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Deve ritenersi significativa la modifica della lex specialis che abbia per oggetto la diversa indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, pertanto suscettibile di proroga per la presentazione delle offerte

“… l’art. 92 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce, al comma 1, che «[l]e stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte» e, al comma 2, che «[i] termini di cui al comma 1 sono prorogati in misura adeguata e proporzionale: (…) b) se sono apportate modifiche significative ai documenti di gara»;

ii) come sopra evidenziato, la sostituzione del disciplinare di gara originariamente pubblicato con la versione del 17.04.2024, contenente la diversa indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, non è stata accompagnata dalla proroga del termine per la presentazione delle offerte, che è rimasto quello fissato dal bando pubblicato il 28.03.2024; … detta modifica deve ritenersi significativa, dal momento che l’indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro è suscettibile di incidere sui costi della manodopera gravanti sull’operatore economico e, di conseguenza, sulle grandezze economiche di cui tener conto in sede di formulazione dell’offerta, oltre che sulle eventuali valutazioni rimesse alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 36/2023 in punto di equivalenza delle tutele garantite dal differente contratto collettivo applicato;”

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Redazione MediAppalti
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