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( votes)Per “collaborazioni coordinate e continuative” si intendono i rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, comunque non a carattere subordinato; l’affidamento della collaborazione a terzi può avvenire solo nell’ipotesi in cui l’amministrazione non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno, non potendosi affidare, mediante i rapporti di collaborazione, i medesimi compiti che sono svolti dai dipendenti dell’amministrazione, proprio al fine di evitare una duplicazione di funzioni ed un aggravio di costi.
Trattasi, quindi, di un rimedio eccezionale per fronteggiare esigenze peculiari rispetto alle quali l’ente ha necessità dell’apporto di apposite competenze professionali, essendo diversi i rimedi predisposti dall’ordinamento per sopperire ad esigenze e necessità organizzative costanti. L’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dall’art. 32 del D.L. 223/2006, convertito nella L. 248/2006 disciplina per l’appunto le modalità di ricorso a tali collaborazioni. L’Anac, ha fornito chiare indicazioni, sulla questione legata al CIG, stabilendo che tali incarichi non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità.