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Recentemente il Presidente dell’Anac si è espresso in merito ad una prassi sovente utilizzata dalle stazioni appaltanti nella gestione dei rapporti con i soggetti esecutori del contratto.

Si tratta di quelle clausole spesso inserite nei bandi di gara, che condizionano i pagamenti dovuti all’esecutore del contratto, subordinandoli all’erogazione dei finanziamenti da parte di soggetti terzi.

L’intervento del Presidente dell’Anticorruzione Raffaele Cantone, con comunicato del 06/10/2015, ribadisce l’ormai pacifico principio che impone alle pubbliche amministrazioni di provvedere in merito alle spese solo se sussiste una idonea copertura finanziaria (vedasi l’art. 81 Cost.), richiamando sul punto anche la determinazione dell’Autorità n. 4 del 7.7.2010, nella quale è espressamente indicato che «non può ritenersi sufficiente che la stazione appaltante per derogare alla suddetta normativa puntuale, faccia in sede di bando di gara un generico richiamo alla necessità del rispetto del patto di stabilità interno”.

Anche nel d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) è previsto che “gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5 (art. 191, comma 1)“.

Si legge nel comunicato che “in via del tutto eccezionale, il bando potrà indicare quelle condizioni oggettive, specificamente individuate, che impediscono alla stazione appaltante di rispettare le condizioni di pagamento imposte dalle norme, purché le stesse non siano imputabili alla violazione del dovere generale che grava sulle amministrazioni pubbliche di verificare la compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.”

Pertanto, si richiede alle stazioni appaltanti una valutazione puntuale e circoscritta in via preliminare, delle spese che riguardano gli interventi da realizzare tenendo presente anche gli eventuali limiti contenuti nei patti di stabilità che spesso sono alla base dei ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

In molte situazioni infatti, le amministrazioni avrebbero anche le disponibilità finanziarie per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli imprenditori, ma queste ultime verrebbero “congelate” dal medesimo patto di stabilità, in virtù del quale, tali somme non potranno essere aggiunte alle entrate dell’anno successivo, ma necessariamente accantonate e conteggiate come disponibilità della pubblica amministrazione, il tutto, al fine di contribuire alla riduzione del debito pubblico. Molto spesso le stazioni appaltanti pianificano gli interventi sulla base dei finanziamenti ottenuti e non erogati, innescando un meccanismo distorto in cui risulta difficile negli anni successivi rispettare le scadenze ed i termini di pagamento che la stessa normativa europea ci invita a rispettare.

Si auspica un intervento in merito, su più fronti, che riesca a contemperare le esigenze di riduzione e contenimento della spesa pubblica e il diritto al pagamento degli imprenditori, magari recuperando risorse finanziarie da altre uscite che possano essere messe a disposizione delle incombenze delle pubbliche amministrazioni, anche al fine di non creare meccanismi a danno dell’economia locale e degli utenti finali, ossia i cittadini.

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Avv. Mariarosaria di Canio
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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