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Le società in house non possono essere soggette alla procedura fallimentare, trattandosi di enti a carattere pubblico facenti parte del Comune stesso, il quale deve quindi assumersi l’onere della copertura dei relativi debiti

Costituisce questione preliminare quella della qualificazione della società ricorrente quale imprenditore commerciale ai sensi dell’art. 1, co. 1, 1.f.. Se, infatti, la società in house non è imprenditore commerciale, non vi è possibilità non solo di dichiararne il fallimento, ma nemmeno di dichiararne lo stato di insolvenza ai fini della ammissione della società all’amministrazione straordinaria, giusta il richiamo compiuto dall’art. 2 d.lgs. n. 270/1999 alle disposizioni sul fallimento. La stessa Suprema Corte aveva, da ultimo, sottolineato tale circostanza, ritenendo che la costituzione di un ente in società per azioni non è di per sé, sufficiente ad escludere la natura di istituzione pubblica, dovendo procedersi ad una valutazione in concreto, caso per caso, sicché la natura d’istituzione pubblica è configurabile allorchè la detta società, le cui azioni siano possedute prevalentemente, se non esclusivamente, da un ente pubblico, costituisca lo strumento per la gestione di un servizio pubblico e, quindi, faccia parte di una nozione allargata di pubblica Amministrazione (Cass. S.U. u. 9096/2005).

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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