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( votes)Il D.Lgs. 50/2016 in realtà, tutela la difesa in giudizio dei concorrenti di una procedura, consentendo l’accesso a tutti gli atti di gara; infatti l’art. 53 comma 5 prevede dapprima una tutela delle informazioni relative a segreti tecnici e commerciali: “Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: a) alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali…” ma al sesto comma precisa: “In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”.
La giurisprudenza si è più volte espressa sulla questione rilevando che l’esigenza di riservatezza delle imprese, (art. 24 L. n. 241/1990), in relazione all’interesse commerciale o industriale, sia idonea a giustificare esclusioni o limitazioni del diritto d’accesso, nei casi in cui la medesima esigenza risulti apprezzabile, lecita e meritevole di tutela in quanto collegata a potenziali pregiudizi derivanti dalla divulgazione di tali dati, il diritto di accesso ottiene riconoscimento limitatamente a quegli atti o documenti di gara la cui ostensione risulti necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici dell’istante.
Non può essere consentito l’esercizio del diritto di accesso nei casi in cui il partecipante alla gara abbia dichiarato la sussistenza di esigenze di tutela del segreto tecnico o commerciale ed il richiedente non abbia al contempo dimostrato la concreta (e non solo potenziale) necessità di utilizzare tale documentazione da far valere in un apposito giudizio (TAR Lazio sentenza 13 giugno 2018 n. 6614).
Il diritto di accesso agli atti di una gara di appalto deve essere riconosciuto anche quando vi è l’opposizione di altri partecipanti controinteressati per la tutela di segreti tecnici e commerciali, in quanto esso è prevalente rispetto all’esigenza di riservatezza o di segretezza. Tar Puglia – Bari, Sez. III, 14 gennaio 2019, Ord. n. 49.