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In ordine alla distinzione tra “servizi analoghi” e “servizi identici”

Quando in una gara pubblica l’Amministrazione chiede ai concorrenti di documentare il pregresso svolgimento di servizi non identici, ma solo analoghi a quelli oggetto dell’appalto, lo fa per accertare la loro specifica attitudine concorrente a realizzare le prestazioni oggetto della gara; la richiesta è quindi giustificata dall’esigenza di acquisire conoscenza della precedente attività dell’impresa in quanto le precedenti esperienze maturate rappresentano significativi indici della sua capacità di eseguire la prestazione oggetto dell’appalto.

Va tuttavia rilevato che la categoria dei “servizi analoghi”, concettualmente diversa da quella dei “servizi identici”, include prestazioni che, pur non coincidendo con i servizi oggetto dell’appalto, presentino tuttavia elementi di similitudine tali da risultare accomunate alle altre dall’appartenenza ad un’unica materia, posto che l’interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato, ma al contrario l’apertura del mercato medesimo attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità (v., tra le altre, TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 8 gennaio 2011 n. 23; TAR Emilia-Romagna, Parma, 23 luglio 2010 n. 427; TAR Piemonte, Sez. I, 24 aprile 2009 n. 1140, e Sez. II, 16 gennaio 2008 n. 40).

Ne segue che nel caso in cui la lex specialis di gara richieda di dimostrare il pregresso svolgimento di servizi analoghi o simili, non è consentito alla Stazione appaltante di escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività rientranti nell’oggetto dell’appalto, né le è consentito di assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi con quello di servizi identici, considerato che la ratio di siffatta clausola è proprio quella di perseguire un opportuno contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, onde evitare il cristallizzarsi di situazioni di oligopolio o monopolio e favorire l’apertura del mercato medesimo attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 20 febbraio 2014, n. 204; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 8 gennaio 2011 n. 23).

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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