Questo articolo è valutato
( votes)L’art. 11, comma 6, del Codice del Contratti, D.Lgs. 163/2006, recita “ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta”…pertanto non è previsto andare in deroga al principio dell’unicità dell’offerta.
Il principio secondo cui all’atto della partecipazione a un pubblico appalto ogni concorrente deve presentare un’offerta unica è giustificato dall’esigenza di consentire una comparazione delle diverse proposte che veda le imprese partecipanti in posizione di parità; la possibilità di presentazione di una pluralità di offerte o di offerte alternative, comportando la opportunità di sfruttare una pluralità di opzioni, non potrebbe mai essere riservata ad una sola impresa concorrente, ma dovrebbe comunque essere garantita a tutte le partecipanti in nome della “par condicio” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 dicembre 2008, n. 6205; Id., sez. V, 14 settembre 2009, n. 6695).
Un’offerta ulteriore non viola il principio dell’unicità, e dunque non è causa di esclusione, solo quando, per la sua obiettiva configurazione, diverga in modo così netto e radicale dallo schema del bando da potersi ritenere davvero irrilevante e non apposta e da non rappresentare, perciò, un fattore di turbativa della procedura. (Consiglio di Stato n.605 del 10.02.2014)