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Applicazione del Codice e principio “tempus regit actum”

“…Non sussistono, pertanto, dubbi che la procedura fosse assoggettata nel suo complesso al D. Lgs. 163/2006, considerando che l’art. 216 comma 1 precisa che, ad essere sottoposte al nuovo codice degli appalti, sono solo le procedure relative a bandi o avvisi pubblicati successivamente alla data dell’entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 e, quindi, a partire dal 19 aprile 2016.

2.2 Il tenore complessivo dell’art. 216 esclude, poi, la possibilità di applicare singole disposizioni del nuovo codice degli appalti (come quelle ad esempio in materia di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9) seguendo il principio “tempus regit actum” e, ciò, anche considerando che laddove il Legislatore ha inteso introdurre un regime transitorio differente da quello previsto dal comma 1, e per quanto concerne specifiche disposizioni, ne ha fatto menzione espressamente nei rimanenti commi dello stesso art. 216…”

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