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In Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21.09.2011 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 25 luglio 2011, con il quale vengono definiti ulteriori criteri minimi da seguire per l’attuazione degli appalti verdi;

Il Decreto è accompagnato da due allegati contenenti la descrizione dei criteri. Le categorie in cui rientrano i nuovi criteri sono descritte all’art. 1 del Decreto “…ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (rientranti nella categoria I «ristorazione» di cui al punto 3.6 del PAN GPP) – (allegato 1); serramenti esterni (rientranti nella categoria B «edilizia» di cui al punto 3.6 del PAN GPP) – (allegato 2).”

Si precisa che i “criteri ambientali minimi” sono gli strumenti che contribuiscono a classificare un appalto come “appalto verde” in modo che la procedura sia in linea con i principi del PAN GPP, e contribuisca a raggiungere gli obiettivi ambientali dallo stesso definiti.

I criteri ambientali possono essere “di base” e “premianti”.

Un appalto è “verde” se integra tutti i criteri “di base”, cioè tutti i criteri relativi alla categoria dell’affidamento e contenuti nel rispettivo allegato al Decreto. Quando le stazioni appaltanti aggiudicano le gare d’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa utilizzano anche i criteri “premianti”, qualificando ulteriormente l’offerta rispetto a quanto indicato come requisito base, attribuendo un punteggio tecnico a prestazioni ambientali e, ove possibile, sociali, più elevate, tipiche di prodotti meno diffusi e talvolta più costosi senza compromettere l’esito della gara, favorendo contemporaneamente l’ecoinnovazione del mercato.

I richiami ai criteri ambientali minimi in un appalto possono essere inseriti: nell’ oggetto dell’appalto che ne può evidenziare la sostenibilità ambientale; nella selezione dei candidati, attraverso i requisiti di qualificazione soggettiva atti a provare la capacità tecnica del candidato di eseguire l’appalto in modo che ne conseguano impatti ambientali ridotti; nelle Specifiche tecniche di base ottemperando a quanto previsto dall’art. 68, c.1, del D. Lgs. 163/06 “Specifiche tecniche” “Ogniqualvolta sia possibile, devono essere definite in modo da tenere conto ….”omissis”…., della tutela ambientale”; nel criterio di aggiudicazione, come sopra descritto; nelle condizioni di esecuzione/clausole contrattuali. Inoltre per ogni criterio ambientale sono indicate le “verifiche” ovvero: la documentazione, o, ove esistenti, i mezzi di presunzione di conformità, che l’offerente o il fornitore è tenuto a presentare per comprovare la conformità del prodotto o del servizio al requisito cui si riferisce;

I precedenti decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che definiscono criteri ambientali minimi in altre categorie sono del  12.10.2009 e 22.02.2011.

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Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.