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Non può passare inosservata l’indicazione resa di recente dalla Giurisprudenza di prime cure (Tar Lombardia Milano del 13/07/2015 n. 1629/2015), con la quale si ridimensionano le previsioni rese dall’Autorità di Vigilanza in seno alla determinazione n. 1/2015 (si veda punto 2.2 della stessa), richiamando, previa ricostruzione in punto di diritto, agli elementi di peso che secondo il diritto civile, rendono tipici i tratti e gli elementi della scrittura privata per la valenza giuridica della stessa.

I Giudici di primo grado hanno evidenziato perentoriamente che “… la scrittura carente di sottoscrizione non può essere neppure definita scrittura privata e pertanto non acquista alcun valore probatorio come scrittura”; soltanto la sottoscrizione del testo rende quella scrittura valida fino a querela di falso in un potenziale giudizio, ben individuandosi soltanto in questo modo la paternità del documento.

In tal senso si interpreterà anche l’art. 74 del d.lgs. 163/2006 che evidentemente obbliga alla sottoscrizione dell’offerta, assolvendo tale adempimento, alla funzione propria cioè allineare l’adempimento formale della sottoscrizione (paternità e provenienza del documento), alla funzione sostanziale (fare propria la manifestazione di volontà contenuta nel documento che si è sottoscritto).

La carenza pertanto non può essere definita mera irregolarità formale sanabile – seppur con c.d. soccorso istruttorio a pagamento – tanto più che la stessa ANAC in passato ha sottolineato la tassatività della sottoscrizione, diversamente rispetto alla previsione successivamente resa nella predetta determinazione 1/2015.

Lo scenario giurisprudenziale si arricchisce poi di ulteriori indicazioni che vanno a specificare meglio un quadro vigente assolutamente fluido in merito alla tematica della sottoscrizione della documentazione. Uno scenario che seppur ampliato dalla determinazione ANAC innanzi richiamata, è spesso orfano di un orientamento comune ed univoco.

Ne è prova e dimostrazione, lo spunto tratto dalla pronuncia del Tar Marche del 24/07/2015 n. 602 dove tra i diversi elementi di ricorso, emergono problematiche connesse alla mancata sottoscrizione degli elaborati dell’offerta tecnica da parte dei progettisti, evento che non può provocare l’automatica esclusione anche in presenza di una legge di gara non univocamente interpretabile. Recita infatti sul tema la sentenza richiamata: “Uno specifico onere di sottoscrizione degli elaborati compresi nell’offerta tecnica non è previsto da alcuna specifica disposizione normativa vigente in materia di appalti pubblici. L’assenza della sottoscrizione, per provocare la necessaria ed automatica esclusione del concorrente, deve determinare l’incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta, risolvendosi altrimenti in una mancanza di natura formale inidonea a produrre l’effetto sanzionatorio disposto dalla norma (si veda, tra le altre, CdS sez. V n. 4595 del 10.9.2014). Ovviamente tali principi devono guidare anche l’interpretazione delle clausole di gara, visto anche il divieto di introduzione di cause di esclusone non previste per legge. Nel caso in esame, è indubbio come la presenza di una disposizione della legge di gara che esenta i progettisti dalla sottoscrizione delle domanda di partecipazione e dell’offerta economica, potesse provocare incertezze interpretative sulla sottoscrizione degli elaborati dell’offerta tecnica, con riguardo alla “relazione qualitativa”.

In questa brevissima disamina, si segnala altresì, la pronuncia del Tar Lombardia Milano (sentenza 1884/2015 del 4 agosto), con la quale lo stesso, ha ancora precisato in tema di mancata sottoscrizione del cronoprogramma da parte di tutti i componenti dell’ATI, la legittima esclusione del concorrente per carenza di elemento essenziale in grado di rendere nota la paternità di tutta l’offerta, vincolando l’autore alla manifestazione di volontà in esso contenuta.

I Giudici milanesi hanno sottolineato come la mancata sottoscrizione del cronoprogramma non può ritenersi una mera irregolarità, stante la funzione della sottoscrizione dell’offerta di gara e quindi anche di una parte di essa, ritenuta tra l’altro essenziale dall’Amministrazione. Divenendo pertanto essenziale e determinante la sottoscrizione, quale impegno ad effettuare la prestazione oggetto dell’eventuale affidamento secondo la tempistica del cronoprogramma.

Attendiamo pertanto ulteriori indicazioni che certamente non tarderanno a far capolino sulla scena e che di certo non potranno non modificare le attuali indicazioni.

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Avv. Giuseppe Croce
Avvocato specializzato in materia di diritto civile e amministrativo, esperto in materia di appalti pubblici
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