Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

L’aggettivazione “pubblici o privati”, contenuta nell’art. 42 del Codice deve essere interpretata cumulativamente e non disgiuntamente

A fronte dell’espressa previsione dell’art. 42, co. 1, lett. a) D.Lgs. n. 163/2006 sulla possibilità dei concorrenti di fornire dimostrazione delle capacità tecniche tramite la “presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture”, la limitazione del fatturato specifico utilizzabile a quello maturato per servizi socio sanitari svolti per conto dei soli soggetti pubblici è sicuramente escludente la partecipazione degli operatori del settore che abbiano svolto in tutto o in parti analoghi servizi in favore di soggetti privati. La libera concorrenza e la parità di trattamento nelle gare comunitarie escludono che all’amministrazione sia data la facoltà di restringere la partecipazione con criteri limitativi della capacità tecnica: l’aggettivazione “pubblici o privati”, contenuta nell’art. 42 del Codice a proposito degli enti presso i quali il fatturato è stato conseguito, deve essere interpretata cumulativamente e non disgiuntamente, salve restando le particolari ragioni che possano giustificare la discriminazione in favore dell’una o dell’altra tipologia di ente, di cui offrire però ampia contezza in sede di motivazione.

Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.