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( votes)Proseguendo l’indagine sull’enorme “parco” di adempimenti informativi di cui son gravati i soggetti pubblici e loro operatori, in particolare il Rup, nell’ambito della gestione ordinaria dell’attività amministrativa e facendo seguito al precedente cenno (si veda precedente numero della rivista, in questa medesima sezione) reso sul tema AINOP, ci imbattiamo in una immensa ed articolata congerie di norme di primo, secondo e terzo livello, tra le quali necessariamente occorre districarsi per giungere al miglior risultato possibile che il più delle volte coincide con l’accesso ad un finanziamento.
Non basta impostare bene le istanze ed i procedimenti per avviare l’iter, occorre ben informarsi per espletare al meglio i successivi obblighi informativi sulle molteplici banche date dedicate, pena, la perdita di chance di accedere al finanziamento predetto, o peggio ancora restituire lo stesso totalmente o in parte, vedendo vanificata una ingente quantità di lavoro, tempo e risorse, magari per un “cavillo informatico”; per non parlare poi delle non meno importanti conseguenze soggettivamente connesse alle performance sulle quali in questa sede non si approfondisce.
Insomma una vera e propria corsa ad ostacoli!
E il principio di unicità dell’invio dei dati dov’è?
Lo rammentiamo a noi stessi.
Il principio di unicità dell’invio dei dati e delle informazioni, principio tendenziale aggiungerei! non nasce con la prima versione del d.lgs. 50/2016 (il principio infatti non è nuovo nel nostro ordinamento), viene inserito nel Codice degli appalti solo nel 2017 col c.d. Correttivo (d.lgs. 56/2017); trova oggi sede prevalente, nell’art. 213, ma ancor prima all’art. 3 e soprattutto all’art. 29 (in tutte le sue versioni), perciò nel gotha dei principi cardine a fondamento dell’impalcato della contrattualistica pubblica.
Il principio di unicità, ci ricorda l’art. 3 lett. ggggg-bis) del Codice, si concreta nella considerazione per la quale “ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente codice obblighi di comunicazione a una banca dati”.
Questa interazione è garantita tramite definizione di protocolli generali di interoperabilità e interscambio tra banche dati, definiti di concerto tra MEF, MIT, ANAC, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
In questo senso il principio è tendenziale, nel senso che occorrerà “tendere alla perfezione” che attualmente evidentemente resta ideale e irrealizzata. Ciò implica che di strada da fare certamente ne abbiamo molta e che per il momento le diverse banche dati devono essere popolate autonomamente e talvolta ancora tra loro non comunicano, non condividendo informazioni ridondanti.
Fatta questa doverosa premessa, scendiamo nel merito di alcuni specifici assolvimenti comunicativi vigenti.
Partiamo dalla lettura congiunta del comma 853 dell’art. 1 della legge n. 205/2017[1] e dell’art. 1 commi 139 e 140 della legge n. 145/2018[2], apprendendo[3] che sussiste apposita graduatoria dei Comuni beneficiari del contributo stanziato per la realizzazione di interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e che l’assegnazione del contributo è collegata a doppio filo alla rendicontazione sui sistemi BDAP – MOP[4], come previsto dal d.lgs. 229/2011.
Il contributo viene distribuito in percentuali di avanzamento:
- 20% entro il 28/02/2020;
- 60% entro il 31/07/2020 previa verifica di avvenuto affidamento dei lavori[5] attraverso il sistema BDAP;
- ultimo 20% previa trasmissione al Ministero dell’Interno del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione.
I lavori infatti dovranno essere affidati entro 8 mesi dalla data di pubblicazione in GURI del Decreto del Ministero dell’interno predetto (perciò a partire dal 15/01/2020), pena il recupero delle somme già erogate e l’assegnazione ad altri Comuni beneficiari, mediante scorrimento della graduatoria.
Meritevole di attenzione è anche la previsione di cui alla legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019), in particolare l’art. 1 comma 51 dedicato agli stanziamenti per il periodo 2020-2034 delle risorse destinate alla progettazione definitiva ed esecutiva, relativa agli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per gli investimenti di messa in sicurezza di strade.
In merito a questo provvedimento, ciascun ente locale, aveva l’obbligo di formalizzare la propria richiesta di contributo tramite “l’AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati” entro il 15 gennaio u.s.. Si attenderanno sicuramente indicazioni ulteriori relative alle modalità di rendicontazione delle risorse, per le quali comunque non ci si dovrebbe discostare dalle modalità canoniche e già sperimentate in passato su BDAP.
Infatti, questo adempimento non è stata una novità per il nostro ordinamento, in quanto fa seguito allo stanziamento simile impostato nella legge n. 145/2018 all’art. 1 che prevedeva medesime modalità di avvio e rendicontazione tempestiva c/o BDAP sotto la voce “Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019”.
A completamento di questa disamina, si richiama anche all’adempimento fissato dal Decreto Legge n. 34/2019 art. 30 (c.d. Decreto Crescita), col quale furono stanziati 500 milioni di euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione a cui i Comuni potevano accedere per favorire interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. L’accesso a questo finanziamento era possibile a patto che:
- non si fosse già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
- si fosse trattato di opere aggiuntive rispetto a quelle programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione 2019;
- si fosse trattato di opere avviate entro il 31/12/2019.
Anche per questo adempimento l’erogazione dei contributi doveva avveniva per tranche (due per la precisione!), proporzionalmente alla dimensione del Comune destinatario, con rendicontazione sulla piattaforma BDU-IGRUE, classificando l’opera sotto la voce “Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – DL crescita”.
Al netto dell’impasse iniziale connessa alla mancanza di piena operatività della piattaforma SiMonWeb, attiva solo dal 31/10/2019 e che ha giustificato metodi alternativi di comunicazione e rendiconto fino a quel momento, possiamo dire con buon grado di certezza che le sezioni informative messe a disposizione da SiMonWeb ricalcano per la quasi totalità, le schermate di BDAP circa il corredo informativo.
Considerando altresì che l’interconnessione tra le banche dati, funzionale al principio di unicità dell’invio delle informazioni, per le comunicazioni in BDAP di cui al d.lgs. 229/2011, collega il Siope, il Dipe, il Simog e la BDU-IGRUE; non resta che auspicare una reale connessione che conduca all’inserimento unico dei dati.
Si aggiungano inoltre gli adempimenti fissati dallo stesso art. 29 del d.lgs. 50/2016, in tema di trasparenza e pubblicità dell’attività amministrativa in attuazione delle previsioni del “famigerato” d.lgs. 33/2013; o ancora, quelli fissati dall’art. 213 dello stesso Codice degli appalti, in tema di rendicontazione periodica delle fasi di affidamento e contratto, obbligatorie per ogni singola commessa pubblica; o ancora gli assolvimenti di cui all’art. 1 co. 32 della legge 190/2012, in tema di finalità anticorruttive e di trasparenza. Ebbene, tutto questo ci da solo una vaga idea di quanto lo spazio dedicato all’implementazione di dati informativi grandemente ripetitivi, occupi la vita del dipendente pubblico incaricato.
L’auspicio e l’obiettivo del legislatore infatti, è quello di accorpare gli assolvimenti innanzi richiamati, puntando a che gli stessi si riducano sostanzialmente a seguito del transito automatico delle informazioni al solo inserimento di codici chiave quali CUP e CIG.
Attualmente però, non è così!
Si è chiamati
all’implementazione periodica, differita e reiterata di dati che
inevitabilmente ci si trova a reinserire svariate volte, in momenti diversi,
con aggravio notevole dei tempi di lavorazione, con conseguente appesantimento
dell’iter procedimentale complessivo nella gestione del lavoro quotidiano, con
aumento esponenziale delle percentuali di errore e complessivamente con una
elevata percentuale di incongruenza più o meno colpevole, dei medesimi dati tra
loro, dovuta per lo più, alla differente tempistica di inserimento.
[1] “Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all’articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l’anno 2018, 300 milioni di euro per l’anno 2019 e 400 milioni di euro per l’anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti”.
[2] “Comma 139. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l’anno 2021, di 450 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l’anno 2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l’anno 2034. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.
Comma 140. Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell’interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell’esercizio precedente all’anno di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell’opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell’indicazione di un CUP valido ovvero l’errata indicazione in relazione all’opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l’esclusione dalla procedura. Per ciascun anno:
a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio;
b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell’interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande.
c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente.”
[3] giusta previsione del Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 30/12/2019 del Ministero dell’Interno.
[4] Indicare in BDAP la classificazione delle opere sotto la voce “Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 853-2020”.
[5] Il controllo sull’affidamento dei lavori si diversifica circa il termine iniziale, in base alla tipologia di procedura seguita per l’affidamento, nella specie: la data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all’affidamento.