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È illegittima per violazione della par condicio, la correzione di voci di costo, da parte di un’impresa chiamata a giustificare l’anomalia di un’offerta, conferendo valori diversi rispetto a quelli indicati nella documentazione presentata al momento della gara.

La possibilità di rimodulare i costi in sede di giustificazioni, infatti, può indurre i partecipanti a presentare offerte a basso costo per poi successivamente effettuare le necessarie correzioni per evitare l’anomalia.

Nelle procedure di gara, il sub procedimento di giustificazione dell’offerta anomala non è volto a consentire aggiustamenti dell’offerta “in itinere” ma mira, al contrario, a verificare la serietà di un’offerta consapevolmente già formulata ed immutabile (TAR Puglia-Lecce, Sez. III, sentenza 27.10.2011 n. 1859).

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.