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( vote)Introduzione
Gli ultimi tre mesi sono stati interessati da una cospicua legislazione di emergenza che ha inciso notevolmente sull’operato di amministrazioni, imprese e privati cittadini.
Le disposizioni emergenziali hanno interessato prevalentemente la libertà di circolazione, il diritto di iniziativa economica e, in alcuni casi, il diritto alla riservatezza.
Non meno rilevanti sono stati i provvedimenti che hanno riguardato il procedimento amministrativo, con particolare riferimento al rapporto tra amministrazione e cittadini.
Nello specifico, l’articolo 103 del c.d. Decreto “Cura Italia” (e le successive modificazioni) ha previsto una sospensione generalizzata di tutti i procedimenti amministrativi dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020.
Il presente contributo ha lo scopo di analizzare come tale disposizione ha inciso sul diritto di accesso agli atti, nelle sue diverse declinazioni: l’accesso documentale (ex artt. 22 e ss della Legge n. 241/1990) e l’accesso civico e civico generalizzato (previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).
Si accennerà inoltre anche delle conseguenze che la suddetta sospensione ha inevitabilmente avuto sulla tutela giudiziale relativa al settore dei contratti pubblici.
Inquadramento dell’istituto dell’Accesso agli atti (documentale e civico)
“Dove un superiore pubblico interesse non imponga un momentaneo segreto, la casa dell’amministrazione dovrebbe essere di vetro”.
La metafora dell’Amministrazione come “Casa di vetro” fu coniata da Filippo Turati in occasione di un discorso alla Camera dei Deputati del 1908.
L’aspirazione di Turati era quella di fissare le basi dell’agire trasparente dell’amministrazione pubblica, il cui involucro avrebbe dovuto essere, appunto, di vetro, cioè tale che dall’esterno fosse tutto costantemente visibile al suo interno.
Con una visione che aveva già anticipato alcuni dei principi fondanti la Costituzione italiana, Turati aveva individuato i motivi della sproporzione dei rapporti tra pubblico e privato, tra cui era certamente annoverata la segretezza dell’operato amministrativo.
Ebbene, l’accesso agli atti rappresenta il corollario di tale principio di trasparenza, in quanto costituisce lo strumento concreto attraverso il quale la Pubblica Amministrazione si rende trasparente.
Trafiletto: L’accesso agli atti rappresenta il corollario di tale principio di trasparenza, in quanto costituisce lo strumento concreto attraverso il quale la Pubblica Amministrazione diviene “Casa di vetro”
Il concetto di trasparenza dell’operato della pubblica amministrazione ha visto la propria cristallizzazione della legge sul procedimento amministrativo (n. 241/1990).
Tuttavia, una trasparenza più completa e concreta è stata raggiunta con il “Decreto Trasparenza” (D.lgs. n. 33/2013), e dal successivo D.lgs. n. 97/2016 con cui è stato introdotto il cosiddetto FOIA (Freedom of Information Act).
Nel nostro ordinamento abbiamo diverse tipologie di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione, di seguito sinteticamente trattate:
- l’accesso procedimentale o accesso documentale (artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990);
- l’accesso civico (semplice e generalizzato);
(i) L’accesso documentale
L’accesso procedimentale o documentale è previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo.
Si tratta del diritto riconosciuto al cittadino in virtù di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai documenti amministrativi.
Tafiletto: Accesso documentale: la situazione giuridica soggettiva dell’interessato è differenziata rispetto al quisque de populo.
La legittimazione all’ottenimento di tale tipologia di accesso deriva da una sua situazione giuridica soggettiva interessata direttamente dal contenuto del documento oggetto della richiesta. Va da sé che la richiesta presuppone una posizione differenziata dell’istante rispetto al quisque de populo.
Per tali ragioni, la richiesta deve recare un’adeguata motivazione sulle ragioni dell’accesso.
Per situazione differenziata si intende, ad esempio, la necessità di visionare determinati documenti, al fine di poter agire per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, anche in sede processuale.
(ii) L’accesso civico
L’accesso civico, nelle sue due declinazioni: semplice e generalizzato, è invece un esempio di trasparenza a 360 gradi.
A differenza dell’accesso documentale, in questo caso non è necessaria né una motivazione, né la dimostrazione di un interesse diretto, concreto ed attuale all’ottenimento del documento o dell’informazione.
In altri termini, non è necessario che il richiedente vanti una posizione differenziata rispetto ad altri soggetti, in quanto diverso è lo scopo a cui tende l’accesso civico.
Trafiletto: Accesso civico: discende dalla necessità di garantire una effettiva partecipazione pubblica all’azione amministrativa
La ratio di tale tipologia di accesso è riconducibile, non alla tutela di una propria specifica situazione, bensì alla garanzia di una effettiva partecipazione pubblica all’azione amministrativa.
Ne discende che l’oggetto dell’accesso civico è costituito da qualsiasi documento, informazione o dato per i quali vi è l’obbligo imposto dalla legge di pubblicazione a carico della P.A.
Con il corollario che se l’amministrazione non adempie all’obbligo di pubblicazione, chiunque può chiederne l’esibizione e l’estrazione di copia (accesso civico c.d. semplice).
Tale accesso fa quindi leva sugli obblighi di pubblicazione posti a carico della Pubblica Amministrazione (o degli enti ad essa equiparati, come per esempio soggetti pubblici che svolgono attività di interesse pubblico, a prescindere dalla forma che può essere anche quella societaria).
Ancora più ampio è l’accesso civico generalizzato. Si tratta di una delle novità principali previste dal decreto di riordino della disciplina di accesso ai dati della pubblica amministrazione (d.lgs. 97/2016 che ha modificato il Decreto Trasparenza).
L’accesso generalizzato, detto anche FOIA (Freedom of Information Act), è stato introdotto “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico” e prevede che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis” (cfr. Circolare n. 1 del 2019 “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”).
L’introduzione del FOIA nel nostro ordinamento ha quindi rappresentato una vera e propria conquista in termini di democrazia partecipativa e del rapporto fiduciario tra cittadino e pubblica amministrazione.
L’accesso civico generalizzato garantisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti posseduti dalle pubbliche amministrazioni, se non c’è il pericolo di compromettere altri interessi pubblici o privati (in termini di tutela della riservatezza), anche se tali informazioni non sono soggette ad un obbligo di pubblicazione.
Gli atti oggetto di questa forma di accesso possono anche essere quelli ad esclusiva e mera rilevanza interna dell’ente, come quelli relativi alla valutazione delle performance dei dipendenti.
Infine, per completezza, si segnala che la recentissima sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 2 aprile 2020 n. 10 ha espressamente riconosciuto l’applicabilità della disciplina dell’accesso agli atti generalizzato anche al settore dei contratti pubblici, in particolare con riguardo alla fase di esecuzione.
In tale occasione, il Collegio ha infatti giudicato che “La disciplina dell’accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui all’art. 53 d.lg. n. 50 del 2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all’esecuzione dei contratti pubblici, non ostandovi in senso assoluto l’eccezione del comma 3 dell’art. 5-bis d.lg. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l’art. 53 e con le previsioni della l. n. 241 del 1990, che non esenta in toto la materia dall’accesso civico generalizzato, ma resta ferma la verifica della compatibilità dell’accesso con le eccezioni relative di cui all’art. 5-bis, commi 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza” (cfr. Consiglio di Stato ad. plen., 2 aprile 2020, n.10).
- L’articolo 103 del Decreto Cura Italia
Riepilogati brevemente gli aspetti salienti dell’istituto dell’accesso agli atti nelle sue diverse forme, ci si accinge ad analizzare come la legislazione emergenziale ha interessato anche i procedimenti amministrativi, tra cui rientra anche l’accesso agli atti in tutte le sue declinazioni.
La norma che viene in rilievo è il decreto-legge Cura Italia del 17 marzo 2020 n. 18, così come convertita dalla legge 24 aprile 2020 n. 24 e come modificata dal decreto-legge dell’8 aprile 2020 n. 23 (c.d. DL Liquidità).
In particolare, l’articolo 103 del Cura Italia, rubricato “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, al comma 1 recita “1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (prorogata al 15 maggio 2020 dall’articolo 37 del DL Liquidità, ndr). Le pubbliche amministrazioniadottano ogni misura organizzativa idoneaad assicurare comunque la ragionevole durata e la celereconclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempocorrispondente, i termini di formazione della volontàconclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenziosignificativo previste dall’ordinamento”.
Trafiletto: Articolo 103 D.L. Cura Italia: sospensione generalizzata di tutti i termini del procedimento amministrativo dal 23 febbraio 2020 fino al 15 maggio 2020.
La disposizione appena citata ha comportato una sospensione generalizzata di tutti i termini relativi ad ogni procedimento amministrativo pendente al 23 febbraio 2020, ovvero avviato dopo tale data, e fino al 15 maggio 2020.
L’articolo richiamato specifica anche che il periodo intercorrente tra tali due date non sarebbe stato conteggiato nemmeno ai fini della formazione di un silenzio significativo.
Lo scopo del legislatore è evidentemente quello di evitare che al mero trascorrere del tempo, in piena emergenza sanitaria, potesse essere attribuita una qualsivoglia valenza (positiva o negativa).
Ci si riferisce in particolare a tutti quei procedimenti in cui il silenzio serbato dall’Amministrazione a seguito di un’istanza di parte comporti la creazione di un “silenzio significativo”, nelle forme del “silenzio rigetto” e “silenzio assenso”, con le relative conseguenze anche sul piano giudiziale.
Non solo, la sospensione generalizzata rileva anche ai fini della configurabilità del c.d. danno da ritardo, ex articolo 1 e 2 bis della legge n. 241/1990, nel senso che evita che dall’impossibilità per le pubbliche amministrazioni di gestire, durante il periodo emergenziale, le proprie competenze in maniera ordinaria potesse derivare la configurabilità di tale danno.
Basti pensare infatti che anche gli uffici pubblici si sono ritrovati a dover modificare e reinventare le modalità di lavoro dei propri dipendenti; sicché la sospensione generalizzata dei procedimenti amministrativi si è posta come una necessità per consentire alle amministrazioni di non incorrere in comportamenti che avrebbero potuto comportare anche la configurabilità di un danno risarcibile.
Sul punto, si rammenta infatti, l’articolo 2 della legge sul procedimento amministrativo, il quale stabilisce che “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso” e al comma 2 precisa che, in assenza di un differente termine espressamente previsto dalla legge, “i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”.
Il successivo articolo 2 bis,introdotto a seguito della riforma del 2009 che ha interessato la legge n. 241/1990, ha sancito espressamente la risarcibilità dei danni derivanti dall’inosservanza dei termini procedimentali, confermando l’indirizzo giurisprudenziale precedentemente formatosi sulla la risarcibilità del danno da ritardo a causa del mero trascorrere del tempo, autonomamente considerato, già desumibile dai principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione.
La ratio della sospensione generalizzata dei procedimenti amministrativi risulta quindi essere duplice: da un lato, evitare eccessive semplificazioni procedimentali conferendo al trascorrere del tempo una valenza significativa; dall’altro evitare che le pubbliche amministrazioni subissero conseguenze negative dovute alle difficoltà nella gestione dell’emergenza sanitaria.
Tuttavia, da quanto appena evidenziato emerge che il legislatore, per il periodo emergenziale, ha ritenuto di dover tutelare maggiormente gli interessi dell’amministrazione a non essere intaccata dallo scorrere del tempo (generalmente, per tutti i procedimenti amministrativi), in luogo del diritto alla trasparenza nei confronti dei cittadini.
Ciononostante pare opportuno segnalare che il legislatore ha previsto dei correttivi aventi lo scopo di bilanciare gli interessi in gioco.
In particolare, il secondo periodo del comma 1 prevede la possibilità che le pubbliche amministrazioni adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusioni dei procedimenti, ponendo l’accento su eventuali ragioni di urgenza evidenziate dall’istante.
L’articolo 103 del Cura Italia non ha quindi concesso alle amministrazioni la facoltà indiscriminata di non operare per un periodo complessivo di ben 82 giorni, ma ha evidenziato comunque la necessità di valutare la presenza di ragioni di urgenza e comunque di garantire una durata “ragionevole” al procedimento amministrativo.
Ovviamente tali valutazioni rientrano nell’ampio concetto della discrezionalità amministrativa; sicché risultano censurabili solo in caso di evidente illogicità.
Le conseguenze della sospensione dei procedimenti di accesso agli atti
Come anticipato, la sospensione prevista dall’articolo 103 del DL Cura Italia ha avuto una portata generalizzata.
Sul punto infatti il Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso vari comunicati, ha specificato che la sospensione deve essere riferita anche ai procedimenti in materia di accesso, incluso l’accesso civico generalizzato, data la sua portata generale.
Trafiletto: Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha specificato che la sospensione deve essere riferita anche ai procedimenti in materia di accesso, incluso l’accesso civico generalizzato.
Pertanto, per tutte le richieste di accesso agli atti (documentale o civico) presentate o già pendenti tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 maggio 2020, le amministrazioni hanno avuto la facoltà di avvalersi della sospensione per il periodo indicato del termine di conclusione dei relativi procedimenti; con la conseguenza che l’Amministrazione avrà l’obbligo di concludere il procedimento entro 30 giorni solo a partire dal 15 maggio 2020 e non dall’effettiva data di presentazione dell’istanza.
Il diritto all’accesso agli atti amministrativi, come ribadito, è uno dei mezzi attraverso i quali il Legislatore ha voluto, storicamente e tutt’ora, garantire la trasparenza dell’attività amministrativa, laddove da sempre la segretezza dell’azione dei pubblici poteri era la regola e non l’eccezione.
Ci si riferisce in particolare all’accesso civico che costituisce senz’altro un modo per comprendere l’azione amministrativa e per garantire il principio di trasparenza.
La sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi, correlato alle istanze di accesso avanzate durante una situazione di emergenza causata dal coronavirus, ha inevitabilmente comportato la limitazione il diritto fondamentale all’informazione e alla trasparenza, in uno dei momenti del nostro Paese in cui forse vi è e vi è stata la maggiore esigenza di chiarezza dell’azione dei pubblici poteri.
L’articolo 103 non reca infatti alcuna indicazione relativa alle richieste riguardanti i dati sull’emergenza sanitaria o comunque alle informazioni di ambito sanitario, ma ha riconosciuto esclusivamente, all’istante, la possibilità di evidenziare nella richiesta particolari esigenze di urgenza; e all’amministrazione di garantire una celere conclusione ai procedimenti ritenuti (discrezionalmente) più urgenti.
Evidentemente si tratta di un correttivo generico e rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione, certamente non idoneo ad attribuire automaticamente una “corsia preferenziale” alle istanze concernenti l’emergenza sanitaria.
Pertanto, la tutela della salute pubblica, intesa in questo caso come tutela dei dipendenti delle PA, è stata ritenuta in ogni caso superiore rispetto al diritto dei cittadini ad essere informati anche su questioni concernenti l’emergenza sanitaria.
Le conseguenze della sospensione sulla tutela giurisdizionale in materia di contratti pubblici
L’immediata conseguenza della temporanea sospensione dell’accesso civico è stata quindi quella di limitare la partecipazione del cittadino all’esercizio del potere amministrativo e quindi di limitare il diritto ad una più completa ed incondizionata informazione.
Tuttavia, conseguenze ancor più rilevanti sono riconducibili alla sospensione dell’accesso documentale.
Come visto, l’accesso documentale trae origine dalla necessità del cittadino di conoscere determinati documenti in virtù di uno specifico interesse.
Possiamo senz’altro affermare che nella maggior parte dei casi, tale interesse differenziato è strettamente connesso alla tutela giurisdizionale dei diritti dell’istante.
Trafiletto: La sospensione dei procedimenti in materia di accesso comporta conseguenze dirette anche sulla tutela giurisdizionale.
Ovviamente tale accesso coinvolge soprattutto tutto ciò che concerne il diritto amministrativo, in modo particolare il settore dei contratti pubblici.
Prima di entrare nel merito delle problematiche relative alla sospensione dell’accesso documentale in relazione ai partecipanti ad una procedura di affidamento, occorre ricordare che la legislazione emergenziale ha inciso anche ed in maniera sensibile:
- sui termini del processo amministrativo;
- sui termini relativi alle procedure di affidamento.
Quanto ai termini del processo amministrativo, il Decreto Cura Italia ed il Decreto Liquidità hanno previsto una sospensione generalizzata di tutti i termini del processo amministrativo (notifiche di ricorsi e appelli; deposito di memorie, documenti, repliche, ecc.) dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e solo per la notifica di ricorsi (inclusi ricorso incidentale e appello) fino al 3 maggio 2020.
D’altro canto, per quanto concerne le procedure di affidamento (appalti, servizi e forniture), dopo una serie di interventi di ANAC e della Commissione Europea, si è giunti alla conclusione che non fossero direttamente e genericamente interessate dalla sospensione prevista dall’articolo 103 del DL Cura Italia, ma che comunque le stazioni appaltanti avessero la facoltà di decidere se disporre proroghe dei termini (per consentire una maggiore partecipazione alle procedure), ovvero se accelerare i termini di conclusione della procedura, in caso di approvvigionamenti strettamente connessi all’emergenza sanitaria (cfr. sul punto: “Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19” – 2020/C 108 I/01; documento ANAC del 30 aprile 2020).
Ebbene, alla luce di quanto appena evidenziato, appare evidente che la sospensione prevista per il periodo di emergenza sanitaria non è stata la stessa e, soprattutto, non è stata disposta in maniera coordinata per ambiti diversi, ma strettamente connessi tra loro.
Trafiletto: Le sospensioni dei termini per il periodo emergenziale non sono coordinate tra loro: notifica ricorsi sospesa fino al 3 maggio 2020; procedimento di accesso agli atti sospeso fino al 15 maggio 2020.
In concreto, per un’impresa che partecipa ad una procedura di gara, il diritto di accesso agli atti previsto dalla legge n. 241/1990 costituisce uno strumento fondamentale per costruire una propria difesa nel caso in cui venga esclusa dalla procedura, ovvero nel caso in cui perda la competizione.
In altri termini: accedere alla documentazione di gara (all’offerta presentata dagli altri concorrenti, ai verbali della commissione ecc) è imprescindibile non solo per proporre ricorso avverso l’aggiudicazione, o avverso la propria esclusione, ma anche al fine di valutare in maniera consapevole se attivare o meno una tutela di tipo giurisdizionale.
Sennonché, da quanto appena evidenziato emerge che i termini di sospensione del procedimento di accesso agli atti (23 febbraio 2020-15 maggio 2020) e quelli di sospensione del termine per la notifica del ricorso introduttivo (9 marzo 2020-3 maggio 2020) non sono affatto coordinati tra loro e, al tempo stesso, non tutte le procedure di affidamento sono state interessate dalla sospensione dei termini.
In particolare, per quelle nelle quali erano stati già individuati i candidati, l’iter è andato avanti; con la conseguenza che anche durante il periodo emergenziale le stazioni appaltanti hanno adottato provvedimenti di aggiudicazione ovvero di esclusione dalle procedure di gara.
In questi mesi è infatti accaduto che alcuni partecipanti a procedure di gara abbiano ricevuto la comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, ex articolo 76 d.lgs. 50/2016, in favore di un altro concorrente, senza indicazione né delle ragioni dell’aggiudicazione, né dei verbali di gara (come espressamente ammesso dal Codice dei Contratti Pubblici e dalla più recente giurisprudenza sul punto).
Va da sé che tali soggetti abbiano dovuto necessariamente attivare il procedimento di accesso agli atti con relativa istanza, al fine di conoscere le motivazioni inerenti alla propria esclusione o alla mancata aggiudicazione della commessa.
Tale situazione ha avuto dei risvolti pratici particolarmente rilevanti per la tutela del diritto di difesa dei partecipanti alle procedure di gara.
Un esempio può evidenziare maggiormente tali difficoltà.
Secondo quanto evidenziato nei precedenti paragrafi, ponendo il caso che la comunicazione di aggiudicazione sia stata trasmessa il 15 aprile 2020 e l’accesso agli atti di gara proposto il 16 aprile 2020; l’Amministrazione, coerentemente con l’articolo 103 del Cura Italia, avrebbe avuto la piena facoltà di non rispondere all’istante ed anzi avviare il procedimento di accesso solo a partire dal 15 maggio 2020 ed avere ben ulteriori 30 giorni per concluderlo.
L’Amministrazione potrebbe quindi concedere l’accesso agli atti solo il 15 giugno 2020; sennonché, in base all’articolo 84 del Cura Italia e 37 del DL Liquidità, il ricorso avverso l’aggiudicazione del 15 aprile 2020, andrebbe notificato entro il 3 giugno 2020, stante la sospensione del termine di notifica dei ricorsi dal 9 marzo 2020 al 3 maggio 2020).
In tale contesto, l’impresa esclusa o non aggiudicataria per evitare di incorrere in eccezioni di tardività (stante l’assenza di un uniforme orientamento giurisprudenziale in tema di dilazione del termine di notifica del ricorso in caso di accesso agli atti, cfr. ordinanza di remissione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 2 aprile 2020 n. 2215; Cons. Stato, sez, V, sentenza del 20 settembre 2019, n. 6251) si vedrebbe costretta a proporre un ricorso al buio (entro il termine di 30 giorni, con sospensione fino al 3 maggio, dal ricevimento del provvedimento lesivo), proponendo motivi aggiunti dopo l’ottenimento dei documenti richiesti con istanza tempestivamente presentata.
Sennonché tale modus operandi comporta conseguenze negative:
- in primo luogo nei confronti dell’impresa che si vede costretta a proporre un ricorso, senza avere piena contezza dell’effettiva portata lesiva del provvedimento comunicato, né del procedimento valutativo svolto dall’amministrazione; a cui si aggiunge l’incombente di dover versare plurimi contributi unificati (!) laddove l’accesso dimostri la necessità di dedurre altre censure in giudizio.
- In secondo luogo, nei confronti dell’Amministrazione, la quale, attraverso un procedimento di accesso agli atti concluso tempestivamente, avrebbe potuto evitare di essere coinvolta in un contenzioso, con conseguente ulteriore rallentamento del proprio operato.
- Infine, nei confronti del sistema giustizia, sempre più oberato da ricorsi, a dispetto dei principi di economicità processuale tanto decantati.
Conclusioni
Tutto quanto appena evidenziato rileva che le disposizioni emergenziali, in particolare la sospensione dei procedimenti amministrativi in materia di accesso agli atti, hanno amplificato gran parte delle problematiche che coinvolgono amministrazioni, operatori economici, privati cittadini, e organi giurisdizionali.
Mai come in questo momento appare fondamentale senz’altro una reciproca collaborazione fra tutti i soggetti coinvolti, volta a favorire un corretto esercizio dell’azione amministrativa e della tutela giurisdizionale. Ma ancor più importante risulta essere il coordinamento tra i termini per l’acceso agli atti e la proposizione dei ricorsi, specialmente in materia di appalti.
Sul punto, si resta in attesa delle pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale che sono state recentemente chiamate a dirimere i dubbi interpretativi sorti proprio in relazione al termine di proposizione del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti in materia di appalti (cfr. sul punto Ordinanza TAR Puglia, Legge, del 2 marzo 2020 n. 297 e cit. ordinanza di remissione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 2 aprile 2020 n. 2215).