento avviate limite delle risorse di cui al comma 7”. Il comma 3
dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 dovrà specifica al riguardo che “La compensazione di cui
essere applicato il prezzario aggiornato alla data al comma 1, lettera b) è determinata applicando la
del 31 luglio 2022, utilizzabile in via transitoria fino percentuale di variazione che eccede il cinque per
al 31 marzo 2023. In ogni caso vigeva l’obbligo cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione
per le regioni di aggiornare i prezzari entro il 31 impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici
marzo 2023; mesi precedenti al decreto di cui al comma 2,
- per le procedure di affidamento aggiudicate con secondo periodo, e nelle quantità accertate dal
offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, o direttore dei lavori”.
nell’anno 2022, e contabilizzate dal 1° gennaio
2023 al 31 dicembre 2023, doveva essere emesso Il comma 5-quinquies, dell’art. 52 del D.L. 13/2023
il SAL con prezzario aggiornato annualmente (convertito in legge con la L. 21/04/2023, n. 41)
(secondo quanto stabilito dall’art. 23, comma 16, ha modificato l’art. 26 del D.L. 17/05/2022, n. 50
terzo periodo, d.lgs. 50/2016). (c.d. Decreto Aiuti), che era stato già integrato
dalla Legge di bilancio 2023.
Tuttavia, nel caso in cui le regioni non avessero
ancora provveduto all’aggiornamento annuale In particolare, tramite modifica del comma 6-ter
dello stesso, si potevano contabilizzare i lavori con dell’art. 26, del D.L. 50/2022, è stato prorogato al
il prezzario aggiornato alla data del 31 luglio 2022, 30/06/2023 (dal 31/12/2022) il termine finale di
o comunque con l’ultimo prezzario utilizzato (in presentazione delle offerte sulla base delle quali
mancanza di aggiornamenti). sono stati aggiudicati gli appalti pubblici di lavori
sottoposti alla disciplina derogatoria del comma
I maggiori importi derivanti dai prezzi aggiornati 6-bis, dell’art. 26, del D.L. 50/2022.
sono riconosciuti dalle stazioni appaltanti nella
misura del 90%; la percentuale si riduce all’80% Si aggiunge alla lista l’art. 7, comma 2-ter, del d.l.
nel caso di procedure di affidamento con offerte 36/2022 (“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione
presentate nell’anno 2022. Il relativo certificato di del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”),
pagamento è emesso contestualmente e comunque conv. in l.n. 79/2022 secondo il quale “L’articolo
entro 5 giorni dall’adozione del SAL. 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
Con l’art. 29, d.l. 4/2022, sono state fornite 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che
indicazioni relative ai contratti in corso di tra le circostanze indicate al primo periodo sono
esecuzione. La norma – dopo aver precisato al incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili
comma 1 che le disposizioni ivi previste si applicano che alterano in maniera significativa il costo dei
alle procedure di affidamento dei contratti pubblici materiali necessari alla realizzazione dell’opera».
indette successivamente all’entrata in vigore del
decreto - ha stabilito al comma 1, lett. b) che “per i L’art. 7, comma 2-ter è espressamente riferito agli
contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo 106, appalti relativi all’attuazione del PNRR ma in ogni
comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto caso, come sottolineato dall’Autorità «Ancorché
legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo si tratti di una previsione specificamente riferita
dei singoli materiali da costruzione, in aumento all’attuazione del PNRR (come si evince dalla rubrica
o in diminuzione, sono valutate dalla stazione della norma), alla stessa può essere assegnata
appaltante soltanto se tali variazioni risultano valenza generale, stante il carattere interpretativo
superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, della medesima, volta a chiarire l’ambito di
rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, applicazione dell’art. 106, comma 1, lett. c) del
anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto d.lgs. 50/2016. In tal senso, l’applicazione della
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità disposizione de qua può essere invocata, come ivi
sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. previsto, nel caso di circostanze “impreviste ed
imprevedibili che alterano in maniera significativa
In tal caso si procede a compensazione, in il costo dei materiali necessari alla realizzazione
aumento o in diminuzione, per la percentuale dell’opera”, anche in relazione a contratti d’appalto
eccedente il cinque per cento e comunque in non specificamente riferiti all’attuazione del
misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel PNRR, fermi in ogni caso i limiti imposti dall’art.
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