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( votes)In ordine alla validità del DURC nei contratti pubblici, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 5/2008 aveva ritenuto che il certificato avesse validità mensile stante, di norma, le scadenze mensili dei versamenti contributivi nei confronti di INPS e Casse edili.
Successivamente, con determinazione n. 1/2010, l’Autorità di vigilanza per i contratti pubblici (AVCP), recependo anche orientamenti giurisprudenziali, aveva ritenuto, che per la fase di partecipazione agli appalti pubblici trovasse applicazione la validità trimestrale della certificazione, al pari di quanto disposto per i lavori privati in edilizia.
Sulla scorta di tale determinazione, il Ministero, con circolare n. 35/2010, ha infine specificato che ha validità trimestrale il DURC emesso per contratti pubblici, nonché per attestazione SOA e iscrizione all’albo dei fornitori. Le uniche eccezioni previste dovranno essere effettuate per i contratti per i quali il Codice prevede una espressa deroga, come ad esempio in caso di contratti di servizi di arbitrato e conciliazione.
La circolare Inail n. 22/2011 sottolinea che il Durc va richiesto per ogni singolo contrato pubblico, e all’interno di questo, un Durc per ogni singola fase. In particolare la circolare in commento elenca le singole fasi operative. Pertanto, a seguito della determinazione dell’AVCP n. 1/2010 e della circolare ministeriale n. 35/2010, ha validità trimestrale il DURC rilasciato ai fini:
•della verifica della dichiarazione sostitutiva
•dell’aggiudicazione
•della stipula del contratto
•dei pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) e delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture)
•dell’acquisizione in economia di soli beni e servizi con il sistema dell’affidamento diretto
•dell’attestazione SOA
•dell’iscrizione all’albo fornitori.
Il periodo di validità decorre sempre dalla data di emissione del certificato.
Nel contesto anteriore all’entrata in vigore della previsione regolamentare sarebbe stato sufficiente richiedere il DURC solo con riferimento al termine di scadenza di presentazione delle offerte (non avendo una circolare forza e valore di legge). Oggi, con l’entrata in vigore del D.P.R. 207/2010, anche per l’ordinamento degli enti locali, si deve comunque avere un’aggiudicazione definitiva non ancora efficace (sia pure solo per il DURC), in quanto occorre avere un atto datato (la definitiva aggiudicazione, appunto) cui riferire una verifica della regolarità contributiva, ulteriore rispetto a quella riferita al termine di scadenza di presentazione delle offerte.
Per i DURC relativi ai SAL (stato avanzamento lavori pubblici), la data indicata nella richiesta è vincolante ai soli fini della verifica della regolarità effettuata dalla Cassa edile; INPS ed INAIL, invece, attestano l’esito della verifica alla data in cui hanno concluso l’istruttoria, invitando sempre a regolarizzare qualsiasi inadempienza contributiva.
Fermo restando che le tipologie di richiesta del DURC vanno utilizzate anche per la verifica della regolarità prevista in capo ai subappaltatori e a tutte le imprese esecutrici, il DPR 207/2010 stabilisce che il DURC debba essere richiesto anche per:
1. la valutazione dei lavori di cui all’articolo 86 del Regolamento;
2. il rilascio dell’attestazione SOA;
3. l’attestazione di qualificazione dei contraenti generali rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ulteriori novità sono state introdotte anche da alcune recenti pronunce del Consiglio di Stato il quale, con la sentenza n. 83/2011 ha stabilito che può aggiudicarsi un appalto, l’impresa che ha presentato un Durc incompleto, ma privo di accertamenti negativi (Durc privo del nulla osta da parte dell’ufficio Inps locale), specificando altresì che la Stazione appaltante non può disporre automaticamente l’esclusione dalle gare, neanche in caso di accertata violazione degli obblighi contributivi. Con tali pronunce il Consiglio di Stato riconosce ampia autonomia in capo alle stazioni appaltanti in merito alla valutazione della condotta dell’impresa che partecipa alla gara con un Durc incompleto, anche se ciò ha destato molte perplessità tra gli operatori economici.
Da ultimo si segnala l’intervento previsto dal comma 14-bis dell’art. 4 del D.L. 70/11 convertito in legge del 12 luglio 2011, n. 106, in tema di prova della regolarità contributiva degli operatori economici attraverso lo strumento dell’autocertificazione. Tale disposizione prevede espressamente: “Per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila euro stipulati con la pubblica amministrazione e le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’articolo 71 del medesimo testo unico di cui al d.P.R. n. 445 del 2000.” Tale disposizione, nel tentativo di semplificare la produzione del predetto documento di regolarità contributiva, ha tuttavia trasposto l’onere delle relative ed opportune verifiche in capo alle stazioni appaltanti.
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