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( votes)Stando a quanto disposto dall’art 19 del D.Lgs 163/2006 al comma 1: “Il presente codice non si applica ai contratti pubblici: a) aventi per oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;…” è chiaro che l’indagine di mercato svolta, risulta essere sufficiente. In questi casi,se il dubbio di aver reso le ricerche il più trasparente possibile, e di aver dato la possibilità agli operatori economici di partecipare all’invito, persiste, si potrebbe pensare di incrementare i mezzi di comunicazione su cui inserire l’avviso.