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( votes)Secondo la disciplina contenuta nell’art. 45 del D. Lgs. 163/2006 al c.5 gli elenchi devono essere pubblicati sul profilo di committente e sul casellario informatico dell’Autorità;
Secondo la disciplina contenuta nell’art. 45 del D. Lgs. 163/2006 al c.5 gli elenchi devono essere pubblicati sul profilo di committente e sul casellario informatico dell’Autorità;