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Il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 291 del 14.1.2019 ha affermato che, il sequestro preventivo, misura cautelare reale, ha per sua propria natura carattere provvisorio ed è fondato su un accertamento sommario; pertanto v’è interesse ad evitare gli ulteriori possibili effetti dei reati che si ipotizza siano stati commessi. Gli effetti che il sequestro preventivo è destinato a produrre al di fuori del processo penale vanno indagati tenendo a mente il principio della presunzione di innocenza, a copertura costituzionale, in combinato disposto con il principio di tassatività delle cause di esclusione. Alla luce di queste coordinate ermeneutiche, la Sezione conclude che il sequestro preventivo, per le sue proprie caratteristiche, non integra alcuna delle ipotesi di esclusione previste dall’art. 80 del Codice e nello specifico dai commi 1, 3, 4 e 5 della stessa disposizione pertanto, un’impresa destinataria di un sequestro preventivo della quota di partecipazione al capitale sociale può legittimamente partecipare ad una procedura di gara.

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Avv. Mariarosaria di Canio
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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